Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427

ID 18349 | | Visite: 1565 | Legislazione EmissioniPermalink: https://www.certifico.com/id/18349

Decisione di esecuzione UE 2022 2427

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 / BAT scarichi gassosi industria chimica 

ID 18349 | 12.12.2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica 

GU L 318/157  del 12.12.2022

Rettifiche:

Rettifica decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 - 27.03.2024

...

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5, considerando quanto segue:

(1) Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT.

(2) A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, il forum composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente, istituito con decisione della Commissione del 16 maggio 2011, ha trasmesso alla Commissione, l’11 maggio 2022, il proprio parere in merito al contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica. Il parere è accessibile al pubblico.

(3) Le conclusioni sulle BAT di cui all’allegato della presente decisione tengono conto del parere del forum sul contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT. Esse contengono gli elementi principali del documento di riferimento sulle BAT.

(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
______

Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica

Le presenti conclusioni relative alle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques) si riferiscono alla seguente attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE: 4. Industria chimica (ossia tutti i processi di produzione inclusi nelle categorie di attività di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell’allegato I, salvo diversa indicazione).

Processi interessati (Allegato I direttiva 2010/75/UE)

4. Industria chimica nell’ambito delle categorie di attività di cui alla presente sezione, si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica o biologica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.

4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare:

a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati
o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
i) gomme sintetiche;
j) sostanze coloranti e pigmenti;
k) tensioattivi e agenti di superficie.

4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare:

a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
c) basi, quali idrossido d’ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
d) sali, quali cloruro d’ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d’argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)


4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi


4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi


4.6. Fabbricazione di esplosivi

Le presenti conclusioni sulle BAT vertono più specificamente sulle emissioni nell’atmosfera generate dall’attività di cui sopra.

Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano:

1. le emissioni nell’atmosfera provenienti dalla produzione di cloro, idrogeno e idrossido di sodio/potassio mediante elettrolisi della salamoia. Queste emissioni rientrano nelle conclusioni sulle BAT per la produzione di cloro-alcali (CAK);

2. le emissioni convogliate nell’atmosfera provenienti dalla fabbricazione dei prodotti chimici elencati di seguito in processi continui con capacità totale di produzione superiore a 20 kt/anno:

- olefine leggere con processi di cracking con vapore;
- formaldeide;
- ossido di etilene e glicoli etilenici;
- fenolo a partire dal cumene;
- dinitrotoluene a partire dal toluene, toluendiammina a partire dal dinitrotoluene, diisocianato di toluene a partire dalla toluendiammina, metilendianilina a partire dall’anilina, diisocianato di metilendifenile a partire dalla metilendianilina;
- dicloruro di etilene (EDC) e monomero di cloruro di vinile (VCM);
- perossido d’idrogeno.

Queste emissioni rientrano nelle conclusioni sulle BAT per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi (LVOC).

Tuttavia le emissioni di ossidi di azoto (NOX) e monossido di carbonio (CO) convogliate nell’atmosfera generate dal trattamento termico degli scarichi gassosi provenienti dai suddetti processi di fabbricazione sono incluse nell’ambito di applicazione delle presenti conclusioni sulle BAT;

3. le emissioni nell’atmosfera provenienti dalla fabbricazione dei seguenti prodotti chimici inorganici:

- ammoniaca;
- nitrato di ammonio;
- calcio nitrato di ammonio;
- carburo di calcio;
- cloruro di calcio;
- nitrato di calcio;
- nerofumo;
- cloruro ferroso;
- solfato ferroso (ossia vetriolo verde e prodotti correlati, come i clorosolfati);
- acido fluoridrico;
- fosfati inorganici;
- acido nitrico;
- fertilizzanti a base di azoto, fosforo o potassio (fertilizzanti semplici o composti);
- acido fosforico;
- carbonato di calcio precipitato;
- carbonato di sodio (ossia soda);
- clorato di sodio
- silicato di sodio;
- acido solforico;
- silicio sintetico amorfo;
- biossido di titanio e prodotti correlati;
- urea;
- urea e nitrato di ammonio.

Queste emissioni potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici in grandi quantità (LVIC);

4. le emissioni nell’atmosfera provenienti dal reforming a vapore nonché dalla purificazione fisica e dalla riconcentrazione dell’acido solforico spento, a condizione che tali processi siano direttamente associati a un processo di fabbricazione di cui ai precedenti punti 2 o 3;

5. le emissioni nell’atmosfera provenienti dalla produzione di ossido di magnesio con il processo per via secca. Queste emissioni potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per la produzione di cemento, calce e ossido di magnesio (CLM);

6. le emissioni nell’atmosfera provenienti da:

