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Modulo di controllo delle assenze dei conducenti

ID 20523 | | Visite: 13184 | Trasporto StradaPermalink: https://www.certifico.com/id/20523

Modulo controllo assenze conducenti   Modulo e Note

Modulo di controllo delle assenze dei conducenti / Modulo e Note

ID 20523 | 06.10.2023 / Modulo - Scheda allegati

Il modulo attesta le attività di un conducente per i periodi nei quali è assente la registrazione tachigrafica dell’attività dell’autista, al fine di garantire il rispetto delle norme sull'orario di guida.

In allegato:

Modulo controllo assenze conducenti - Modulo e Note

Modulo di controllo delle assenze dei conducenti (PDF)
Modulo di controllo delle assenze dei conducenti (DOC)
Modulo di controllo delle assenze dei conducenti - All. Decisione 2009/959/UE
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Con la decisione 2009/959/UE è stato aggiornato il modulo di cui alla decisione 2007/230/CE che attesta le attività di un conducente al fine di garantire il rispetto delle norme sull'orario di lavoro dei conducenti.

Questo modulo viene fornito solo in aggiunta alle registrazioni del tachigrafo e dovrebbe riflettere anche le attività che non è stato possibile registrare tramite il tachigrafo per motivi tecnici.

Questo modulo deve essere compilato in tutti i campi e, per essere valido, deve essere firmato sia dal rappresentante dell'azienda che dall'autista. Per gli autotrasportatori autonomi, l'autista firma una volta come azienda e una volta come conducente.

Il testo del modulo non può essere modificato.

È valido solo l'originale firmato.

Il modulo può essere stampato su carta contenente il logo aziendale e i dati di contatto, ma devono essere compilati anche i campi contenenti le informazioni aziendali.

A seguire evoluzione nel tempo della validità del modulo in relazione alla normativa emanata. (Timeline)

Timeline stato validità Modulo 

 1.  Modulo divieto uso

In effetti con la pubblicazione del Regolamento (UE) 165/2014 è posto divieto agli Stati membri di imporre l'uso del modulo di attestazione per le attività del conducente (Art. 34) mentre è lontano dal veicolo ma allo stesso tempo in situazioni giustificate quando per motivi tecnici le registrazioni del tachigrafo non sono possibili, si raccomanda agli Stati membri di accettare il modulo di attestazione standard.

 2.  Modulo non obbligatorio

Dopo l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 165/2014, sia la Commissione Europea (con la Commission Certification n. 7 del 2016) che il Governo italiano (con la circolare del Ministero dei Trasporti n. 5933 del 1.9.2016) avevano chiarito che la compilazione di tale modulo non era più obbligatoria (sebbene rimanesse consigliata) e che la sua assenza non avrebbe più potuto essere sanzionata. Per l’Italia, in sostanza, si è trattato di disapplicare l’art. 9 del Decreto Legislativo n. 144/2008 il quale prevede che “il conducente che non ha con sé, ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo … è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 146,00 a Euro 584,00 ”. 

 3.  Modulo ammissibile dalla pronuncia della Sentenza Corte di Giustizia UE Sentenza 7 maggio 2020

Corte di Giustizia UE Sentenza 7 maggio 2020: ammissibile il modulo Art. 34. del Regolamento (UE) 165/2014

L’ottava sezione della Corte di Giustizia Europea ha pronunciato una sentenza che chiarisce il tenore dell’art. 34 del Regolamento (UE) 165/2014 nella parte in cui prevede che “gli Stati membri non impongono ai conducenti l'obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo”.

Secondo la Corte nulla vieta agli stati membri di imporre l’utilizzo del modulo di controllo delle assenze, per i casi nei quali non risulti possibile verificare l’attività dell’autista dalle registrazioni della scheda conducente o dai fogli di registrazione (i cosiddetti “dischi”).

