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Nella giurisprudenza di legittimità è costante il principio secondo cui, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro (Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014 - dep. 2015, Ottino, Rv. 26320001).
Da questo punto di vista la struttura motivazionale della sentenza della Corte territoriale appare logica e corretta in diritto, addebitando al datore di lavoro le plurime omissioni prevenzionistiche accertate (realizzazione dell'opera in calcestruzzo senza progetto esecutivo, senza p.o.s., senza presidi di sicurezza per operare in quota, senza adeguata formazione del personale sui rischi specifici), certamente riconducibili al prevenuto quale datore di lavoro titolare della posizione di garanzia. Al riguardo la Corte territoriale ha acutamente osservato che il rimprovero nei confronti del prevenuto, nel caso di specie, è stato quello di aver consentito «che un suo dipendente operasse in condizioni di assoluta mancanza dei più elementari presidi in materia di sicurezza». E ciò non sulla base di una "teorica" responsabilità oggettiva di posizione ma sulla base di dati di fatto concretamente riscontrati nel processo, che hanno condotto ad un puntuale accertamento di responsabilità colposa del prevenuto.
ID 7730 | 07.02.2019 / Ed. 1.0 Febbraio 2019
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