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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1428

ID 17453 | | Visite: 929 | Legislazione HACCPPermalink: https://www.certifico.com/id/17453

Regolamento di esecuzione UE 2022 1428

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1428

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1428 della Commissione del 24 agosto 2022 che stabilisce metodi di campionamento e di analisi per il controllo delle sostanze perfluoroalchiliche in alcuni prodotti alimentari

GU L 221/66 del 26.8.2022

Entrata in vigore: 15.09.2022

_______

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni e le abbreviazioni figuranti nel presente articolo:

1) «partita»: un quantitativo identificabile di un alimento, oggetto di un’unica consegna e per il quale l’autorità competente accerta la presenza di caratteristiche comuni quali l’origine, la varietà, la specie, la zona di cattura, il tipo di imballaggio, l’imballatore, lo speditore o la marcatura;
2) «sottopartita»: una parte fisicamente separata e identificabile di una grande partita, definita per applicare il metodo di campionamento;
3) «campione elementare»: quantità di materiale prelevato in un solo punto della partita o della sottopartita;
4) «campione globale»: campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita;
5) «campione di laboratorio»: parte o quantità rappresentativa del campione globale destinata al laboratorio;
6) «dimensioni o peso comparabili»: che presentano una differenza, in termini di dimensioni o peso, non superiore al 50%;
7) «precisione»: il livello di concordanza tra i risultati di prove indipendenti ottenuti in condizioni prestabilite. La precisione è espressa come deviazione standard o coefficiente di variazione dei risultati della prova;
8) «riproducibilità intra-laboratorio o precisione intermedia (RSDR)»: precisione in una serie di condizioni intra-laboratorio in un determinato laboratorio;
9) «limite di quantificazione (“LOQ”)»: il minimo tenore di analita misurabile con ragionevole certezza statistica, vale a dire la concentrazione o la massa più bassa dell’analita che è stata convalidata con una accuratezza accettabile applicando il metodo analitico completo e tutti i criteri di identificazione;
10) «incertezza di misura standard combinata (“u”)»: parametro non negativo associato al risultato di una misurazione, che caratterizza la dispersione dei valori ragionevolmente attribuibili al misurando sulla base delle informazioni utilizzate. È calcolata utilizzando le incertezze di misura standard individuali associate alle quantità introdotte in un modello di misurazione;
11) «incertezza di misura estesa (“U”)»: valore calcolato utilizzando un fattore di copertura 2, che determina un livello di confidenza del 95 % circa (U = 2u);
12) «esattezza»: livello di concordanza tra il valore medio ottenuto da un’ampia serie di risultati di prove e un valore di riferimento accettato. Questo valore può essere stimato sulla base di analisi periodiche di materiali di riferimento certificati, prove di addizione o partecipazione a studi interlaboratorio ed è espresso come bias apparente.

Articolo 2

La preparazione dei campioni e le analisi finalizzate al controllo ufficiale dei tenori di PFAS nei prodotti alimentari per i quali sono stati stabiliti tenori massimi dal regolamento (CE) n. 1881/2006 devono essere effettuate nel rispetto dei metodi di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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