"Dall’insieme delle considerazioni suesposte risulta che l’articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 165/2014 deve essere interpretato nel senso che non rientra nell’ambito di applicazione del divieto da esso previsto una normativa nazionale che imponga al conducente di un veicolo munito di tachigrafo digitale di produrre, come mezzo di prova sussidiario delle sue attività, qualora nel suddetto tachigrafo manchino le registrazioni automatiche e manuali, un’attestazione di attività redatta dal suo datore di lavoro conformemente al modulo contenuto nell’allegato alla decisione 2009/959/UE".

Nota INL n 232 del  27 Maggio 2020

A seguito della Sentenza CGUE del 7 maggio 2020, l'Ispettorato del lavoro, con la nota n 232 del  27 Maggio 2020, ha informato il personale ispettivo della pronuncia della Corte di Giustizia Europea sul rapporto tra le disposizioni comunitarie sugli obblighi di registrazione e conservazione della documentazione attestante i tempi di guida e di riposo dei conducenti di veicoli che utilizzano il cronotachigrafo digitale (Regolamento (UE) 165/2014), e la relativa normativa dei singoli Paesi Membri.

 4.  Modulo in vigore

A seguito della Nota INL n 232 del  27 Maggio 2020 il modulo è tornato in vigore con la sanzione di cui all’art. 9 del D.Lgs. 144/2008, decreto mai abrogato.
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Compilazione

La compilazione del modulo delle assenze è d’obbligo al verificarsi di ognuno di questi casi:

- malattia
- ferie,
- congedo,
- recupero,
- guida di un veicolo non rientrante dal campo di applicazione del Regolamento (UE) 561/2006,
- svolgimento di un altro lavoro diverso dalla guida,
- disponibilità.

Il conducente che non ha con sé ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 a Euro 600,00.

La Commissione Europea, anche sulla spinta delle associazioni dell’autotrasporto, ha modificato il modulo, che ora comprende un panorama più ampio di casi, tra cui il congedo, il recupero, la disponibilità e lo svolgimento di altre mansioni estranee alla guida.

La modifica della Commissione è stata pubblicata con Decisione 2009/959/UE che contiene il nuovo modulo per le assenze dei conducenti e alcuni chiarimenti riguardo il suo utilizzo.

L'obbligo di compilazione del modulo e`in vigore in Italia già 02.10.2008 e riguarda tutti coloro che svolgono attività di autotrasporto di merci o di persone, sia in conto proprio che conto terzi, con massa superiore a 3,5 t..

Con le modifiche apportate dalla Decisione 2009/959/UE il modulo deve essere compilato non più solo nei casi di:

- malattia,
- ferie,

- guida di un veicolo non rientrante dal campo di applicazione del Regolamento (UE) 561/2006,

ma anche al verificarsi di ulteriori ipotesi di assenza dal lavoro quali:

- congedo,
- recupero,
- svolgimento di un altro lavoro diverso dalla guida,
- disponibilità.
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La circolare n. 300/A/918/10/108/13/8 del 20/1/2010 (Min. Interno - MIT) ha fornito chiarimenti di applicazione del nuovo modulo assenze. 

Il nuovo modulo di cui alla Decisione 2009/959/UE di modifica della Decisione 2007/230/C prevede l'inserimento di informazioni e campi ulteriori e sostituisce a tutti gli effetti il precedente allegato alla Decisione 2007/230/CE.

La circolare precisa inoltre che, anche nei casi in cui il rapporto di lavoro resta sospeso ovvero interrotto quali, ad esempio, la cassa integrazione, lo sciopero o la serrata, sarà possibile contrassegnare la casella in congedo o recupero. Esclusivamente per le operazioni di autotrasporto condotte in ambito nazionale, e solo per i casi sopramenzionati di cassa integrazione, sciopero o serrata, è data facoltà alle imprese di non compilare il modulo.

La prova documentale di tali circostanze potrà essere fornita esibendo la comunicazione del datore di lavoro relativa al periodo di interruzione o di cassa integrazione, ovvero la corrispondente documentazione rilasciata da enti previdenziali.