- unità di combustione diverse dai forni/riscaldatori di processo. Queste emissioni potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione (LCP), nelle conclusioni sulle BAT per la raffinazione di petrolio e di gas (REF) e/o nella direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- forni/riscaldatori di processo di potenza termica nominale totale inferiore a 1 MW;
- forni/riscaldatori di processo utilizzati nella produzione di olefine leggere, dicloruro di etilene e/o monomero di cloruro di vinile di cui al punto 2. Queste emissioni rientrano nelle conclusioni sulle BAT per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi (LVOC);

7. le emissioni nell’atmosfera provenienti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti. Queste emissioni potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per l’incenerimento dei rifiuti (WI);

8. le emissioni nell’atmosfera provenienti dallo stoccaggio, dal trasferimento e dalla manipolazione di liquidi, gas liquefatti e solidi, se non direttamente associati all’attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE: 4. Industria chimica.

Queste emissioni potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per le emissioni prodotte dallo stoccaggio (EFS).

Tuttavia le emissioni nell’atmosfera provenienti dallo stoccaggio, dal trasferimento e dalla manipolazione di liquidi, gas liquefatti e solidi rientrano nell’ambito di applicazione delle presenti conclusioni sulle BAT, a condizione che tali processi siano direttamente associati al processo di produzione chimica specificato nell’ambito di applicazione delle presenti conclusioni sulle BAT;

9. le emissioni nell’atmosfera provenienti dai sistemi di raffreddamento indiretto. Queste emissioni potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per i sistemi di raffreddamento industriali (ICS).

Le conclusioni sulle BAT per i sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e degli scarichi gassosi nel settore chimico (CWW) sono complementari alle presenti BAT.

Altre conclusioni e documenti di riferimento sulle BAT che possono rivestire un interesse ai fini delle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT sono:

- produzione di cloro-alcali (CAK);
- fabbricazione di prodotti chimici inorganici in grandi quantità - Ammoniaca, acidi e fertilizzanti (LVIC–AAF);
- fabbricazione di prodotti chimici inorganici in grandi quantità - Solidi e altri (LVIC-S);
- fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi (LVOC);
- fabbricazione di sostanze organiche di chimica fine (OFC);
- produzione di polimeri (POL);
- fabbricazione di specialità chimiche inorganiche (SIC);
- raffinazione di petrolio e di gas (REF);
- effetti economici e incrociati (ECM);
- emissioni prodotte dallo stoccaggio (EFS);
- efficienza energetica (ENE);
- sistemi di raffreddamento industriali (ICS);
- grandi impianti di combustione (LCP);
- monitoraggio delle emissioni nell’atmosfera e nell’acqua da installazioni IED (ROM);
- incenerimento dei rifiuti (WI);
- trattamento dei rifiuti (WT).

Le presenti conclusioni sulle BAT si applicano fatte salve altre normative pertinenti, ad esempio in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP).

[...]

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Decisione di esecuzione UE 2022 2427.pdf
BAT scarichi gassosi industria chimica
935 kB 53

Tags: Ambiente Emissioni Abbonati Ambiente

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Direttiva 2005 35 CE
Mar 27, 2024 50

Direttiva 2005/35/CE

Direttiva 2005/35/CE ID 21590 | 27.03.2024 Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni GU L 255/11 del 30.9.2005 .... Testo consolidato 16.11.2009 Modificato da:… Leggi tutto
Direttiva 2009 123 CE
Mar 27, 2024 44

Direttiva 2009/123/CE

Direttiva 2009/123/CE ID 21589 | 27.03.2024 Direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni GU L 280/52 del 27.10.2009 Leggi tutto
Mar 27, 2024 68

Rettifica decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 - 27.03.2024

Rettifica decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 - 27.03.2024 ID 21584 | 27.03.2024 Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione, del 6 dicembre 2022, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del… Leggi tutto
Mar 25, 2024 75

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/917

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/917 ID 21569 | 25.03.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/917 della Commissione, del 22 marzo 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/92 per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione per i rifiuti accidentalmente pescati GU L 2024/917… Leggi tutto
Decreto 5 marzo 2024   Immersione subaquea a carattere scientifico e protezione ambiente marino
Mar 20, 2024 83

Decreto 5 marzo 2024

Decreto 5 marzo 2024 / Immersione subaquea a carattere scientifico e protezione ambiente marino ID 21543 | 20.03.2024 Decreto 5 marzo 2024 Linee guida operative cui si conformano le attivita' tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea… Leggi tutto
Direttiva PdCM 8 luglio 2014   Indirizzi protezione civile grandi dighe
Mar 17, 2024 90

Direttiva 8 luglio 2014

Direttiva PdCM 8 luglio 2014 / Indirizzi protezione civile grandi dighe ID 21526 | 17.03.2024 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 Indirizzi operativi inerenti all’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe. [GU n. 256 del… Leggi tutto

Più letti Ambiente