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Europe, Rome

Decreto 29 maggio 2024 n. 85

ID 22137 | | Visite: 17827 | Decreti Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/22137

Decreto 29 maggio 2024 n  85   Regolamento corsi di formazione al salvamento in acqua

Decreto 29 maggio 2024 n. 85 / Regolamento corsi di formazione al salvamento in acqua

ID 22137 | 27.06.2024

Decreto 29 maggio 2024 n. 85 Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attivita' di assistente bagnanti.

(GU n.149 del 27.06.2024)

Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2024

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024

Avviso di rettifica (GU n.188 del 12.08.2024)

Nel decreto ministeriale, alla pagina 11, Allegato IV, al penultimo rigo, dove e' scritto: «(dieci anni dal rilascio)», leggasi: «(cinque anni dal rilascio)».

...

Art. 1. Finalità

1. Il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l’ordinamento del sistema di formazione dell’assistente bagnanti e determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate per garantire la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attività balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine e valorizzare il carattere altamente specialistico che comporta l’attività dei soggetti abilitati al salvamento.

[...]

Art. 10. Corsi di formazione

1. I corsi di formazione per il conseguimento dei brevetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f), sono predisposti dagli enti formatori autorizzati ai sensi dell’articolo 5.

2. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 1, il corso di formazione professionale per assistente bagnanti ha l’obiettivo di assicurare ai partecipanti la padronanza di metodi e contenuti generali orientati all’acquisizione delle specifiche conoscenze professionali nell’ambito del salvamento acquatico.

3. Il corso di formazione per conseguire il brevetto di salvamento mare ha la durata minima di cento ore ed è suddiviso:

a) in un modulo teorico di almeno trenta ore sulle materie di cui ai commi 10, 11 e 12;
b) un modulo pratico di quaranta ore, di cui almeno venti ore in piscina;
c) un tirocinio di trenta ore, presso piscine o stabilimenti balneari, diretto da soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti in acque marittime da almeno due anni.

La frequenza è obbligatoria ed è ammessa una percentuale di assenze non superiore al dieci per cento per ciascun modulo.

4. Il corso di formazione per conseguire il brevetto di salvamento acque interne ha la durata minima di novanta ore ed è suddiviso:

a) in un modulo teorico di almeno venticinque ore sulle materie di cui ai commi 10 e 11;
b) un modulo pratico di trentacinque ore, di cui almeno venti ore in piscina;
c) un tirocinio di trenta ore, presso piscine o stabilimenti balneari, diretto da soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti in acque marittime o in acque interne da almeno due anni.

La frequenza è obbligatoria ed è ammessa una percentuale di assenze non superiore al dieci per cento per ciascun modulo.

5. Il corso di formazione per conseguire il brevetto di salvamento piscine ha la durata minima di settanta ore ed è suddiviso:

a) in un modulo teorico di venti ore sulle materie di cui al comma 10;
b) un modulo pratico di venti ore, di cui almeno quindici ore in piscina;
c) un tirocinio di trenta ore, presso piscine, diretto da soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti da almeno due anni.

La frequenza è obbligatoria ed è ammessa una percentuale di assenze non superiore al dieci per cento per ciascun modulo.

6. Coloro che conseguono il brevetto di salvamento piscine possono conseguire il brevetto di salvamento acque interne con la frequenza di un corso integrativo di venti ore e il superamento del relativo esame di cui all’articolo 13. Il corso integrativo è suddiviso in:

a) un modulo teorico di cinque ore, per l’insegnamento delle materie di cui al comma 11;
b) un modulo pratico in piscina di quindici ore diretto da soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti in acque marittime o interne da almeno due anni.

7. Coloro che conseguono il brevetto di salvamento piscine possono conseguire il brevetto di salvamento mare con la frequenza di un corso integrativo di trenta ore e il superamento del relativo esame di cui all’articolo 13. Il corso integrativo è suddiviso in:

a) un modulo teorico di dieci ore, per l’insegnamento delle materie di cui ai commi 11 e 12;
b) un modulo pratico di venti ore, presso stabilimenti balneari, diretto da soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti in acque marittime da almeno due anni.

