Informazione e formazione degli addetti in ambienti confinati / Note
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Informazione e formazione degli addetti in ambienti confinati / Note 2025
ID 24018 | 24.05.2025 / In allegato
Con la pubblicazione dell'Accordo Rep. atti n. 59 CSR del 17 aprile 2025 (GU n.119 del 24.05.2025), si è dato seguito alla previsione dell'Art. 2 lettera d) del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 per quanto riguarda l'informazione e la formazione degli addetti in ambienti confinati.
Accordo Rep. atti n. 59 CSR del 17 aprile 2025
Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025.
(GU n.119 del 24.05.2025)
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PARTE II - CORSI DI FORMAZIONE
7. CORSO PER LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (dpr n. 177/2011)
Il presente corso è valido per gli obblighi formativi di cui all’art.2, lett. d), DPR n. 177/2011.
Obiettivi
Il corso di formazione ha i seguenti obiettivi:
- illustrare i concetti di pericolo, danno e prevenzione che si riscontrano in una attività lavorativa svolta in uno spazio confinato;
- illustrare le misure di prevenzione degli infortuni
- far acquisire le competenze necessarie per l’utilizzo dei dispositivi, delle attrezzature di lavoro e delle strumentazioni messi a disposizione per affrontare i rischi
Modulo | Obiettivi formativi | Contenuti del Modulo |
Giuridico-Tecnico (4ore) |
- Illustrare i concetti di pericolo, danno e prevenzione che si riscontrano in una attività lavorativa svolta in uno spazio confinato. |
• La normativa di riferimento |
Parte Pratica (8 ore) | - Far acquisire le competenze necessarie per l’utilizzo dei dispositivi e delle strumentazioni messi a disposizione per affrontare i rischi presenti negli ambienti confinati (DPI, respiratori, rilevatori di gas...) |
• Le procedure da attuare in caso di emergenza (incendio/esplosione, anossia, presenza di gas tossici, recupero infortunato) |
Requisiti dei docenti
Le docenze con riferimento al modulo giuridico-tecnico sono effettuate da docenti di cui al punto 2 della Parte I del presente accordo e con documentata esperienza professionale, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.
Le docenze con riferimento al modulo pratico sono effettuate da docenti di cui al punto 2 della Parte I del presente accordo e con documentata esperienza professionale pratica, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.
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2. REQUISITI DEI DOCENTI
I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento del presente accordo devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto per specifici percorsi formativi indicati nei successivi punti del presente accordo.
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PARTE III – CORSI DI AGGIORNAMENTO
5 LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica. Durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche.
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Art. 2. Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:
...
d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;
...
[...]
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui al D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177, il corso di formazione di cui alla parte II, punto 7, del presente accordo deve essere frequentato in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo (24 Maggio 2026). I corsi di formazione inerenti ai lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. Il relativo aggiornamento parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato
segue in allegato
Collegati
D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177
DVR & Procedure Spazi confinati
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it
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Informazione e formazione degli addetti in ambienti confinati - Note 2025 Rev. 00 2025.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2025 |
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