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Direttiva delegata (UE) 2018/737 | Modifica All. III Direttiva RoHS II

ID 6155 | | Visite: 5693 | Direttiva RoHS IIPermalink: https://www.certifico.com/id/6155

Direttiva 2018 737

Direttiva RoHS II Esenzione piombo nelle paste saldanti

Modifica Allegato III Direttiva RoHS II

Direttiva delegata (UE) 2018/737 della Commissione del 27 febbraio 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare

...

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva. 

Articolo 2

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2019. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

_________

Allegato

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE, la voce 24 è sostituita dalla seguente:

24

Piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare

Scade il:

- 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;
- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
- 21 luglio 2023 per la categoria 8
- dispositivi medico-diagnostici in vitro;
- 21 luglio 2024 per la categoria 9
- strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11

GUUE L 123/97 del 18.05.2018

Entrata in vigore: 07 Giugno 2018

Applicazione: 1° Luglio 2019 

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Modifica Allegato III Direttiva RoHS II
IT371 kB857

Tags: Marcatura CE Direttiva RoHS

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