Slide background
Slide background




Potere calorifico dei materiali (Hi)

ID 14854 | | Visite: 44209 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/14854

Potere calorifico materialli   Tabella

Potere calorifico dei materiali (Hi) / Tabella

ID 14854 | 30.10.2021 / Tabella allegata (letteratura)

La conoscenza  del potere calorifico inferiore dei materiali (Hi) è da utilizzare per il calcolo del carico di incendio specifico qf, espresso in MJ/m2, con la formula definita dal decreto del Ministero dell’Interno del 9 marzo 2007 (..."i valori di Hi dei materiali combustibili possono essere determinati per via sperimentale in accordo con UNI EN ISO 1716:2002 ovvero essere mutuati dalla letteratura tecnica;"...).

Decreto 9 marzo 2007
Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(G.U. n. 74 del 29 marzo 2007)
...

Allegato Decreto 9 marzo 2007

1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali

CARICO D’INCENDIO: potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari a 0,054 chilogrammi di legna equivalente.

CARICO D’INCENDIO SPECIFICO: carico di incendio riferito all’unità di superficie lorda. È espresso in MJ/m2.

________

qf è il valore nominale del carico d’incendio specifico da determinarsi secondo la formula: [MJ/m2]

Valore nominale carico d incendio   Formula

dove:

g= massa dell’i-esimo materiale combustibile [kg];
Hi = potere calorifico inferiore dell’i-esimo materiale combustibile [MJ/kg], i valori di Hi dei materiali combustibili possono essere determinati per via sperimentale in accordo con UNI EN ISO 1716:2002 ovvero essere mutuati dalla letteratura tecnica;
mi = fattore di partecipazione alla combustione dell’i-esimo materiale combustibile pari a 0,80 per il legno e altri materiali di natura cellulosica e 1,00 per tutti gli altri materiali combustibili;
ψi = fattore di limitazione della partecipazione alla combustione dell’i-esimo materiale combustibile pari a 0 per i materiali contenuti in contenitori appositamente progettati per resistere al fuoco; 0,85 per i materiali contenuti in contenitori non combustibili e non appositamente progettati per resistere al fuoco; 1 in tutti gli altri casi;
A = superficie in pianta lorda del compartimento [m2].
________

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Potere calorifico materiali Rev. 00 2021.pdf)Potere calorifico materiali
Certifico Srl - Rev. 0.0 2021
IT363 kB58307

Tags: Prevenzione Incendi

Ultimi archiviati Chemicals

Mag 15, 2025 334

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/883

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/883 ID 23977 | 15.05.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/883 della Commissione, del 14 maggio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 per quanto riguarda il riconoscimento di taluni paesi terzi e di talune autorità e organismi di… Leggi tutto
Mag 15, 2025 321

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/882

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/882 ID 23976 | 15.05.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/882 della Commissione, del 14 maggio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il riconoscimento, a norma dell’articolo 46 del regolamento… Leggi tutto
Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari 2023
Mag 02, 2025 805

Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari - 2023

Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari - Attività 2023 ID 23919 | 02.05.2025 / In allegato La presente relazione contiene i risultati analitici dell’attività svolta nel 2023 in adempimento a quanto previsto dal “Piano nazionale riguardante il controllo ufficiale… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 100226

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto