Direttiva 2004/35/CE
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Il principio «chi inquina paga» e la responsabilità ambientale
Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale
GUUE L 143/56 del 30.4.2004
Entrata in vigore: 30.4.2004
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Corte (Terza Sezione) dichiara:
La direttiva 2004/35 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi.
Vedi Sentenza
La direttiva definisce danno ambientale come: - un danno che incida significativamente sullo stato ambientale (ecologico, chimico o quantitativo) delle risorse acquatiche, quali definite nella direttiva europea sulle acque e nella direttiva sulla strategia per l’ambiente marino - un danno al terreno che crei un rischio significativo per la salute umana; - un danno a specie e habitat naturali protetti che incida in modo negativo sulla conservazione, così come definita nella direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici e nella direttiva sugli habitat naturali. La definizione comprende lo scarico di inquinanti nell’aria (poiché influiscono sulle condizioni del terreno e delle acque), nelle acque interne superficiali o sotterranee e qualsiasi rilascio deliberato nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, quali definiti nella direttiva 2001/18/CE.
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Articolo 1 Oggetto
La presente direttiva istituisce un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio "chi inquina paga", per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale.
Articolo 2 Definizioni
Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:
1. "danno ambientale": a) danno alle specie e agli habitat naturali protetti, vale a dire qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat. L'entità di tali effetti è da valutare in riferimento alle condizioni originarie, tenendo conto dei criteri enunciati nell'allegato I;
Il danno alle specie e agli habitat naturali protetti non comprende gli effetti negativi preventivamente identificati derivanti da un atto di un operatore espressamente autorizzato dalle autorità competenti, secondo le norme di attuazione dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 o dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE o dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE oppure, in caso di habitat o specie non contemplati dal diritto comunitario, secondo le disposizioni della legislazione nazionale sulla conservazione della natura aventi effetto equivalente.
b) danno alle acque, vale a dire qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo e/o sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, a eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7 di tale direttiva;
c) danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell'introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nel suolo;
2. "danno": un mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente;
3. "specie e habitat naturali protetti": a) le specie menzionate all'articolo 4, paragrafo 2 o elencate nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE o elencate negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE;
b) gli habitat delle specie menzionate all'articolo 4, paragrafo 2 o elencate nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE o elencate nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE, e gli habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE nonché i siti di riproduzione e i luoghi di riposo delle specie elencate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE; e
c) qualora uno Stato membro lo decida, gli habitat o le specie non elencati in tali allegati che lo Stato membro designa per fini equivalenti a quelli di tali direttive;
4. "stato di conservazione": a) con riferimento a un habitat naturale, l'insieme dei fattori che intervengono su tale habitat naturale e sulle sue specie tipiche che possono influenzarne la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni a lungo termine, nonché la sopravvivenza a lungo termine delle sue specie tipiche, secondo il caso nel territorio europeo degli Stati membri in cui si applica il trattato o nel territorio di uno Stato membro o nell'area di detto habitat, a seconda dei casi.
Lo stato di conservazione di un habitat naturale è considerato "favorevole" quando:
- la sua area naturale e le zone in essa racchiuse sono stabili o in aumento,
- le strutture e le funzioni specifiche necessarie per il suo mantenimento a lungo termine esistono e continueranno verosimilmente a esistere in un futuro prevedibile, e
- lo stato di conservazione delle sue specie tipiche è favorevole, ai sensi della lettera b);
b) con riferimento a una specie, l'insieme dei fattori che intervengono sulla specie interessata che possono influenzare la distribuzione e l'abbondanza a lungo termine delle sue popolazioni, nel territorio europeo degli Stati membri in cui si applica il trattato o nel territorio di uno Stato membro o nell'area naturale di detta specie, a seconda dei casi.
