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Ratifica Convenzioni ILO salute e sicurezza lavoratori n. 155/1981 e 187/2006

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Ratifica Convenzioni ILO salute e la sicurezza dei lavoratori n  155 1981 e 187 2006

Ratifica Convenzioni ILO salute e la sicurezza dei lavoratori n. 155/1981 e 187/2006 / Ratificate IT

Update 03 luglio 2023: Ratifica IN GU

 

Legge 8 giugno 2023 n. 84
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni:

a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002;
b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. 

(GU n.153 del 03.07.2023)

 

Update 16 giugno 2021: in corso di esame in commissione (Atto Camera n. 3039)

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni:

a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002;
b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006

Update 20 aprile 2021: approvato Senato (DdL 986)

Disegno di legge S. 986. - "Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006" (3039)

Estratto Seduta Commissione 16 Giugno 2021

Laura BOLDRINI (PD), relatrice, intervenendo da remoto, ricorda che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato il 20 aprile scorso, riguarda tre atti adottati nell’ambito dell’Organizzazione internazionale del lavoro: la Convenzione n. 155 sulla salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, risalente al giugno 1981, il relativo Protocollo del 2002 e infine la Convenzione n. 187, sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, del giugno 2006.

Segnala che un disegno di legge di ratifica d’identico contenuto (A.S. 2072) era già stato esaminato ed approvato nell’ottobre 2017 dalla Commissione Affari esteri del Senato, ma non poté vedere completato il suo iter di esame, in Senato e poi alla Camera dei deputati, a causa della conclusione della XVII legislatura. Rileva che in questa legislatura è stata presentata la proposta di legge C. 1103, d’iniziativa dell’onorevole Quartapelle Procopio, anch’essa concernente l’autorizzazione alla ratifica dei tre strumenti adottati in seno all’OIL.

Sottolinea che l’intento sotteso ai tre atti internazionali in via di ratifica è quello di contribuire a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre mediante un’azione progressiva e coordinata, sia a livello nazionale sia di impresa, con la piena partecipazione di tutte le parti interessate. In particolare, tali norme internazionali mirano a costituire un quadro di riferimento per una politica nazionale che promuova il dialogo sociale, la definizione delle funzioni e delle responsabilità dei vari attori e l’approfondimento della conoscenza delle questioni della sicurezza sul lavoro.

Evidenzia che, nello specifico, la Convenzione n. 155 del 1981, composta di trenta articoli, definisce i princìpi di una politica nazionale incentrata sulla prevenzione e soggetta a cicli di formulazione, attuazione e revisione, al fine di migliorare continuamente il sistema di salute e sicurezza sul lavoro (articoli 4-7).

Il documento chiede, altresì, agli Stati di adottare un quadro coerente di leggi, regolamenti e prassi, anche con riferimento ai macchinari e alle attrezzature e sostanze per uso professionale e di coinvolgere le organizzazioni rappresentative nella definizione delle politiche in materia (articoli 8-15).

Osserva che la Convenzione definisce, inoltre, gli obblighi delle imprese nei luoghi di lavoro con riferimento ai macchinari, alle attrezzature e ai processi di lavoro, ma anche alla collaborazione fra rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro nell’ambito della sicurezza e dell’igiene (articoli 16-21).

Segnala che il Protocollo relativo alla Convenzione n. 155, risalente al 2002, composto di dodici articoli, è finalizzato a migliorare i metodi di registrazione e raccolta e di analisi statistica dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, in vista di una loro armonizzazione a livello mondiale.

A suo avviso, si tratta di un progresso molto significativo, dal momento che – secondo il celebre motto « no data, no problem, no policy » – in assenza di dati precisi risulta assai complessa l’individuazione delle carenze e delle relative soluzioni normative.

Rileva che la Convenzione n. 187 del 2006, composta di quattordici articoli, fornisce indicazioni su come sviluppare una coerente politica nazionale in materia di prevenzione e su come avviare un circolo virtuoso di miglioramenti basato sulla revisione periodica delle politiche e delle misure adottate.

Sottolinea che la Convenzione esplicita i contorni della politica nazionale (articolo 3) volta a promuovere un ambiente di lavoro sicuro e salubre, prevedendo un organismo responsabile, meccanismi ispettivi e servizi di informazione e consulenza. Il testo convenzionale prevede, altresì, che ogni Stato membro stabilisca, mantenga e sviluppi, un proprio sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro che includa la legislazione, i contratti collettivi e ogni altro strumento rilevante in materia, le autorità responsabili della sicurezza e della salute sul lavoro, nonché le misure volte a promuovere, a livello di impresa, la cooperazione fra le parti (articolo 4).

Evidenzia che gli Stati hanno poi l’obbligo di elaborare, valutare e riesaminare periodicamente il Programma nazionale di sicurezza e salute sul lavoro, per promuovere lo sviluppo di una cultura nazionale di prevenzione e per contribuire alla protezione dei lavoratori (articolo 5).

Sottolinea che, se la ratifica, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risponde dunque all’esigenza meramente tecnico-giuridica di conformarsi agli obblighi derivanti dall’essere il nostro Paese parte dell’OIL senza ulteriori adeguamenti normativi, assai rilevante è la sua approvazione sul piano politico, poiché pienamente funzionale alla promozione di una cultura per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e per creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre mediante un’azione progressiva e coordinata, sia a livello nazionale sia di impresa, con la piena partecipazione di tutte le parti interessate. In conclusione, pur evidenziando che l’ordinamento italiano è già conforme alle Convenzioni in esame, auspica una rapida approvazione del provvedimento in esame, dal momento che le morti sul lavoro rappresentano ancora una grave piaga sociale, che il nostro Paese non è riuscito a sanare.

Ricordando l’emozione collettiva suscitata dalla tragica morte sul lavoro di Luana D’Orazio, giovane addetta di una impresa tessile, ricorda che nei primi tre mesi del 2021 l’INAIL ha registrato 185 casi di morti sul lavoro, 19 in più dello stesso periodo del 2020.

Si tratta di una media di due decessi al giorno, un incremento certamente legato anche al contagio da COVID-19, ma che segnala la drammatica condizione di alcuni luoghi di lavoro in termini di sicurezza.

Al riguardo, rileva che gli sforzi per promuovere il rilancio delle attività economiche, dopo la crisi dovuta la pandemia, non possono in alcun modo andare a scapito della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. Non a caso, tutte le forze sociali invocano più controlli e la promozione di una cultura della prevenzione, principi che sono alla base dei tre atti oggetto della ratifica.

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Tags: Sicurezza lavoro ILO

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