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Decreto 21 marzo 2018 n. 56

ID 6238 | | Visite: 5378 | Legislazione EnergyPermalink: https://www.certifico.com/id/6238

impronta ambientale

Regolamento Made green in Italy

Decreto MATTM  21 marzo 2018 n. 56 

Regolamento per l’attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy», di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

(GU n.123 del 29-05-2018)
_______

Art. 1. Ambito di applicazione e finalità

1. In attuazione dell’articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il presente regolamento stabilisce le modalità di funzionamento dello schema nazionale volontario denominato «Made Green in Italy», per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti Made in Italy, anche con il rilascio del logo «Made Green in Italy» ai prodotti di cui all’articolo 2, lettera v) .

Art. 3. Proposta, approvazione e pubblicazione della RCP

1. I soggetti proponenti la RCP inviano al gestore dello schema la richiesta per elaborare una proposta di RCP relativa a una specifica categoria di prodotto, utilizzando il modulo A di cui all’allegato I.
2. La richiesta di cui al comma 1, è effettuata con una delle modalità di cui all’articolo 65, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Il gestore dello schema, entro trenta giorni dall’acquisizione della richiesta, con provvedimento motivato accoglie la richiesta o chiede l’integrazione degli atti.
4. Entro centottanta giorni dall’accoglimento della richiesta, i soggetti proponenti trasmettono al gestore dello schema la proposta di RCP utilizzando il modulo B di cui all’allegato I.
5. Qualora per una specifica categoria di prodotto sia stata definita una PEFCR in sede europea, questa deve essere recepita nella RCP ed integrata con i requisiti addizionali obbligatori e facoltativi.
6. Il gestore dello schema sottopone la proposta di RCP a consultazione pubblica della durata di trenta giorni.
7. Le RCP che recepiscono le PEFCR europee sono sottoposte a consultazione pubblica solo per le parti delle RCP aggiuntive rispetto a quanto recepito dalla corrispondente PEFCR.
8. Entro trenta giorni dal termine della consultazione pubblica, i soggetti proponenti la RCP trasmettono la proposta revisionata al gestore dello schema, corredata da motivazioni scritte relativamente ai commenti non recepiti.
9. Il gestore dello schema rende pubblici, sul proprio sito web, gli esiti della consultazione pubblica.

Art. 4. Validità e aggiornamento della RCP

1. Le RCP hanno una validità di quattro anni. Novanta giorni prima della scadenza del termine di validità, il gestore dello schema avvia una consultazione pubblica della durata di trenta giorni per il loro aggiornamento.
2. Il gestore dello schema procede all’aggiornamento della RCP e alla relativa pubblicazione con validità di ulteriori quattro anni.
3. Le RCP in scadenza restano comunque valide per il periodo necessario al loro aggiornamento.
4. Qualora, successivamente all’approvazione di un documento di RCP per una categoria di prodotto, la Commissione europea elabora e redige un documento di PEFCR relativo alla medesima categoria di prodotto, il gestore dello schema attiva una procedura di aggiornamento della RCP entro il termine di sei mesi, finalizzata a recepire le indicazioni elaborate a livello comunitario, come indicato nell’allegato I.
5. Il gestore dello schema può avviare un processo di aggiornamento prima della scadenza delle RCP, qualora si verifichino evidenti modifiche sui processi, sulla normativa o sulle tecnologie applicate alla produzione dei prodotti oggetto del documento di RCP.

...

ALLEGATO I
(articolo 3, comma 1)
PROCEDURA E MODULISTICA PER L’ELABORAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DELLE RCP

ALLEGATO II
(articolo 5, comma 3)
PROCEDURA E MODULISTICA PER LA RICHIESTA DI ADESIONE ALLO SCHEMA

ALLEGATO III
(articolo 6, comma 2)
PROCEDURA PER LA VERIFICA INDIPENDENTE E LA CONVALIDA

ALLEGATO IV
(articolo 7)
PROCEDURA RELATIVA ALL’UTILIZZO DEL LOGO E LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI NELL’AMBITO DELLO SCHEMA «MADE GREEN IN ITALY»

1. Logo MGI
Il logo MGI qui sotto riportato è di forma circolare ed è caratterizzato da tre elementi grafici: il logo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; la parte tipografica costituita dalla dicitura «Made Green in Italy» posta sotto il simbolo; una cornice circolare discontinua in tre punti, formata da tre linee curve spezzate di colore verde bandiera, rosso e verde chiaro.

made green italy

Il logo è corredato da un Codice a Barre Bidimensionale o CBB (QR Code o equivalenti o Codice a Barre) specifico per
ogni singolo prodotto per il quale è stata approvata la richiesta di adesione allo schema.
Il CBB deve essere generato dall’azienda aderente allo schema e deve consentire il collegamento, attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili quali smartphone o tablet , al sito web contenente la DIAP.
Il contenuto della pagina web deve essere preventivamente approvato dal gestore dello schema.
[...]

Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/2018

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Tags: Ambiente Energy

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