8. Coloro che conseguono il brevetto di salvamento acque interne possono conseguire il brevetto di salvamento mare con la frequenza di un corso integrativo di dieci ore e il superamento del relativo esame di cui all’articolo 13. Il corso integrativo è suddiviso in:

a) un modulo teorico di cinque ore, per l’insegnamento delle materie di cui al comma 12;
b) un modulo pratico di cinque ore presso stabilimenti balneari, diretto da soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti in acque marittime da almeno due anni.

9. Ciascun corso di formazione può prevedere prove intermedie di verifica dell’apprendimento delle conoscenze teoriche e pratiche. Al termine del corso, previo superamento di una prova finale teorica e pratica, è rilasciato un attestato di regolare frequenza dall’ente formatore ai fini dell’ammissione del candidato all’esame finale di cui all’articolo 13.

10. Il corso di formazione per assistente bagnanti prevede le seguenti materie comuni alle diverse abilitazioni:

a) nozioni fondamentali in materia di responsabilità dell’assistente bagnanti;
b) normativa e nozioni fondamentali in materia di sicurezza nelle acque interne e nelle piscine;
c) tecniche di primo soccorso e di rianimazione cardiopolmonare;
d) tecniche di recupero di soggetto in stato di pericolo in acqua;
e) tecniche specifiche di nuoto per finalità di salvamento;
f) nozioni fondamentali di tutela ambientale e sanitaria delle acque di balneazione, comprese le piscine;
g) linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità per la sicurezza degli ambienti acquatici di balneazione, con particolare riferimento alla conoscenza dei fattori di rischio che possono essere presenti nelle acque di balneazione, gli eventi di interesse sanitario che possono verificarsi durante la stagione estiva, i comportamenti da adottare per prevenire esposizioni pericolose, l’accesso all’informazione sulla qualità delle acque di balneazione.

11. Il corso di formazione per il conseguimento del brevetto di salvamento acque interne, oltre alle materie di cui al comma 10, prevede le seguenti materie:

a) nozioni di meteorologia e di tecnica marinaresca;
b) tecniche specifiche di nuoto e di voga per finalità di salvamento.

12. Il corso di formazione per il conseguimento del brevetto di salvamento mare, oltre alle materie di cui ai commi 10 e 11, prevede le seguenti materie:

a) nozioni fondamentali in materia di sicurezza balneare, con particolare riferimento all’ordinanza di sicurezza balneare del Capo del circondario marittimo e alle ordinanze balneari emanate dalle Regioni e dai Comuni;
b) nozioni fondamentali in materia di ricerca e soccorso in mare;
c) nozioni fondamentali sulle correnti marine;
d) nozioni fondamentali sui fondali marini;

13. I programmi dei corsi di formazione approvati ai sensi dell’articolo 5, comma 3, hanno validità di cinque anni e possono essere rinnovati mediante un’istanza presentata almeno novanta giorni prima della scadenza di validità degli stessi dall’ente formatore al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera.

14. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, previa verifica della rispondenza e adeguatezza dei programmi alle previsioni di cui al presente articolo, adotta il provvedimento di rinnovo entro novanta giorni dalla data di presentazione della istanza di cui al comma 13.

15. L’ente formatore comunica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera il calendario nazionale dei corsi e degli esami per l’anno successivo, anche ai fini dello svolgimento dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 17. La medesima comunicazione, entro il termine di cui al primo periodo, è effettuata all’Autorità marittima territorialmente competente da parte delle articolazioni o affiliazioni locali per i corsi previsti a livello locale. Eventuali variazioni di data o integrazioni del calendario dei corsi e degli esami sono comunicati alle Autorità competenti di cui al presente comma entro trenta giorni dall’inizio di dette attività.

Art. 11. Soggetti ammessi ai corsi di formazione

1. Sono ammessi ai corsi di formazione di cui all’articolo 10 i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) età compresa tra il sedicesimo e il cinquantesimo anno di età;
b) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
c) possesso del certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell’attività sportiva non agonistica di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 2013, in corso di validità.
d) avere assolto l’obbligo scolastico ed essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado;
e) avere superato la prova pratica di cui all’articolo 1 dell’Allegato II, valutata da un allenatore abilitato di cui all’articolo 4, comma 3, lettera d).

