Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 40.425 *

/ Totale documenti scaricati: 26.077.806 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 40.425 *

/ Totale documenti scaricati: 26.077.806 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 40.425 *

/ Totale documenti scaricati: 26.077.806 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 40.425 *

/ Totale documenti scaricati: 26.077.806 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 40.425 *

/ Totale documenti scaricati: 26.077.806 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 40.425 *

/ Totale documenti scaricati: 26.077.806 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 40.425 *

/ Totale documenti scaricati: 26.077.806 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 40.425 *

/ Totale documenti scaricati: 26.077.806 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Convenzione ILO C122 del 17 giugno 1964

ID 14425 | | Visite: 1485 | Convenzioni ILOPermalink: https://www.certifico.com/id/14425

Convenzione ILO C122 del 17 giugno 1964

ID 14425 | 29.08.2021

Convenzione ILO C122 Politica dell’impiego, 1964.

Ginevra, 17 giugno 1964

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 17 giugno 1964 nella sua quarantottesima sessione; Considerato che la Dichiarazione di Filadelfia riconosce l’obbligo solenne per l’Organizzazione internazionale del Lavoro di favorire l’attuazione, tra le differenti nazioni del mondo, di programmi diretti a realizzare il pieno impiego e l’elevazione dei livelli di vita, e che il Preambolo dello Statuto dell’Organizzazione prevede la lotta contro la disoccupazione e la garanzia di un salario che assicuri idonee condizioni di vita; Considerato inoltre che in virtù della Dichiarazione di Filadelfia, spetta all’Organizzazione internazionale del Lavoro esaminare e considerare le ripercussioni delle politiche economiche e finanziarie sulla politica dell’impiego, alla luce dell’obiettivo fondamentale secondo cui « tutti gli esseri umani, qualunque sia la loro razza, il loro credo e il loro sesso, hanno il diritto di conseguire il proprio progresso materiale ed il proprio sviluppo spirituale nella libertà e nella dignità, nella sicurezza economica e con eguali possibilità » ; Considerato che la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo prevede che « ogni persona ha diritto al lavoro, alla libera scelta del suo lavoro a condizioni eque e soddisfacenti di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione » ; Preso atto delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro esistenti che sono direttamente in rapporto con la politica dell’impiego ed in particolare la convenzione e la raccomandazione sull’orientamento professionale, 1949, la raccomandazione sulla formazione professionale, 1962, così come la convenzione e la raccomandazione concernenti la discriminazione (occupazione e professione), 1958; Considerato che detti strumenti dovrebbero essere inseriti nel contesto più largo di un programma internazionale tendente ad assicurare l’espansione economica fondata sulla piena occupazione, produttiva e liberamente scelta; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla politica dell’impiego che sono comprese nell’ottava questione all’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi nove luglio millenovecentosessantaquattro, la convenzione sotto indicata che sarà denominata Convenzione sulla politica dell’impiego, 1964.

Articolo 1
1. Allo scopo di stimolare il progresso e lo sviluppo economico, di elevare i livelli di vita, di corrispondere ai bisogni di manodopera e di risolvere il problema della disoccupazione e della sottoccupazione, ogni Stato membro formulerà ed applicherà, come obiettivo essenziale, una politica attiva tendente a promuovere il pieno impiego, produttivo e liberamente scelto.
2. Tale politica dovrà tendere a garantire:
a) che vi sarà lavoro per tutte le persone disponibili e in cerca di lavoro;
b) che tale lavoro sarà il più produttivo possibile;
c) che vi sarà libera scelta dell’occupazione e che ogni lavoratore avrà tutte le possibilità per acquisire le qualificazioni necessarie per occupare un impiego che gli convenga e di utilizzare in tale impiego le sue qualificazioni nonché le sue attitudini, qualunque sia la sua razza, il suo sesso, la sua religione, la sua opinione politica, la sua ascendenza nazionale o la sua origine sociale.
3. Detta politica attiva dovrà tener conto della situazione e del livello di sviluppo economico così come dei rapporti esistenti tra gli obiettivi dell’impiego e gli altri obiettivi economici e sociali e sarà applicata con metodi adatti alle condizioni ed agli usi nazionali.

Articolo 2
Ogni Stato membro dovrà con metodi adatti alle condizioni del paese e nella misura in cui esse lo permettono:
a) determinare e rivedere regolarmente nel quadro di una politica economica e sociale coordinata le misure da adottare al fine di raggiungere gli obiettivi indicati all’articolo 1;
b) prendere le disposizioni che potrebbero essere richieste per l’applicazione di tali misure, ivi compresa, se necessario, la elaborazione dei programmi.

Articolo 3
Nell’applicazione della presente convenzione, i rappresentanti degli ambienti interessati alle misure da adottare, ed in particolare i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, dovranno essere consultati in merito alle politiche dell’impiego, in modo da tenere pienamente conto della loro esperienza e della loro opinione, e affinché collaborino pienamente alla elaborazione di dette politiche e portino il proprio ausilio per ottenere adesioni in favore di queste ultime.

Articolo 4
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro che provvederà alla loro registrazione.

Articolo 5
1. La presente convenzione obbligherà esclusivamente gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate.
3. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data di registrazione della propria ratifica.

