Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Protocollo di Sofia

ID 17219 | | Visite: 1911 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/17219

Protocollo di Sofia

Protocollo di Sofia

Protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero di lunga distanza, del 1979, relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o ai loro flussi transfrontalieri

GU L 149/16 del 21.6.1993

...

Articolo 2 Obblighi fondamentali

1. Le parti adottano, in un primo tempo e non appena possibile, misure efficaci per controllare e/o ridurre le loro emissioni annuali nazionali di ossidi di azoto o i loro flussi transfrontalieri, affinché questi, il 31 dicembre 1984 al più tardi, non siano superiori alle emissioni annuali nazionali di ossidi di azoto e ai flussi transfrontalieri di tali emissioni durante l'anno civile 1987 o durante qualsiasi anno anteriore da specificare al momento della firma del protocollo o dell'adesione al medesimo, a condizione che, inoltre, nel caso di una parte che specifichi qualsiasi anno anteriore, i flussi transfrontalieri nazionali di detta parte o le sue emissioni nazionali di ossidi di azoto durante il periodo dal 1o gennaio 1987 al 1o gennaio 1996 non oltrepassino, in media annuale, i suoi flussi transfrontalieri o le sue emissioni nazionali durante l'anno civile 1987.

2. Inoltre, le parti adottano, entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, le seguenti misure:

a) applicazione di norme nazionali di emissione per le grandi fonti e/o categorie di fonti fisse nuove e, per le fonti fisse sensibilmente modificate nelle grandi categorie di fonti, norme fondate sulle migliori tecnologie applicabili ed economicamente accettabili prendendo in considerazione l'allegato tecnico;

b) applicazione di norme nazionali di emissione alle fonti mobili nuove in tutte le grandi categorie di fonti, norme fondate sulle migliori tecnologie applicabili ed economicamente accettabili, prendendo in considerazione l'allegato tecnico e le decisioni in materia prese nel quadro del comitato dei trasporti interni della Commissione;

c) adozione di misure antinquinamento per le grandi fonti fisse esistenti, tenendo conto dell'allegato tecnico e le caratteristiche dell'impianto, la sua età, il suo tasso di utilizzazione e la necessità di evitare una perturbazione ingiustificata dell'attività.

3. a) Le parti, in un secondo tempo, avviano negoziati, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, sulle misure ulteriori da adottare al fine di ridurre le emissioni annuali nazionali di ossidi di azoto o i flussi transfrontalieri di tali emissioni, tenendo conto delle migliori innovazioni scientifiche e tecniche disponibili, dei carichi critici accettati sul piano internazionale e degli altri elementi risultanti dal programma di lavoro intrapreso in base all'articolo 6.

b) A tal fine le parti cooperano per definire:

i) i carichi critici;
ii) le riduzioni delle emissioni annuali nazionali di ossidi di azoto o dei flussi transfrontalieri di tali emissioni necessarie per conseguire gli obiettivi convenuti fondati sui carichi critici; e
iii) misure, e un relativo calendario che comincia a decorrere non oltre il 1° gennaio 1996, volte a realizzare tali riduzioni.

4. Le parti possono adottare misure più rigorose di quelle prescritte dal presente articolo.

[...]

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Protocollo di Sofia.pdf)Protocollo di Sofia
 
IT1139 kB245

Tags: Ambiente Emissioni

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Decisione 2009 292 CE
Gen 22, 2025 77

Decisione 2009/292/CE

Decisione 2009/292/CE ID | 25.01.2025 Decisione della Commissione, del 24 marzo 2009, che stabilisce le condizioni per l’applicazione di una deroga per le casse e i pallet in plastica relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento… Leggi tutto
Decisione 2001 171 CE
Gen 22, 2025 68

Decisione 2001/171/CE

Decisione 2001/171/CE ID 23336 | 22.01.2025 Decisione della Commissione, del 19 febbraio 2001, che stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per gli imballaggi in vetro relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e… Leggi tutto
Gen 21, 2025 134

Rettifica regolamento (UE) 2024/1157 - 21.01.2025

Rettifica regolamento (UE) 2024/1157 - 21.01.2025 ID 23333 | 21.01.2025 Rettifica del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento… Leggi tutto
Guida risparmio di carburante e emissioni di CO2 delle autovetture  2024
Gen 17, 2025 169

Guida risparmio di carburante e emissioni di CO2 delle autovetture - Ed. 2024

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture - Edizione 2024 ID 23330 | 17.01.2025 / In allegato Il D.P.R. n. 84/2003, che attua la direttiva 1999/94/CE, prevede, all’art. 4, che ogni anno i costruttori di autovetture forniscano al Ministero delle Imprese e del made… Leggi tutto

Più letti Ambiente