2. Durante lo svolgimento dei corsi di formazione di cui all’articolo 10, i soggetti ammessi, ove non ne siano già in possesso, conseguono il brevetto di abilitazione al soccorso con l’uso di defibrillatore (Basic Life Support Defibrillation o BLSD) rilasciato dagli enti accreditati ai sensi della normativa vigente.

Art. 12. Commissione d’esame per il rilascio delle abilitazioni

1. Per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti presso l’ente formatore è costituita una commissione composta da tre membri, e precisamente:
a) il rappresentante legale dell’ente formatore o il responsabile dell’articolazione o affiliazione locale, ovvero il soggetto da questi delegato, con funzioni di presidente;
b) un medico specialista in medicina e chirurgia d’urgenza o in anestesia e rianimazione, o medico abilitato alla formazione del soccorso con l’uso di defibrillatore (Basic Life Support Defibrillation o BLSD);
c) un allenatore di nuoto per salvamento in possesso di abilitazione riconosciuta dal Sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (secondo o terzo livello SNaQ) del CONI diverso dal docente del corso.

2. Svolge le mansioni di segretario per la commissione di cui al comma 1 un rappresentante designato dall’ente formatore.

3. Ai fini dell’ammissione alle prove d’esame di cui all’articolo 13 la commissione verifica per ciascun candidato il possesso del certificato di idoneità fisica di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), in corso di validità, del brevetto di abilitazione al soccorso con l’uso di defi- brillatore (Basic Life Support Defibrillation o BLSD), in corso di validità, e dell’attestato di regolare frequenza del corso di formazione rilasciato dall’ente formatore ai sensi dell’articolo 10, comma 9.

Art. 13. Esame per il rilascio delle abilitazioni

1. I soggetti che intendono sostenere l’esame per il rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti fanno domanda di ammissione all’ente formatore che ha attestato la frequenza del relativo corso.

2. L’esame per il conseguimento delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti è pubblico e consiste in una prova teorica e in una prova pratica da sostenere davanti alla commissione d’esame di cui all’articolo 12. È ammesso alla prova pratica il candidato che ha superato la prova teorica. L’esame è concluso con esito positivo nel caso in cui il candidato abbia superato entrambe le prove.

3. L’esame teorico accerta la conoscenza delle materie previste dall’articolo 10. La prova pratica accerta il possesso della capacità e abilità relative alle tecniche specifiche del salvamento acquatico con le modalità previste dall’articolo 2 dell’Allegato II. La prova pratica per il conseguimento del brevetto mare e del brevetto acque interne è integrata con l’ulteriore prova di cui all’articolo 3 dell’Allegato II.

4. Le prove di esame di cui al presente articolo sono sostenute in lingua italiana.

5. Per ciascuna sessione d’esame, la commissione d’esame di cui all’articolo 12 predispone apposito verbale sulla base del modello di cui all’Allegato III, munito di numero progressivo, inserendo l’elenco dei candidati. Il verbale di esame è aperto dall’appello nominale dei candidati sia per l’esame teorico che per la prova pratica. All’appello segue l’identificazione dei candidati presenti e la verbalizzazione dei candidati assenti.

6. L’esito delle prove di esame è annotato dal segretario nel verbale di esame unitamente alle domande poste ai candidati.

7. L’ente formatore, ricevuto il verbale di esame, rilascia i brevetti di salvamento secondo il modello di cui all’Allegato IV ai candidati che hanno sostenuto con esito positivo le prove di esame di cui al comma 3.

8. L’ente formatore, a conclusione di ogni sessione di esame, aggiorna l’archivio di cui all’articolo 4, comma 1, lettera i).

Art. 14. Abilitazioni all’esercizio dell’attività di salvamento bagnanti

1. I brevetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f), sono rilasciati dagli enti formatori autorizzati ai sensi dell’articolo 5 al termine del corso di formazione di cui all’articolo 10, previo superamento dell’esame previsto dall’articolo 13.