Articolo 6
1. Gli Stati membri che hanno ratificato la presente convenzione possono denunziarla alla fine di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della convenzione stessa mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro da questi registrata. La denuncia avrà effetto un anno dopo la sua registrazione.
2. Gli Stati membri che hanno ratificato la presente convenzione e che, nell’anno successivo al periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non faranno uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, saranno vincolati per un ulteriore periodo di dieci anni e, in seguito, potranno denunciare la presente convenzione alla fine di ciascun periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 7
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione delle ratifiche e delle denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli verrà comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 8
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità dell’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, le informazioni complete circa le ratifiche e le denunce che avrà registrato secondo gli articoli precedenti.

Articolo 9
Il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro quando lo riterrà necessario, presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la proposta della sua revisione totale o parziale.

Articolo 10
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante una revisione totale o parziale della presente convenzione e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 6 precedente, la denuncia immediata della presente convenzione con la riserva che la nuova convenzione sia entrata in vigore;
b) a partire dall’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di poter essere ratificata dagli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 11
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 19 Ottobre 1970, n. 864
Entrata in vigore: 15 Luglio 1966

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Convenzione ILO C122 del 17 giugno 1964.pdf
ILO 1964
292 kB 0

Tags: Sicurezza lavoro ILO

Ultimi inseriti

Set 14, 2024 10

Nota MIM n. 5274 dell'11 luglio 2024

in News
Nota MIM n. 5274 dell'11 luglio 2024 ID 22553 | 14.07.2024 Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione - A.S.2024 -2025 Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2024 2463
Set 13, 2024 84

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2463

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2463 ID 22551 | 13.09.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2463 della Commissione, del 12 settembre 2024, che stabilisce i metodi di analisi applicabili ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità degli operatori del settore alimentare… Leggi tutto
BS 9999 2017
Set 12, 2024 62

BS 9999:2017

BS 9999:2017 / Code of practice Fire safety of buildings ID 22547 | 12.09.2024 / Preview attached Fire safety in the design, management and use of buildings. Code of practice BS 9999:2017 - Tracked changes compares BS 9999:2017 Incorporating Corrigendum No.1 with BS 9999:2008________ BS 9999 is a… Leggi tutto
Circolare n  24135 del 6 settembre 2024
Set 12, 2024 86

Circolare n. 24135 del 6 settembre 2024

Circolare n. 24135 del 6 settembre 2024 / Iscrizione RENT ID 22545 | 12.09.2024 Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha emanato la Circolare n. 24135 del 6 settembre 2024 che chiarisce le modalità di accesso, iscrizione, e richiesta di assistenza al RENT - Registro Elettronico… Leggi tutto
Complying with CLP when making or importing candles
Set 12, 2024 55

Complying with CLP when making or importing candles

Complying with CLP when making or importing candles ID 22544 | 12.09.2024 ECHA August 2024 A company based in the EU/EEA who makes or imports candles (including wax melts) needs to be aware that they may have legal obligations under EU chemicals regulations, and they need to consider these… Leggi tutto
Set 11, 2024 53

Decisione delegata (UE) 2023/258

Decisione delegata (UE) 2023/2581 ID 22542 | 11.09.2024 Decisione delegata (UE) 2023/2581 della Commissione, del 12 settembre 2023, recante rettifica di alcune versioni linguistiche della decisione 2000/532/CE C/2023/6037 (GU L, 2023/2581, 16.11.2023) Collegati[box-note]Decisione… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Complying with CLP when making or importing candles
Set 12, 2024 55

Complying with CLP when making or importing candles

Complying with CLP when making or importing candles ID 22544 | 12.09.2024 ECHA August 2024 A company based in the EU/EEA who makes or imports candles (including wax melts) needs to be aware that they may have legal obligations under EU chemicals regulations, and they need to consider these… Leggi tutto
ECHA Orientamenti per gli utilizzatori a valle
Set 11, 2024 98

ECHA Orientamenti per gli utilizzatori a valle

ECHA Orientamenti per gli utilizzatori a valle 2014 ID 22540 | 11.09.2024 / In allegato Il presente documento descrive le prescrizioni previste dal regolamento REACH per gli utilizzatori a valle. Esso fa parte di una serie di documenti d'orientamento redatti allo scopo di assistere tutte le parti… Leggi tutto
Protocollo UE gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione
Set 10, 2024 233

Protocollo UE gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione

Protocollo UE gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione / IT ID 22534 | 10.09.2024 / In allegato
Sostituito da: EU Construction & Demolition Waste Management Protocol / 2024
Se si considera il volume generato, i rifiuti da costruzione e demolizione (C&D)… Leggi tutto
Raccomandazione  UE  2024 2395
Set 09, 2024 103

Raccomandazione (UE) 2024/2395 | Orientamenti fornitura di riscaldamento e raffrescamento

Raccomandazione (UE) 2024/2395 / Orientamenti fornitura di riscaldamento e raffrescamento ID 22528 | 09.09.2024 / In allegato Raccomandazione (UE) 2024/2395 della Commissione, del 2 settembre 2024, che stabilisce orientamenti per l’interpretazione dell’articolo 26 della direttiva (UE) 2023/1791 del… Leggi tutto