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Proroga applicazione Regolamento (UE) 2023/1115

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Proroga applicazione Regolamento (UE) 2023/1115 - Attesa in GU

ID 23113 | 14.12.2024 / In allegato

Regolamento UE sulla deforestazione: Proroga applicazione Regolamento (UE) 2023/1115 al 30 dicembre 2025.

03 Dicembre 2024

Il Consiglio, in data 03 Dicembre 2024, ha raggiunto un accordo provvisorio con il Parlamento europeo su una proposta di modifica puntuale del regolamento UE sulla deforestazione, che ne rinvia di 12 mesi la data di applicazione. L'accordo provvisorio deve ancora essere confermato dalle due istituzioni prima che si possa passare alla procedura di adozione formale.

L'accordo provvisorio deve ora essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento. Sarà quindi formalmente adottato da entrambe le istituzioni e sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE, in modo da poter entrare in vigore prima della data di applicazione dell'attuale regolamento (30 dicembre 2024).

Il rinvio consentirà ai paesi terzi, agli Stati membri, agli operatori e ai commercianti di prepararsi pienamente in termini di adempimento dei loro obblighi di dovuta diligenza, al fine di garantire che determinate materie prime e determinati prodotti venduti nell'UE o esportati dall'UE siano a deforestazione zero. Sono compresi i prodotti fabbricati a partire da bovini, legno, cacao, soia, olio di palma, caffè, gomma e alcuni dei loro prodotti derivati.

Attuazione agevole e certezza del diritto
Il regolamento sulla deforestazione è già in vigore dal 29 giugno 2023 e le sue disposizioni si applicheranno a decorrere dal 30 dicembre 2024. I due colegislatori hanno approvato la proposta della Commissione di rinviare di un anno (al 30 dicembre 2025) la data di applicazione del regolamento.

Saranno così assicurati certezza del diritto, prevedibilità e tempo sufficiente per un'agevole ed effettiva attuazione delle norme, compresa la piena istituzione di sistemi di dovuta diligenza riguardanti tutte le materie prime e i prodotti interessati.

Nessuna modifica in termini di sostanza
Secondo l'accordo provvisorio, la modifica puntuale del regolamento non altera la sostanza delle norme esistenti, che mirano ridurre al minimo il contributo dell'UE alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo, consentendo l'immissione sul mercato dell'UE o l'esportazione dall'UE unicamente di prodotti a deforestazione zero.

Prossime tappe
L'accordo provvisorio deve ora essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento. Sarà quindi formalmente adottato da entrambe le istituzioni e sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE, in modo da poter entrare in vigore prima della data di applicazione dell'attuale regolamento (30 dicembre 2024).

14 novembre 2024

In data 14 novembre 2024, il Parlamento Europeo ha approvato la proposta della Commissione di posticipare di 12 mesi l’applicazione del Regolamento contro la deforestazione (EUDR). Dopo l’approvazione da parte del Consiglio, arriva quindi anche la decisione del Parlamento, che concede alle imprese europee ulteriore tempo per prepararsi al rispetto dei nuovi obblighi di compliance e due diligence.

Le grandi aziende dovranno rispettare gli obblighi EUDR a partire dal 30 dicembre 2025, mentre le piccole e micro imprese avranno tempo fino al 30 giugno 2026 per adeguarsi.

Il Parlamento ha inoltre adottato altri emendamenti, tra cui la creazione di una nuova categoria di Paesi che non presentano rischi di deforestazione in aggiunta alle tre categorie esistenti di rischio “basso”, “standard” e “alto”.

I Paesi classificati come “a rischio zero”, definiti come paesi con uno sviluppo delle aree forestali stabile o in aumento, si troverebbero ad affrontare requisiti significativamente meno rigorosi poiché esiste un rischio di deforestazione trascurabile o inesistente. La Commissione dovrà finalizzare un sistema di benchmarking per paese entro il 30 giugno 2025.

Affinché tali modifiche entrino in vigore, il testo dovrà essere negoziato con il Consiglio, per trovare una accordo sulla versione finale della legislazione, che sarà poi pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE.
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Fonte: Consiglio europeo

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Tags: Ambiente Foreste / Boschi / Parchi

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