Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decisione di esecuzione (UE) 2021/1211

ID 14108 | | Visite: 2942 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/14108

Decisione di esecuzione UE 2021 1211

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1211

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1211 della Commissione del 22 luglio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 263/13 del 23.7.2021

...

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2013 impone agli armatori di garantire che le navi destinate ad essere riciclate lo siano unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, pubblicato a norma dell'articolo 16 di tale regolamento.
(2) L'elenco europeo figura nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione.
(3) I Paesi Bassi hanno informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi situato nel loro territorio è stato autorizzato dall'autorità competente conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. I Paesi Bassi hanno fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l'impianto sia incluso nell'elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l'elenco europeo in modo da includere l'impianto in questione.
(4) La Spagna ha informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi situato nel suo territorio è stato autorizzato dall'autorità competente conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. La Spagna ha fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l'impianto sia inserito nell'elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l'elenco europeo in modo da includere l'impianto in questione.
(5) La Norvegia ha informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi situato nel suo territorio è stato autorizzato dall'autorità competente conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. La Norvegia ha fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l'impianto sia inserito nell'elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l'elenco europeo in modo da includere l'impianto in questione.
(6) L'autorizzazione di un altro impianto di riciclaggio delle navi situato in Portogallo è scaduta il 26 novembre 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l'autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi è stata rinnovata prima della scadenza, conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell'inclusione dell'impianto nell'elenco europeo.
(7) L'autorizzazione di un altro impianto di riciclaggio delle navi situato in Estonia è scaduta il 15 febbraio 2021 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l'autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi è stata rinnovata prima della scadenza, conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell'inclusione dell'impianto nell'elenco europeo.
(8) Le autorizzazioni di due impianti di riciclaggio delle navi situati in Danimarca dovevano scadere rispettivamente il 30 giugno 2021 e il 15 settembre 2021. La Commissione è stata informata dalla Danimarca che le autorizzazioni concesse a detti impianti per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi sono state rinnovate prima della scadenza, conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell'inclusione degli impianti nell'elenco europeo.
(9) Le autorizzazioni di due impianti di riciclaggio delle navi situati nei Paesi Bassi dovevano scadere rispettivamente il 21 luglio 2021 e il 27 settembre 2021. La Commissione è stata informata dai Paesi Bassi che le autorizzazioni concesse a detti impianti per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi sono state rinnovate prima della scadenza, conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell'inclusione degli impianti nell'elenco europeo.
(10) L'inclusione di due impianti di riciclaggio delle navi situati nel Regno Unito è scaduta alla fine del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, vale a dire il 31 dicembre 2020. È pertanto opportuno aggiornare l'elenco europeo in modo da eliminare gli impianti in questione.
(11) La Francia e la Norvegia hanno informato la Commissione di modifiche del nome e dei recapiti di un impianto di riciclaggio delle navi situato in ciascuno di tali paesi. È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco europeo.
(12) La Spagna ha informato la Commissione delle modifiche e degli aggiornamenti delle informazioni relative a un impianto di riciclaggio delle navi situato nel suo territorio. Riguardano i recapiti dell'impianto in questione, il metodo di riciclaggio applicato, le dimensioni delle navi che possono essere riciclate, nonché il volume massimo annuo di riciclaggio delle navi dell'impianto. È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco europeo.
(13) La Commissione ha ricevuto informazioni aggiornate sulle limitazioni e le condizioni in base alle quali gli impianti di riciclaggio delle navi operano in Turchia, in particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi. L'associazione turca per il riciclaggio delle navi (SRAT) non è più coinvolta nella gestione e nel trattamento dei rifiuti pericolosi. La Commissione ha inoltre ricevuto ulteriori dettagli sulla procedura, di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2013, per l'approvazione di un piano di riciclaggio delle navi in Turchia. È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco europeo.
(14) La Commissione è stata informata di modifiche del nome e dei recapiti di un impianto di riciclaggio delle navi situato in Turchia. È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco europeo.
(15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323.
(16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 è sostituito dall'allegato della presente decisione.

[...]

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione di esecuzione UE 2021 1211.pdf)Decisione di esecuzione (UE) 2021/1211
 
IT702 kB364

Tags: Ambiente Rifiuti

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Programma nazionale di esplorazione mineraria
Lug 01, 2025 81

Programma nazionale di esplorazione mineraria

Programma nazionale di esplorazione mineraria / Approvato 01.07.2025 ID 24201 | 01.07.2025 / In allegato Approvato il Programma nazionale di esplorazione mineraria La problematica della sicurezza nell’approvvigionamento delle risorse minerarie indispensabili per lo sviluppo industriale e la… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2025 1253
Giu 26, 2025 344

Regolamento delegato (UE) 2025/1253

Regolamento delegato (UE) 2025/1253 ID 24169 | 26.06.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/1253 della Commissione, dell’11 febbraio 2025, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il… Leggi tutto
Impiego e gestione di droni nel SNPA per il monitoraggio e il controllo ambientale
Giu 24, 2025 377

Impiego e gestione di droni nel SNPA per il monitoraggio e il controllo ambientale

Impiego e gestione di droni nel SNPA per il monitoraggio e il controllo ambientale / 2025 ID 24159 | 24.06.2025 / In allegato I velivoli a pilotaggio remoto (più comunemente droni o UAS – Unmanned Aircraft System) e le tecnologie per il telerilevamento ad alta risoluzione costituiscono una tematica… Leggi tutto
Decisione di esecuzione  UE  2025 1162
Giu 24, 2025 424

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1162

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1162 ID 24156 | 24.06.2025 Decisione di esecuzione (UE) 2025/1162 della Commissione, del 5 giugno 2025, che modifica la decisione 2005/381/CE della Commissione per quanto riguarda il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del… Leggi tutto
Decisione 2005 381 CE
Giu 24, 2025 381

Decisione 2005/381/CE

Decisione 2005/381/CE ID 24155 | 24.06.2025 Decisione della Commissione, del 4 maggio 2005, che istituisce il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a… Leggi tutto
Giu 19, 2025 579

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1192

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1192 ID 24140 | 19.06.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1192 della Commissione, del 18 giugno 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per quanto riguarda determinati aspetti della verifica dei dati e dell’accreditamento dei… Leggi tutto
Giu 18, 2025 597

Comunicazione CE 18.06.2025 / Quote approvvigionamento di prodotti finali a zero emissioni nette

Comunicazione CE 18.06.2025 / Quote approvvigionamento di prodotti finali a zero emissioni nette ID 24134 | 18.06.2025 Comunicazione della Commissione che fornisce informazioni aggiornate per la determinazione delle quote dell'approvvigionamento dell'Unione europea di prodotti finali e dei loro… Leggi tutto
Giu 18, 2025 593

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176 ID 24133 | 18.06.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176 della Commissione, del 23 maggio 2025, che specifica i criteri di preselezione e aggiudicazione delle aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili GU L 2025/1176 del 18.6.2025 Entrata… Leggi tutto
Giu 18, 2025 596

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1100

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1100 ID 24132 | 18.06.2025 Decisione di esecuzione (UE) 2025/1100 della Commissione, del 23 maggio 2025, che adotta orientamenti per l’attuazione di determinati criteri di selezione di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette di cui all’articolo 13… Leggi tutto

Più letti Ambiente