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Regolamento (UE) 2023/1804

ID 20436 | | Visite: 4893 | Legislazione ImpiantiPermalink: https://www.certifico.com/id/20436

Regolamento  UE  2023 1804  Regolamento DAFI

Regolamento (UE) 2023/1804 / Regolamento DAFI (Deployment of Alternative Fuels Infrastructure)

ID 20436 | 22.09.2023

Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE

GU L 234/1 del 22.9.2023

Entrata in vigore: 12.10.2023

Applicazione a decorrere dal 13 aprile 2024

Abrogazione

La direttiva 2014/94/UE e i regolamenti delegati (UE) 2019/1745 e (UE) 2021/1444 sono abrogati a decorrere dal 13 aprile 2024

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Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce obiettivi nazionali obbligatori per la realizzazione di un’infrastruttura sufficiente per i combustibili alternativi nell’Unione per i veicoli stradali, i treni, le navi e gli aeromobili in stazionamento. Stabilisce specifiche tecniche comuni e prescrizioni in materia di informazioni per gli utenti, fornitura di dati e modalità di pagamento applicabili all’infrastruttura per i combustibili alternativi.

2. Il presente regolamento stabilisce inoltre norme relative ai quadri strategici nazionali di cui all’articolo 14 che gli Stati membri sono tenuti ad adottare, comprese norme relative alla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi nei settori per i quali non sono fissati obiettivi obbligatori a livello dell’Unione e alla comunicazione sulla realizzazione di tale infrastruttura.

3. Il presente regolamento istituisce un meccanismo di comunicazione per incoraggiare la cooperazione e garantisce un solido monitoraggio dei progressi. Il meccanismo di comunicazione assume la forma di un processo strutturato, trasparente e iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei quadri strategici nazionali, tenendo conto delle strategie locali e regionali esistenti per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi, alla loro successiva attuazione e alla corrispondente azione della Commissione al fine di promuovere una realizzazione coerente e più rapida dell’infrastruttura per i combustibili alternativi negli Stati membri.

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Articolo 2 Definizioni
Articolo 3 Obiettivi per l’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici leggeri
Articolo 4 Obiettivi per l’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici pesanti
Articolo 5 Infrastruttura di ricarica
Articolo 6 Obiettivi per l’infrastruttura di rifornimento di idrogeno dei veicoli stradali
Articolo 7 Infrastruttura di rifornimento di idrogeno
Articolo 8 Infrastruttura per il metano liquefatto per i veicoli adibiti al trasporto su strada
Articolo 9 Obiettivi per la fornitura di energia elettrica da terra nei porti marittimi
Articolo 10 Obiettivi per la fornitura di energia elettrica da terra nei porti di navigazione interna
Articolo 11 Obiettivi per la fornitura di metano liquefatto nei porti marittimi
Articolo 12 Obiettivi per la fornitura di energia elettrica agli aeromobili in stazionamento
Articolo 13 Infrastruttura ferroviaria
Articolo 14 Quadri strategici nazionali
Articolo 15 Relazioni nazionali
Articolo 16 Contenuto, struttura e formato dei quadri strategici nazionali e delle relazioni nazionali sullo stato dei lavori
Articolo 17 Riesame dei quadri strategici nazionali e delle relazioni nazionali sullo stato dei lavori
Articolo 18 Monitoraggio dei progressi
Articolo 19 Informazioni per gli utenti
Articolo 20 Fornitura dei dati
Articolo 21 Specifiche tecniche comuni
Articolo 22 Esercizio della delega
Articolo 23 Procedura di comitato
Articolo 24 Relazioni e riesame

__________

Articolo 25 Abrogazione

1. La direttiva 2014/94/UE e i regolamenti delegati (UE) 2019/1745 e (UE) 2021/1444 sono abrogati a decorrere dal 13 aprile 2024.

2. I riferimenti alla direttiva 2014/94/UE si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.

Articolo 26 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 aprile 2024.

...

Allegati

ALLEGATO I Comunicazione
ALLEGATO II Specifiche tecniche
ALLEGATO III Obblighi di comunicazione per quanto riguarda la diffusione dei veicoli elettrici e la realizzazione dell’infrastruttura di ricarica accessibile al pubblico
ALLEGATO IV Tavola di concordanza

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Collegati

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Tags: Impianti Impianti energy

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