Tale documentazione dovrà  essere tenuta a bordo del veicolo ed esibita ad ogni controllo. Si ricorda che il conducente alla ripresa del servizio di guida deve avere con sé il modulo già compilato e dovrà custodirlo per i successivi 28 giorni insieme alle registrazioni originali del tachigrafo al fine di poterlo esibire alle forze dell`ordine che effettuano i controlli su strada. Decorsi i 28 giorni tutta la documentazione (registrazioni del tachigrafo e moduli assenze) deve essere riconsegnata all`impresa su cui grava l`obbligo di successiva custodia per almeno un anno.

È bene rammentare alcuni passaggi della citata e allegata Circolare Interministeriale:

Esclusivamente per le operazioni di autotrasporto condotte in ambito nazionale, e solo per i casi sopramenzionati di cassa integrazione, sciopero o serrata, è data facoltà alle imprese di non compilare il modulo sopraindicato.

La prova documentale di tali circostanze potrà essere fornita esibendo la comunicazione del datore di lavoro relativa al periodo di interruzione o di cassa integrazione, ovvero la corrispondente documentazione rilasciata da enti previdenziali. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo ed esibita ad ogni controllo.

L’assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006, da parte del conducente nel periodo indicato all’articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile previsto dall’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE, elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla decisione 2007/230/CE della Commissione, del 12 aprile 2007, che deve essere compilato in ogni sua parte. Il modulo di cui al comma 1 è conservato dall’impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.

Per il periodo di tempo indicato all’articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, il conducente di un veicolo a cui si applicano i regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85, deve avere con sé il modulo di cui al comma 1 che deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo.

La circolare Circolare Min. Interno - MIT del 22 luglio 2011 fornisce indirizzi interpretativi sul regolamento (CE) n. 561/2006 (tempi di guida e di riposo) relativamente ad alcune recenti decisioni della Commissione Europea e, di conseguenza, al sistema di applicazione delle sanzioni che interessano sia gli operatori (Conducenti e Imprese di Autotrasporto) sia i controllori (organi di polizia ecc..).

Per quanto concerne il modulo in questione, la circolare ha precisato che va compilato per ogni conducente del veicolo e firmato dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto dell’impresa autorizzato alla firma. Perciò, l’imprenditore può delegare a sottoscrivere il documento un qualsiasi preposto o rappresentante, purché diverso dallo stesso conducente.

L'art. 9 del decreto legislativo n. 144/2008 (attuazione Direttiva 2006/22/CE) ha introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo dì tenere a bordo del veicolo il modulo stampato e quello di conservazione del modulo elettronico presso l'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.

La previsione di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 144/2008, secondo cui il modulo deve essere redatto in formato elettronico e stampabile, non esclude la possibilità di utilizzare dei moduli pre-stampati in formato elettronico e parzialmente compilati a mano, soprattutto nelle parti mutabili.

Decreto Legislativo 4 agosto 2008 n. 144 / Aggiornato Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 27 (in G.U. 20/03/2023, n.67)

Art. 9. (Registrazione periodi di altre mansioni.

1. La registrazione  dei  periodi di "altre  mansioni", quali definiti all'articolo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 561/2006, nonche' la registrazione dei periodi di almeno una settimana durante i quali il conducente non si trova sul veicolo  e non e' in grado di svolgere alcuna attivita' con tale veicolo, avviene secondo le  modalita' stabilite dagli atti di esecuzione previsti dall'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.  

2. Salvo che il fatto  costituisca reato e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 174, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il conducente che non provvede alla registrazione dei periodi di cui al comma 1 secondo le modalita' e i termini stabiliti negli atti di esecuzione di cui al medesimo comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 600. 

3. Alla stessa sanzione e' soggetta l'impresa che non conserva le registrazioni di cui al comma 1 secondo le  modalita' e i termini previsti dagli atti di esecuzione di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.  

4. Fino all'adozione degli atti di esecuzione di cui al comma 1, la registrazione dell'assenza per malattia, per ferie annuali oppure  la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 da parte del conducente deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile, allegato alla decisione 2007/230/CE.

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