Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
45.129
/ Documenti scaricati: 33.470.980
/ Documenti scaricati: 33.470.980
ID 21814 | Update Rev. 3.0 del 02.11.2025 / In allegato
Note Lista di conformità INL istituita con l'Art. 29 del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 e relative alle modifiche apportate dal:
1. Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159 e dal
2. Decreto-Legge 28 ottobre 2024 n. 160 / Legge di conversione - Legge 20 dicembre 2024 n. 199 (PNRR 5)
- Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159Update Rev. 3.0 del 02.11.2025
Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. (GU n. 254 del 31.10.2025). Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/2025
Art. 3 comma 1
Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti
1. All’articolo 29, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell’attestato di cui al primo periodo, dispone in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.
Il Decreto-Legge 28 ottobre 2024 n. 160 Disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita', ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (GU n. 253 del 28.10.2024) apporta la sostituzione del c. 8 dell’articolo 29.
La Legge 20 dicembre 2024 n. 199
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita', ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (GU n.302 del 27.12.2024) modifica il comma 8 dell’articolo 29 (in viola la modifica)
…
Art. 1. Misure di contrasto al lavoro sommerso
4. All’articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. A seguito del rilascio dell’attestato di cui al comma 7 e per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL di cui al medesimo comma, il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità e l’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l’iscrizione nella Lista di conformità INL, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dall’autorità giudiziaria.
L’art. 29, decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 / Conversione Legge 29 aprile 2024 n. 56, dai commi 7 a 9, istituisce e disciplina la c.d. “Lista di conformità INL”.
Al datore di lavoro, che risulti regolare in caso di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’INL rilascia, previo consenso del DL, l’iscrizione in un apposito elenco informatico (consultabile pubblicamente dal sito dell’INL) al fine di attestare la mancanza di violazioni o irregolarità.
L’iscrizione nell’elenco informatico di cui al primo periodo è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
L’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell’attestato, dispone in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato. (modifica del 31.10.2025 - Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159)
Gli effetti derivanti da tale attestazione è che (modifica del 29.10.2024 - decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19) per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, il datore di lavoro è considerato “a basso rischio di irregolarità” e l’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l’iscrizione nella Lista di conformità INL, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dall’autorità giudiziaria.
L’iscrizione alla Lista di conformità può sempre essere revocata, tramite cancellazione, nel caso in cui l’Ispettorato nazionale del lavoro dovesse accertare violazioni o irregolarità attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza.
Schema - Lista di conformità INL
Raffronto normativo:
...
segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2025
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice revisioni
| Rev. | Data | Oggetto | Autore |
| 3.0 | 02.11.2025 | Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159 | Certifico Srl |
| 2.0 | 30.12.2024 | Legge 20 dicembre 2024 n. 199 | Certifico Srl |
| 1.0 | 29.10.2024 | DL 28 ottobre 2024 n. 160 | Certifico Srl |
| 0.0 | 07.05.2024 | --- | Certifico Srl |
Collegati
Determinazione del Presidente dell’Inail 19 dicembre 2018, n. 527. “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da la...

INAIL, Febbraio 2022
Pubblicati gli atti del convegno che ha celebrato i vent’anni dalla pubblicazione delle Linee guida Sgsl-...

Regola Tecnica Verticale Prevenzione Incendi attività d'ufficio
Update 06 Marzo 2020
Pubblicato il Decreto 14 Febbraio 2020 che sostituisce integralmente il Decreto 18 ...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024