Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Sentenza CS n. 7293 del 28 agosto 2024

ID 23075 | | Visite: 1999 | Documenti riservati CostruzioniPermalink: https://www.certifico.com/id/23075

Sentenza Consiglio di Stato n. 7293 del 28 agosto 2024

ID 23075 | 07.12.2024 / In allegato

Il Consiglio di stato ha esaminato il caso e ha confermato la illegittimità dell’installazione della canna fumaria di stufa a pellet uso riscaldamento che è stata realizzata previo assenso espresso dal SUAPE del Comune di Bosa con termine sul canale di gronda, evidenziando che il Regolamento Edilizio Comunale imponesse necessariamente che la canna dovesse innalzarsi di oltre 1 m rispetto al colmo del tetto e non oltre il tetto in generale (canale di gronda del tetto).

La Sentenza fa notare come la canna fumaria in esame fosse infatti collegata ad un impianto di riscaldamento a pellet e quindi l'installazione dovesse rientrare pacificamente nella fattispecie disciplinata dall'Art. 129 c 5 del REC (e non al comma 3) relativa, tra l’altro, al “calore prodotto da motori”, ed ha respinto l'appello dello stesso Comune di Bosa.

Nella Sentenza è menzionata la norma UNI 10683 che disciplina il posizionamento dei comignoli degli apparecchi a combustibile solido di potenza non superiore a 35 kW ed esclude la possibilità di scaricare a parete e riporta un'altezza di 1.30 m della canna fumaria dall’estradosso della copertura (non dal colmo - vedi nota seguire) e la L. 90/2013, la quale all’art. 17 bis (Requisiti degli impianti termici) specifica che gli “impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente”.

La Sentenza, appunto, fa notare come lo stesso REC prevedesse per i fumi di scarico caldi degli impianti a motore, sporgenze superiori al metro, sporgenza che addirittura andrebbe riferita al colmo delle coperture degli edifici adiacenti.
________

Regolamento Edilizio Comunale Comune di Bosa
...
Art. 106 c. 3 "Ogni apparecchio di combustione deve essere dotato di una propria canna fumaria, isolata dalle altre, prolungata oltre il tetto e terminante con un fumaiolo in muratura”...
Art. 106 c. 5 "Il calore prodotto da motori o da altri apparecchi a vapore, nonché i gas provenienti dalle motrici, debbono essere scaricati attraverso un camino od a mezzo di appositi tubi che si innalzino oltre il colmo dei tetti dei fabbricati circostanti...
...
Art. 106 c. 8-9 "La sporgenza dei fumaioli dalla copertura non deve essere inferiore ad un metro, salvo maggiore altezza prescritta dalla concessione"...

UNI 10683:2022 Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi - Verifica, installazione, controllo e manutenzione

Dalla Sentenza si evince come sia da rispettare, in generale, quanto previsto dalla norma UNI 10683 "Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi - Verifica, installazione, controllo e manutenzione": una canna fumaria deve essere deve avere installata ad altezza opportuna dallo sbocco sul tetto, secondo le casistiche della norma (Cap. 8).

Del caso: la quota di sbocco deve trovarsi al di fuori della zona di reflusso calcolata traslando in verticale di m. 1,30 l’estradosso della copertura laddove la norma UNI 16501-1 disciplina l’evacuazione dei fumi per tali generatori (stufa a pellet).

UNI 10683:2022

8.9 Quote di sbocco dei prodotti della combustione

8.9.1 Generalità
La quota di sbocco si determina misurando l’altezza minima che intercorre tra l’estradosso del tetto e il punto inferiore della sezione di uscita dei fumi in atmosfera; tale quota deve essere al di fuori della zona di riflusso e a distanza adeguata da ostacoli che impediscano o rendano difficoltosa l’evacuazione dei prodotti della combustione o da aperture o zone accessibili.

8.9.2 Zona di riflusso
La quota di sbocco deve trovarsi al di fuori della zona di riflusso calcolata secondo la figura 22 e il prospetto 6. In prossimità del colmo si considera la minore tra “a” (500 mm) e “c”.

Zona di riflusso per quota di sbocco

Figura 22 Zona di riflusso per quota di sbocco

β Pendenza Zona di riflusso (c)
≤25° ≤47 % 1 000 mm
≥26°
≤35°
≥48 %
≤70 %
1 300 mm
≥36°
≤45°
≥71 %
≤100 %
1 600 mm
>45° >100 % 2 000 mm

Prospetto 6 Zona di riflusso per la quota di sbocco sopra il tetto in pendenza
________

segue in allegato

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Sentenza CS n. 7293 del 28 agosto 2024.pdf)Sentenza CS n. 7293 del 28 agosto 2024
 
IT320 kB194

Tags: Costruzioni Sentenze

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Towards a Monitoring Evaluation framework for international environmental cooperation
Giu 05, 2025 104

Towards a Monitoring & Evaluation framework for international environmental cooperation

Towards a Monitoring & Evaluation framework for international environmental cooperation ID 24077 | 05.06.2025 Towards a Monitoring & Evaluation framework for international environmental cooperation: the Italian Ministry of Environment and Energy Security as a case-study La presente pubblicazione è… Leggi tutto
Mag 28, 2025 541

Delibera n. 5 del 20 maggio 2025

Delibera n. 5 del 20 maggio 2025 ID 24035 | 28.05.2025 / In allegato Delibera n. 5 del 20 maggio 2025Aggiornamento della modulistica di cui alle deliberazioni n. 5 del 3 settembre 2014, n. 7 del 25 novembre 2014 e n. 2 del 22 febbraio 2017 in relazione all’abrogazione della categoria 3-bis.… Leggi tutto
Orientamenti obiettivi di consumo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica
Mag 27, 2025 590

Orientamenti obiettivi di consumo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica

Orientamenti obiettivi di consumo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica ID 24028 | 27.05.2025 / In allegato Comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli obiettivi di consumo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica nei settori dell'industria e dei trasporti,… Leggi tutto
Mag 26, 2025 970

Decreto 3 aprile 2025

Decreto 3 aprile 2025 ID 24026 | 26.05.2025 Decreto 3 aprile 2025 Contenuti e modalita' di erogazione dei programmi formativi degli operatori e dei proprietari o detentori di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche. (GU n.120 del 26.05.2025) .... Art. 1. Oggetto, definizioni e ambito… Leggi tutto

Più letti Ambiente