Art. 15. Svolgimento dell’attività di assistente bagnanti

1. Al fine dello svolgimento dell’attività, l’assistente bagnanti deve aver compiuto i diciotto anni di età e possedere i seguenti certificati e brevetti in corso di validità:

a) il certificato di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c);
b) uno dei brevetti di salvamento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f);
c) il brevetto di abilitazione al soccorso con l’uso di defibrillatore (Basic life support defiblillation o BLSD).

2. I documenti di cui al comma 1 sono esibiti dall’assistente bagnanti su richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 16. Validità dei brevetti

1. I brevetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f), hanno validità di cinque anni dal loro rilascio e possono essere rinnovati tramite la presentazione di un’istanza a un ente formatore, il quale, previa verifica del possesso dei certificati in corso di validità di cui al comma 2, rilascia il certificato di rinnovo secondo il modello di cui all’Allegato V.

2. All’istanza di rinnovo di cui al comma 1 deve essere allegato il certificato di idoneità fisica di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), in corso di validità, e il brevetto di abilitazione al soccorso con l’uso di defibrillatore (Basic Life Support Defibrillation o BLSD), in corso di validità. Il rinnovo del brevetto è subordinato all’esito favorevole della prova di cui all’articolo 4 dell’Allegato II, valutata da un allenatore abilitato di cui all’articolo 4, comma 3, lettera d). Per ciascuna sessione d’esame, l’allenatore di cui al secondo periodo predispone apposito verbale sulla base del modello di cui all’Allegato VI.

3. In caso di mancato rinnovo del brevetto per un periodo superiore a cinque anni dall’ultima scadenza, il titolare, oltre a quanto previsto al comma 2, primo periodo, deve sostenere la ripetizione della prova di cui all’articolo 2 dell’Allegato II, e, in caso di rinnovo del brevetto mare e del brevetto acque interne, dell’ulteriore prova di cui all’articolo 3 dell’Allegato II. La prova di cui al primo periodo è valutata da un allenatore abilitato di cui all’articolo 4, comma 3, lettera d). Per ciascuna sessione d’esame, l’allenatore di cui al secondo periodo predispone apposito verbale sulla base del modello di cui all’Allegato VII.

4. In caso di usura del brevetto, il titolare presenta istanza di sostituzione, con allegato l’originale del brevetto usurato, all’ente formatore che lo ha rilasciato.

5. In caso di smarrimento, il titolare del brevetto presenta istanza di duplicato, con allegata copia della denuncia di smarrimento, all’ente formatore che lo ha rilasciato.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, l’ente formatore rilascia un duplicato del brevetto avente la stessa validità di quello sostituito.

[...]

Art. 19. Disposizioni transitorie, finali e abrogazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai corsi di formazione già avviati alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

3. I brevetti in corso di validità rilasciati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono validi per lo svolgimento delle attività autorizzate sino alla naturale scadenza dei medesimi. Decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per svolgere l’attività di assistente bagnanti i titolari dei brevetti di cui al presente comma devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 15.

4. Alla scadenza della validità dei brevetti di cui al comma 3, i titolari possono chiedere il rinnovo dei medesimi brevetti ad un ente formatore con le modalità previste all’articolo 16.

5. I titolari di brevetti di assistente bagnanti per le piscine, o titolo equipollente, in corso di validità rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, possono conseguire il brevetto di salvamento acque interne di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), con le modalità previste dall’articolo 10, comma 6, ovvero il brevetto di salvamento mare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), con le modalità previste dall’articolo 10, comma 7.

6. I titolari di brevetti di assistente bagnanti per le acque interne e le piscine o titolo equipollente in corso di validità rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono conseguire il brevetto di salvamento mare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), previo superamento, presso un ente formatore e senza obbligo di partecipazione al relativo corso di formazione, di una prova d’esame orale integrativa nelle materie di cui all’articolo 10, comma 12, nonché della prova di cui all’articolo 3 dell’Allegato II.

7. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per continuare a svolgere l’attività di formazione e addestramento i soggetti già autorizzati secondo la normativa previgente devono ottenere una nuova autorizzazione ai sensi dell’articolo 5, adeguandosi ai requisiti, ai programmi dei corsi e, in generale, ad ogni altro aspetto disciplinato dal presente regolamento.

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