Lo stato di conservazione di una specie è considerato "favorevole" quando:
- i dati relativi alla dinamica della popolazione della specie interessata mostrano che essa si sta mantenendo, a lungo termine, come componente vitale dei suoi habitat naturali,
- l'area naturale della specie non si sta riducendo né si ridurrà verosimilmente in un futuro prevedibile, e
- esiste, e verosimilmente continuerà a esistere, un habitat sufficientemente ampio per mantenere la sua popolazione a lungo termine;
5. "acque": tutte le acque cui si applica la direttiva 2000/60/CE;
6. "operatore": qualsiasi persona fisica o giuridica, sia essa pubblica o privata, che esercita o controlla un'attività professionale oppure, quando la legislazione nazionale lo prevede, a cui è stato delegato un potere economico decisivo sul funzionamento tecnico di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività o la persona che registra o notifica l'attività medesima;
7. "attività professionale": qualsiasi attività svolta nel corso di un'attività economica, commerciale o imprenditoriale, indipendentemente dal fatto che abbia carattere pubblico o privato o che persegua o meno fini di lucro;
8. "emissione": il rilascio nell'ambiente, a seguito dell'attività umana, di sostanze, preparati, organismi o microrganismi;
9. "minaccia imminente di danno": il rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno ambientale in un futuro prossimo;
10. "misure di prevenzione": le misure prese per reagire a un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente di danno ambientale, al fine di impedire o minimizzare tale danno;
11. "misure di riparazione": qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi, come previsto nell'allegato II;
12. "risorse naturali": specie e habitat naturali protetti, acqua e terreno;
13. "servizi" e "servizi delle risorse naturali": le funzioni svolte da una risorsa naturale a favore di altre risorse naturali e/o del pubblico;
14. "condizioni originarie": le condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno ambientale, stimate sulla base delle migliori informazioni disponibili;
15. "ripristino", compreso il "ripristino naturale": nel caso dell'acqua, delle specie e degli habitat naturali protetti, il ritorno delle risorse naturali e/o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie e, nel caso di danno al terreno, l'eliminazione di qualsiasi rischio significativo di causare effetti nocivi per la salute umana;
16. "costi": i costi giustificati dalla necessità di assicurare un'attuazione corretta ed efficace della presente direttiva, compresi i costi per valutare il danno ambientale, una minaccia imminente di tale danno e gli interventi alternativi, le spese amministrative, legali e di applicazione, i costi di raccolta dei dati e altri costi generali, nonché i costi di controllo e sorveglianza.
Articolo 3 Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica:
b) al danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle attività professionale non elencata nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività, in caso di comportamento doloso o colposo dell'operatore.
2. La presente direttiva si applica fatte salve disposizioni più severe della legislazione comunitaria sull'esercizio di una delle attività che rientrano nel suo ambito di applicazione e fatta salva la normativa comunitaria contenente disposizioni sui conflitti di giurisdizione.
3. Ferma restando la pertinente legislazione nazionale, la presente direttiva non conferisce ai privati un diritto a essere indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno.
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Pertanto, si individuano due scenari nei quali si verifica la responsabilità:
1. danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell’allegato III della direttiva, quali:
- industrie energetiche,
- produzione e trasformazione dei metalli,
- industrie minerarie,
- industrie chimiche,
- gestione dei rifiuti,
- produzione su larga scala di cellulosa, carta e cartone, tintura tessile e concerie,
- produzione su larga scala di cibo, carne e prodotti a base di latte;
2. danno ambientale a specie protette e habitat naturali (o minaccia imminente di questo) causato da una delle attività professionali non elencate nell’allegato III, in caso di comportamento doloso o colposo della società.
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Le eccezioni comprendono i conflitti armati, le calamità naturali, la responsabilità per tipi di danni ambientali contemplati dalle convenzioni internazionali (ad esempio l’inquinamento marittimo) e i rischi nucleari contemplati dal trattato Euratom. Azioni di prevenzione e di riparazione Se c’è un’imminente minaccia che si verifichi un danno, l’azienda deve adottare, senza indugio, le misure di prevenzione necessarie. Se il danno si è già verificato, l’azienda deve informare il più presto possibile le autorità e adottare azioni per gestire la situazione, allo scopo di prevenire ulteriori danni ambientali e minacce per la salute umana, e intraprendere le adeguate azioni di riparazione. L’azienda deve pagare per le azioni di prevenzione e di riparazione, ad eccezione di alcune situazioni, ad esempio se il danno è stato causato da un terzo, nonostante le opportune misure di sicurezza, o è derivato dell’osservanza di un’istruzione obbligatoria. Attuazione Una relazione sull’attuazione del 2016 ha esaminato l’esperienza dell’attuazione della direttiva tra il 2007 e il 2013, compresa una valutazione svolta nel quadro del REFIT, il programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione della Commissione europea. La relazione conferma che la direttiva, pur non avendo ancora realizzato interamente il proprio potenziale, è stata efficace nella riparazione dei danni ambientali e nell’incentivazione alla prevenzione.
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Modifiche:
- Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 L 102 15 11.4.2006
- Direttiva 2009/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 L 140 114 5.6.2009
- Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013
- Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019
In allegato il testi consolidati della direttiva 2004/35/CE disponibile per Abbonati:
- al 18.07.2013
- al 26.06.2019
Recepimento IT:
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale
- Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. (G.U. S.O. n. 215/L - GU n. 274 del 24.11.2009)
- Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 - Legge 6 agosto 2013 n.96 - (G.U. n. 194 del 20.08.2013)
Fonte: Commissione Europea
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Direttiva 2004 35 CE - Testo consolidato 2013.pdf 18.07.2013 CE |
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