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Europe, Rome

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1100

ID 24132 | | Visite: 51 | Legislazione AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/24132

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1100

ID 24132 | 18.06.2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1100 della Commissione, del 23 maggio 2025, che adotta orientamenti per l’attuazione di determinati criteri di selezione di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 2025/1100 del 18.6.2025

Entrata in vigore: 08.07.2025

...

Articolo 1

Gli orientamenti per l’attuazione di determinati criteri di selezione di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1735 figurano nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

[...]

ALLEGATO

Orientamenti per l’attuazione di determinati criteri di selezione di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1735

1. Considerazioni generali

Gli Stati membri riconoscono come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette ubicati nell’Unione che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) 2024/1735 e che soddisfano almeno uno dei criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento.

Per stabilire se un progetto consegue gli obiettivi di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) 2024/1735, gli Stati membri possono valutare se il progetto è in grado di contribuire agli obiettivi dell’Unione in materia di clima ed energia, tra cui la resilienza e la sostenibilità delle catene di approvvigionamento a zero emissioni nette. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto del controllo delle imprese interessate e del coinvolgimento di ciascuna impresa nel progetto, in particolare in considerazione della potenziale influenza di soggetti di paesi terzi. Il termine «controllo» dovrebbe essere interpretato secondo la definizione di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

Per garantire l’applicazione uniforme dei criteri, le domande di riconoscimento di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette devono essere presentate allo Stato membro interessato utilizzando il modulo prestabilito fornito sul sito web ufficiale della Commissione.

La Commissione incoraggia vivamente gli Stati membri a seguire la procedura di domanda ivi descritta, concepita per facilitare la preparazione, la presentazione sicura e il riesame delle domande di riconoscimento dello status di progetto strategico per tecnologie a zero emissioni. Gli Stati membri sono inoltre invitati a designare una o più autorità come punti di contatto nazionali responsabili del trattamento delle domande di riconoscimento dello status di progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette.

Il punto di contatto nazionale deve coordinare la valutazione dei criteri di selezione di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1735 e dovrebbe garantire che la procedura di domanda segua un approccio coerente e strutturato, assicurando nel contempo che la comunicazione tra le autorità nazionali e la Commissione avvenga in modo rapido e accurato. Rendere il punto di contatto parte integrante della procedura di domanda permette agli Stati membri di garantire una procedura più snella ed efficiente, migliorando il coordinamento con la Commissione e aumentando la trasparenza del processo di valutazione.

2. Impianto di produzione primo nel suo genere

Il termine «impianto di produzione primo nel suo genere», di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1735, è definito all’articolo 3, punto 32), di tale regolamento come «un impianto per le tecnologie a zero emissioni nette, nuovo o sostanzialmente aggiornato, che offra innovazione in relazione al processo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette non ancora presente in misura sostanziale né prevista all’interno dell’Unione». Pertanto per impianto primo nel suo genere si intende un impianto che i) produce le tecnologie a zero emissioni nette di cui all’articolo 4 del medesimo regolamento e ii) dispone di una capacità di innovazione per quanto riguarda il processo di produzione di tecnologie a zero emissioni nette non ancora presente in misura sostanziale né prevista nell’Unione, nel senso che un impianto in grado di realizzare prodotti, processi o prestazioni comparabili non dovrebbe già esistere o essere previsto nell’Unione. Per capacità di innovazione non si dovrebbero intendere le modifiche o i miglioramenti di minore entità.

Il concetto di «innovazione» di cui al punto ii) è fondato sulla sua più ampia applicazione nel quadro legislativo dell’Unione, compreso il regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio. Se un’innovazione è già impiegata nel settore della ricerca e dello sviluppo o nella produzione su piccola scala nell’Unione, la produzione su larga scala di tale innovazione può comunque essere considerata non ancora presente in misura sostanziale all’interno dell’Unione. Un impianto che utilizza per la prima volta un materiale innovativo nell’Unione potrebbe essere considerato primo nel suo genere, anche se tale materiale è stato testato in impianti pilota all’interno dell’Unione. Nell’ambito di questa classificazione possono essere inclusi anche progetti paralleli realizzati in contemporanea.

[...] Segue in allegato

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