Regolamento delegato (UE) 2025/1399
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Regolamento delegato (UE) 2025/1399 / Modifica Deroga uso PFOA schiuma antincendio
ID 24277 | 14.07.2025
Regolamento delegato (UE) 2025/1399 della Commissione, del 5 maggio 2025, recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati
GU L 2025/1399 del 14.7.2025
Entrata in vigore: 03.08.2025
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell’Unione ai sensi della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») e del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.
(2) L’allegato A della convenzione contiene un elenco di sostanze chimiche. Ciascuna parte della convenzione è tenuta a vietare le sostanze chimiche che figurano nell’elenco o ad adottare le misure legislative e amministrative necessarie per farne cessare la produzione, l’uso, l’importazione e l’esportazione, tenuto conto delle deroghe specifiche stabilite nell’allegato.
(3) Il regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione ha modificato l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 al fine di includervi l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati («voce PFOA»). La voce PFOA è stata in seguito modificata dai regolamenti delegati (UE) 2021/115 e (UE) 2023/866 della Commissione.
(4) L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 prevede una deroga specifica per l’uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati nelle schiume antincendio per l’eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già installate in sistemi, sia mobili sia fissi, a determinate condizioni. La deroga scade il 4 luglio 2025. Gli Stati membri e i portatori di interessi hanno segnalato che gli operatori hanno problemi a rispettare la scadenza. Questi problemi potrebbero essere dovuti alle difficoltà nel misurare i composti correlati al PFOA nelle schiume e alla sottostima dei volumi di schiume contenenti tali composti. È quindi opportuno prorogare la deroga specifica fino al 3 dicembre 2025, l’ultima data possibile a norma della convenzione.
(5) Nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, al punto 1 della voce PFOA, il limite del contaminante non intenzionale in tracce (UTC) è fissato a 0,025 mg/kg per il PFOA o ciascuno dei suoi sali presenti in sostanze, in miscele e in articoli. Al punto 2 della medesima voce, il limite UTC è fissato a 1 mg/kg per ogni singolo composto correlato al PFOA o per una combinazione di composti correlati al PFOA presenti in sostanze, in miscele o in articoli. Poiché dati analitici recenti di diversi Stati membri hanno dimostrato che il PFOA o i suoi sali e i composti a esso correlati possono essere presenti in concentrazioni più elevate come contaminanti non intenzionali in tracce nelle schiume antincendio e nei concentrati schiumogeni antincendio per l’eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già installati in sistemi, è opportuno fissare, per un periodo di tre anni, un limite UTC specifico di 1 mg/kg per il PFOA o ciascuno dei suoi sali e di 10 mg/kg per ogni singolo composto correlato al PFOA o una combinazione di composti correlati al PFOA presente in tali schiume e concentrati schiumogeni. In questo modo gli operatori avranno tempo sufficiente per sostituire le schiume e i concentrati schiumogeni contenenti PFOA o ciascuno dei suoi sali o i composti a esso correlati in quantità superiore rispetto ai limiti UTC.
(6) Quando le schiume contenenti PFOA, suoi sali e composti a esso correlati vengono rimosse dai sistemi antincendio, alcune di queste sostanze possono rimanere all’interno del sistema anche dopo la pulizia e potrebbero contaminare le nuove schiume installate. È pertanto opportuno fissare un limite UTC per il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati nelle schiume antincendio prive di fluoro installate dopo la pulizia del sistema antincendio in sostituzione delle schiume contenenti PFOA, suoi sali e composti a esso correlati. Tale limite dovrebbe essere di 10 mg/kg per la somma di PFOA, suoi sali e composti a esso correlati.
(7) Per garantire chiarezza in merito alle schiume, ai concentrati o alle soluzioni cui si applica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, è aggiunta una definizione che precisa che il termine «schiuma antincendio» si riferisce a qualsiasi miscela antincendio contenente schiuma, così come ai concentrati schiumogeni antincendio e alle soluzioni schiumogene per produrre la schiuma.
(8) L’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1021 vieta la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso delle sostanze elencate nell’allegato I del regolamento, sia allo stato puro che all’interno di miscele o articoli. A tale proposito è opportuno precisare che gli articoli contenenti PFOA, suoi sali e composti a esso correlati prodotti o immessi in commercio in virtù di una deroga di cui all’allegato I di tale regolamento, e che erano già in uso alla data di scadenza della deroga in questione, possono continuare a essere utilizzati dopo tale data.
(9) Ai sensi dei punti 3 e 10 della voce PFOA, la Commissione è tenuta a riesaminare alcuni limiti UTC per il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati per quanto riguarda determinati dispositivi medici e sostanze da usare come sostanze intermedie isolate trasportate. Al momento non vi sono informazioni a sostegno di una modifica di tali limiti. Considerato che la Commissione può modificare la voce PFOA se si rendono disponibili nuove informazioni, le clausole di riesame dovrebbero essere soppresse.
(10) La prima colonna, punto v), della voce PFOA fa riferimento all’«acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS)». Poiché la formulazione della prima colonna della voce PFOS è stata modificata in «Acido perfluorottano sulfonato (PFOS), suoi sali e composti a esso correlati», il riferimento nella voce PFOA dovrebbe essere modificato di conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
...
ALLEGATO
1. Nella tabella dell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, alla voce «Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati», prima colonna, il punto v) «acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS), di cui al presente allegato» è sostituito da «acido perfluorottano sulfonato (PFOS), suoi sali e composti a esso correlati, di cui al presente allegato».
2. Nella tabella dell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, alla voce «Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati», la quarta colonna è modificata come segue:
1) al punto 3 è soppressa la seconda frase;
2) sono inseriti i punti 4 bis e 4 ter seguenti:
«4 bis.
Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFOA o a ciascuno dei suoi sali presenti in concentrazioni pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso) nelle schiume antincendio per l’eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già installate in sistemi e a ogni singolo composto correlato al PFOA o una combinazione di composti correlati al PFOA presente in tali schiume in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso). Questo valore limite si applica fino al 3 agosto 2028.
4 ter.
Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma di PFOA, suoi sali e composti a esso correlati presenti nelle schiume antincendio prive di fluoro in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso) e provenienti da attrezzature antincendio sottoposte a pulizia secondo le migliori tecniche disponibili.»;
3) al punto 6, la data «4 luglio 2025» è sostituita dalla data «3 dicembre 2025»;
4) alla fine del punto 6 è aggiunta la frase seguente:
«Per «schiuma antincendio» si intende qualsiasi miscela antincendio contenente schiuma, definizione che comprende ad esempio i concentrati schiumogeni antincendio e le soluzioni schiumogene per produrre la schiuma.»;
5) al punto 10 è soppressa la seconda frase;
6) è aggiunto il seguente punto 11:
«11. Gli articoli contenenti PFOA, suoi sali o composti a esso correlati di cui al punto 5, lettere da a) a d), già in uso nell’Unione alla data di scadenza della pertinente deroga o prima, possono continuare a essere utilizzati.».
[...]
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