Oggetto: Interpello ex art. 3-septies del
D. Lgs. 152/2006. Istanza in merito ai criteri per l’applicazione della tipologia 7d) di cui all’Allegato IV alla parte seconda del
D. Lgs. 152/2006 alle acque minerali e termali.
Con nota prot. n. 0088021/MATTM del 10/08/2021, codesto ufficio ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art art 3-septies del D. Lgs. 152/2006, in merito all’applicazione della tipologia 7d) di cui all’Allegato IV - parte seconda del Dlgs 152/2006, così come modificato dal DL 77/2021, convertito in legge 108/2021.
In particolare, l’interpellante ha richiesto alla scrivente Direzione Generale di chiarire se la previsione normativa di cui all’allegato IV, punto 7d) Allegato IV – parte II - D. Lgs. 152/2006 - risulti applicabile anche alle acque sotterranee minerali e termali oppure se, in assenza, nella stessa norma, di uno specifico riferimento, per tali acque, occorra far riferimento alla tipologia di cui alla lettera b) Allegato III- parte II - D. Lgs. 152/2006.
Al fine di delineare gli esatti contorni del quesito in esame, è utile, in via preliminare, rilevare quanto segue:
- la lettera b) – Allegato III – parte II - D.lgs 152/2006 così recita “utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 1000 litri al secondo”.
- Il punto 7d) – Allegato IV – parte II – D.lgs 152/2006 si riferisce invece alle seguenti tipologie di acque: “derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo”.
Dal tenore letterale della norma di cui alla lettera b – Allegato III – parte II - D. Lgs. 152/2006, si evince che nel novero dei progetti da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, di competenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, risultano ricompresi interventi e opere afferenti alle acque sotterranee minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.
Il punto 7d) Allegato IV – parte II – Dlgs 152/2006, invece, non ricomprende nel novero dei progetti e/o interventi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, anche i progetti relativi ad acque sotterranee minerali e termali Appare opportuno evidenziare che la previsione normativa di cui alla lettera 7d) – Allegato IV – parte II - D. Lgs. 152/2006 si appalesa chiara e circostanziata nella sua formulazione testuale, atteso che il legislatore non ha inteso includere nell’alveo dei progetti indicati nella suddetta disposizione normativa, da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, anche interventi ed opere afferenti ad acque sotterranee minerali e termali.
Per completezza di riscontro, è utile in questa sede richiamare un principio fondamentale del nostro Ordinamento giuridico riguardo alla interpretazione delle leggi “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”.
E dunque, qualora, in un disposto normativo, non sia stata prevista una determinata fattispecie oppure analizzato un determinato aspetto, si deve presupporre che il legislatore non lo abbia voluto normare e che pertanto non si debba procedere ad interpretazioni estensive.
Ciò premesso, questa Direzione Generale ritiene allo stato di escludere l’applicazione della norma di cui alla lettera 7d – Allegato IV – parte II – D. Lgs. 152/2006 - anche ad interventi relativi alle acque sotterranee minerali e termali, tenuto conto della mancanza di uno specifico riferimento a riguardo nella formulazione della disposizione de qua e della volontà del legislatore.