Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 24027 | 26.05.2025 / Documento allegato
Con l'Accordo Rep. atti n. 59 CSR del 17 aprile 2025, i corsi di cui alla Parte II - Corsi di formazione:
2.2 Corso per Preposti; - 12 ore
2.3 Corso per Dirigenti; - 12 ore + 6 ore (cantieri)
3. Corso per Datore di Lavoro; - 16 ore + 6 ore (cantieri)
sono validi anche per gli obblighi formativi di tali figure previsti dall’art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 dell'impresa affidataria integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo “cantieri” (Dirigenti e Datore di lavoro).
________
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
...
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione
...
Art. 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
3-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. (1)
(1) Accordo Rep. atti n. 59 CSR del 17 aprile 2025 - Nuovo Accordo formazione sicurezza lavoro 2025.
segue in allegato
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