Interpello ambientale 11.06.2025 - Trattamento di fanghi provenienti da terzi in impianti di depurazione acque reflue urbane
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Interpello ambientale 11.06.2025 - Trattamento di fanghi provenienti da terzi in impianti di depurazione acque reflue urbane
ID 24103 | 12.06.2025 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 11.06.2025
Con l’interpello indicato in oggetto, la Città Metropolitana di Milano ha posto i seguenti quesiti a questo Ministero con riferimento al tema del trattamento di fanghi e rifiuti provenienti da terzi, presso impianti di depurazione di acque reflue urbane:
“- se un impianto di depurazione dotato di autorizzazione ai sensi della Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 , nonché autorizzato allo scarico ai sensi dell’art. 124 del medesimo Decreto, possa accogliere in regime di deroga ex art. 110 comma 3) del TUA i fanghi derivanti da altri impianti di depurazione, tenuto conto che in assenza di sezioni impiantistiche dedicate andrebbe determinandosi, sin dalle fasi iniziali del processo, una commistione tra fanghi e altre tipologie di rifiuti sottoposti a regimi autorizzativi differenti;
- se i quantitativi complessivamente trattati presso l’impianto, intesi come commistione di fanghi e altre tipologie di rifiuti provenienti da terzi, debbano essere globalmente e cumulativamente considerati per la verifica delle soglie di cui alle categorie IPPC 5.3.a e 5.3.b.”
Con riferimento al primo quesito, questa Direzione Generale, a seguito della nota prot. n. 63702 del 4 aprile 2025 ha acquisito i contributi delle Direzioni Generali: Economia Circolare e Bonifiche (ECB), trasmesso con nota prot. n. 68646 del 10 aprile 2025 e Uso Sostenibile del Suolo e delle Acque (USSA), inviato con nota prot. n. 77970 del 24 aprile 2025 e il contributo di ISPRA, trasmesso con nota prot. n. 31508/2025 del 3 giugno 2025, acquisito con prot. n. 108008 del 6 giugno 2025.
[...]
Riscontro al quesito
L’art. 110, comma 1, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 , vieta lo smaltimento dei rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue.
I commi 2 e 3 dell’art. 110 prevedono deroghe al divieto di cui al comma 1. In base al comma 2, l'autorità competente, d'intesa con l'ente di governo dell'ambito, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire rifiuti liquidi nel proprio impianto di trattamento di acque reflue urbane, in relazione a particolari esigenze, a condizione che lo smaltimento avvenga nei limiti della capacità residua di trattamento e limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.
Altro ordine di deroghe è previsto dall’art. 110, comma 3, secondo cui il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico, di cui all’art. 124, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 , è comunque autorizzato ad accettare in impianti di depurazione, che abbiano capacità adeguata di depurazione e che rispettino i limiti di cui all’art. 101, commi 2 e 3, alcune categorie di rifiuti e materiali elencate nella stessa disposizione, “purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati”.
Le categorie previste dall’art. 110, comma 3 sono le seguenti:
a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;
c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente”.
Come è stato chiarito da questo Ministero con la nota prot. n. 65777 dell’8 aprile 2024, di riscontro a un interpello della Regione Abruzzo, in base all’art. 74, comma 1, lett. bb), D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 , i fanghi, “in quanto “residui” della depurazione non possono, neanche astrattamente, assumere le caratteristiche dei rifiuti liquidi cui si riferisce la lett. a) e, per altro verso, in quanto “provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane”, non sono suscettibili di essere identificati con i rifiuti di cui alla lett. b) provenienti dalla manutenzione dei sistemi individuali o degli altri sistemi pubblici o privati per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Di conseguenza, perché essi possano essere trattati in impianti di depurazione, è necessario che siano ricompresi nella fattispecie della lett. c) dell’art. 110, comma 3, cit. e, dunque, che non siano qualificabili come rifiuti (così, anche Tar Lazio, Latina, sez. I, 13 novembre 2023, n. 778)”.
Al riguardo, si evidenzia che in base all’art. 127, comma 1, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 , i fanghi “sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione”. Pertanto, ai fini della qualificazione dei fanghi come rifiuti, è necessario che sia completato il complessivo processo di trattamento.
Sul punto occorre segnalare la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato che, con riferimento alla deroga prevista all’articolo 110, comma 3, lettera c), ha chiarito che “se il materiale non ha completato il suo processo di trattamento e viene trasferito in altro impianto [di depurazione delle acque reflue] non può essere considerato ancora rifiuto in senso stretto, ai sensi dell’articolo 127 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152” (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1064 del 10 febbraio 2025).
Pertanto, per poter conferire i fanghi in impianti di depurazione ai sensi dell’art. 110, comma 3, lett. c), tali materiali non devono essere stati sottoposti a un trattamento completo.
Nella diversa ipotesi in cui il trattamento depurativo sia stato completato, l’attività di trattamento svolta nell’impianto ricevente dovrebbe essere qualificata come smaltimento o recupero di rifiuti. Tali rifiuti possono essere trattati, comunque siano conferiti, in impianti di depurazione, gestiti dal gestore del servizio idrico integrato, qualora ricorrano i presupposti ai fini dell’applicazione dell’art. 110, comma 2 o dell’art. 110, comma 3, lett. a), D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
[...] Segue in allegato
Fonte: MASE
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Risposta prot. 110619 del 11.06.2025.pdf |
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Interpello prot. 42147 del 06.03.2025.pdf |
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