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Regolamento (UE) 2024/3234

ID 23177 | | Visite: 1017 | Legislazione AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/23177

Regolamento  UE  2024 3234

Regolamento (UE) 2024/3234 / Proroga applicazione Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR)

ID 23177 | 23.12.2024

Regolamento (UE) 2024/3234 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione

GU L 2024/3234 del 23.12.2024

Entrata in vigore: 26.12.2024

___________

Articolo 1 Modifiche del regolamento (UE) 2023/1115

Il regolamento (UE) 2023/1115 è così modificato:

1) l'articolo 29, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il 29 giugno 2023 è assegnato a tutti i paesi un livello standard di rischio. La Commissione classifica paesi, o parti di paesi, che presentano un basso o un alto rischio ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. L'elenco dei paesi, o parti di paesi, a basso o ad alto rischio è pubblicato per mezzo di atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 36, paragrafo 2, non oltre il 30 giugno 2025. Tale elenco è riesaminato e, se del caso, aggiornato ogniqualvolta sia necessario alla luce dei nuovi elementi di prova.»;

2) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Articolo 37 Abrogazione

1. Il regolamento (UE) n. 995/2010 è abrogato con effetto a decorrere dal 30 dicembre 2025.

2. Tuttavia, il regolamento (UE) n. 995/2010 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2028 al legno e ai prodotti da esso derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 30 dicembre 2025.

3. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, il legno e i prodotti da esso derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 31 dicembre 2028 devono essere conformi all'articolo 3 del presente regolamento.»;

3) all'articolo 38, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, gli articoli da 3 a 13, gli articoli da 16 a 24 e gli articoli 26, 31 e 32 si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2025.

3. Fatta eccezione per i prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 995/2010, per gli operatori che al 31 dicembre 2020 erano costituiti come microimprese o piccole imprese rispettivamente a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2013/34/UE, gli articoli di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 30 giugno 2026.».

Articolo 2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

[...]

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Tags: Ambiente Foreste / Boschi / Parchi

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