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Decreto 18 novembre 2019 | Voucher 3I - investire in innovazione

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Voucher 3I   investire in innovazione

Decreto 18 novembre 2019

Attuazione della misura agevolativa «Voucher 3I - investire in innovazione», per start-up innovative.

(GU Serie Generale n.283 del 03-12-2019)

_________

Art. 1. Oggetto

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di attuazione del voucher 3I di cui all’art. 32, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni con legge 28 giugno 2019, n. 58, e individua il soggetto gestore e i soggetti di cui al capo VI del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche e integrazioni, coinvolti nel procedimento.

Art. 2. Imprese beneficiarie

1. Le imprese che possono beneficiare del voucher 3I sono le start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni con legge 17 dicembre 2012, n. 221, per la valorizzazione del proprio processo di innovazione.

Art. 3. Servizi acquisibili tramite il voucher 3I

1. Tramite il voucher 3I è possibile acquisire i seguenti possibili servizi:
a) servizi di consulenza relativi all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell’invenzione;
b) servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi;
c) servizi di consulenza relativi al deposito all’estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.
2. Ciascuna impresa di cui all’art. 2 può richiedere la concessione del voucher 3I per i servizi indicati dal comma 1 anche disgiuntamente, fermo restando che, per la richiesta del voucher relativo ai servizi di cui alla lettera c) del precedente comma, l’impresa deve essere in possesso della domanda di brevetto nazionale.
3. L’impresa procede al pagamento dei servizi fruiti utilizzando il voucher 3I in suo possesso, consegnandolo al soggetto di cui all’art. 5, fornitore del servizio
richiesto.
4. Ciascuna impresa può richiedere, per uno o più servizi di cui al comma 1 del presente articolo, di ottenere il voucher 3I al massimo in relazione a tre diversi brevetti per anno.

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