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Decisione (UE) 2025/869

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Decisione (UE) 2025/869 / Posizione UE emendamento Conv di Basilea

ID 23964 | 12.05.2025

Decisione (UE) 2025/869 del Consiglio, del 14 aprile 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla diciassettesima conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento riguardo ad alcuni emendamenti della convenzione e dei relativi allegati

GU L 2025/869 del 12.5.2025

Entrata in vigore: 12.05.2025
________

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) La convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento («convenzione») è entrata in vigore nel 1992 ed è stata conclusa dall’Unione con la decisione 93/98/CEE del Consiglio.

(2) A norma dell’articolo 15, paragrafo 5, lettera b), della convenzione, alla conferenza delle parti della convenzione («conferenza delle parti») è conferito il potere di esaminare e adottare, se del caso, emendamenti della convenzione.

(3) Alla quindicesima e sedicesima riunione, tenutesi rispettivamente nel giugno 2022 e maggio 2023, la conferenza delle parti ha valutato una proposta di emendamenti dell’articolo 6, paragrafo 2, della convenzione, presentata dalla Federazione russa. La conferenza delle parti ha deciso di rinviare l’esame di tale proposta alla riunione successiva.

(4) Nell’ottobre 2024 la Federazione russa ha presentato una proposta leggermente modificata da discutere alla diciasettesima riunione della conferenza delle parti, che si terrà nell’aprile-maggio 2025. Tale proposta è intesa a fissare a 90 giorni il termine entro il quale lo Stato di importazione deve rispondere a chi notifica una spedizione di rifiuti, ed è intesa a includere altre modifiche presentate come editoriali.

(5) A nome dell’Unione è stata presentata una proposta di emendamento dell’allegato IV e di alcune voci degli allegati II e IX della convenzione, discussa dalla conferenza delle parti alla quindicesima riunione del giugno 2022. La proposta ha lo scopo, tra l’altro, di modificare e chiarire la descrizione delle operazioni di smaltimento elencate nell’allegato IV della convenzione, e in particolare di: includere un’introduzione generale che distingua chiaramente i termini «mancato recupero» e «recupero»; includere titoli e testi introduttivi che chiariscano cosa si intende per «operazioni di mancato recupero» (allegato IV A) e «operazioni di recupero» (allegato IV B); aggiornare e chiarire le descrizioni delle operazioni in linea con gli sviluppi scientifici, tecnici e di altra natura avvenuti successivamente all’adozione della convenzione nel 1989; assicurare, grazie all’introduzione di norme generali, che tutte le operazioni non specificamente menzionate siano contemplate dalle disposizioni della convenzione. La conferenza delle parti ha deciso di continuare a esaminare tale proposta alla riunione successiva.

(6) Per quanto riguarda gli emendamenti dell’articolo 6, paragrafo 2, della convenzione proposti dalla Federazione russa, l’Unione non dovrebbe sostenerli in quanto non contribuirebbero ad affrontare i problemi che considera prioritari per il funzionamento della convenzione. Inoltre, gli emendamenti del testo della convenzione richiedono un processo lungo e oneroso per entrare in vigore, e si ritiene pertanto sproporzionato avviare una simile procedura per un emendamento dal valore aggiunto molto limitato o nullo. L’Unione dovrebbe continuare a sostenere le iniziative volte a migliorare il funzionamento della procedura di «previo assenso informato», attualmente prevista dalla convenzione, a condizione che siano in linea con le politiche e gli obiettivi generali dell’Unione e che non richiedano un emendamento della convenzione.

(7) Per quanto riguarda la proposta di emendamento dell’allegato IV e di alcune voci degli allegati II e IX, l’Unione dovrebbe continuare a sostenerne l’adozione. Al fine di giungere a un consenso su tale proposta, l’Unione dovrebbe inoltre dar prova di flessibilità, in particolare per quanto riguarda le misure proposte la cui adozione difficilmente avrà un sostegno sufficiente nella diciassettesima riunione della conferenza delle parti. Tale flessibilità si può tradurre, per esempio, nel rinvio della discussione sui temi più controversi, quali la preparazione per il riutilizzo e le operazioni disciplinate dalla clausola generale, nella ricerca di un accordo sui restanti aspetti della proposta e nel sostegno a eventuali emendamenti suggeriti da altre parti, a condizione che possano conseguire gli stessi obiettivi delle proposte dell’Unione relative all’allegato IV della convenzione.

(8) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione alla diciassettesima riunione della conferenza delle parti in merito alle suddette proposte, poiché, trattandosi di emendamenti della convenzione e degli allegati, hanno effetti giuridici. Se adottati dalla conferenza delle parti, gli atti previsti vincoleranno l’Unione e saranno tali da incidere in modo determinante sul diritto dell’Unione, in particolare imponendo modifiche della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione alla diciasettesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento («conferenza delle parti») è la seguente:

a) l’Unione non sostiene gli emendamenti dell’articolo 6, paragrafo 2, della convenzione, presentati dalla Federazione russa, ma sostiene le iniziative volte a migliorare il funzionamento della procedura di «previo assenso informato», a purché siano in linea con le politiche e gli obiettivi generali dell’Unione e che non richiedano un emendamento della convenzione;

b) l’Unione continua a sostenere l’adozione degli emendamenti dell’allegato IV e di alcune voci degli allegati II e IX della convenzione presentati a nome dell’Unione e discussa dalla conferenza delle parti durante la sua quindicesima riunione. Se necessario per ottenere il consenso su un emendamento dell’allegato IV, l’Unione potrebbe dar prova di flessibilità e accettare di discostarsi dalla sua proposta, purché l’emendamento contribuisca ad aumentare la chiarezza giuridica dell’allegato e all’attuazione dei meccanismi di controllo della convenzione e non pregiudichi il diritto dell’Unione concernente la gestione e spedizione dei rifiuti.

Articolo 2

Alla luce dell’andamento della diciasettesima riunione della conferenza delle parti, i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all’articolo 1 durante riunioni di coordinamento sul posto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

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