Decisione di esecuzione (UE) 2025/895
ID 23986 | | Visite: 142 | Norme armonizzate DPI Dispositivi Protezione Individuale | Permalink: https://www.certifico.com/id/23986 |
Decisione di esecuzione (UE) 2025/895 / Norme armonizzate DPI Maggio 2025
ID 23986 | 16.05.2025
Decisione di esecuzione (UE) 2025/895 della Commissione, del 14 maggio 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 per quanto riguarda le norme armonizzate per i protettori dell’udito, i dispositivi di protezione individuale contro le cadute, i protettori delle ginocchia, gli indumenti di protezione contro le punture di zecche e gli elmetti isolanti elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio
C/2025/2910
GU L 2025/895 del 16.5.2025
Entrata in vigore: 16.05.2025
Il punto 1) dell’allegato si applica a decorrere dal 16 novembre 2026.
Elenco completo norme armonizzate DPI
...
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, i dispositivi di protezione individuale conformi alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II del suddetto regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.
(2) Con decisione di esecuzione C(2020) 7924 della Commissione, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di rivedere e completare il lavoro sulle norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 per fare sì che continuino a rispecchiare lo stato dell’arte generalmente riconosciuto al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II di tale regolamento.
(3) La decisione di esecuzione C(2020) 7924 è stata modificata dalla decisione di esecuzione C(2024) 2750 della Commissione al fine di adeguare l’ambito di applicazione della richiesta aggiungendo ed eliminando alcune norme per tenere conto dei più recenti progressi tecnici e scientifici, nonché degli ultimi sviluppi delle attività di normazione a livello internazionale ed europeo, e di prorogare il termine per le attività di normazione in relazione a determinate norme e progetti di norme, in quanto i lavori su alcuni di essi non avevano potuto essere completati entro i termini stabiliti nella decisione di esecuzione C(2020) 7924.
(4) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924, il CEN ha elaborato le nuove norme armonizzate seguenti a sostegno del regolamento (UE) 2016/425: EN 14404-2:2024 sui requisiti per i protettori del ginocchio indossabili (tipo 1), EN 14404-3:2024 sui requisiti per la combinazione individuale di ginocchiere e indumenti (tipo 2), EN 14404-4:2024 sui requisiti per la combinazione di ginocchiere e indumenti interoperabili (tipo 2), EN 14404-6:2024 sui requisiti per i sistemi di inginocchiamento (tipo 4) ed EN 17487:2024 sugli indumenti trattati con permetrina come articoli che supportano la protezione contro le punture di zecche.
(5) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924, il CEN ha rivisto le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione: EN 352-2:2020 sugli inserti, EN 353-2:2002 sui dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile, EN 958:2017 sui sistemi di assorbimento di energia utilizzati nelle ascensioni per via ferrata ed EN 17109:2020 sui sistemi di sicurezza individuali per percorsi acrobatici.
(6) Di conseguenza il CEN ha adottato le seguenti norme e le relative modifiche: EN 352-2:2020+A1:2024, EN 353-2:2024, EN 958:2024 ed EN 17109:2020+A1:2024.
(7) Insieme al CEN, la Commissione ha valutato se le norme EN 352-2:2020+A1:2024, EN 353-2:2024, EN 958:2024, EN 14404-2:2024, EN 14404-3:2024, EN 14404-4:2024, EN 14404-6:2024, EN 17109:2020+A1:2024 ed EN 17487:2024 siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924.
(8) Le seguenti norme armonizzate e le relative modifiche soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nel regolamento (UE) 2016/425: EN 353-2:2024, EN 958:2024, EN 14404-2:2024, EN 14404-4:2024, EN 14404-6:2024, EN 17109:2020+A1:2024 ed EN 17487:2024. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate e delle relative modifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(9) Esaminata la norma armonizzata EN 352-2:2020+A1:2024, la Commissione ha concluso che la norma non richiede che gli inserti abbiano un’etichetta recante il livello di riduzione acustica da essi fornito, e che pertanto non soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui allegato II, punto 3.5, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/425. Per quanto riguarda la norma armonizzata EN 14404-3:2024, la Commissione ha concluso che è necessaria anche la conformità al punto 5.5.1.3 di tale norma, in cui sono stabiliti i requisiti per le dimensioni della zona di protezione dei protettori delle ginocchia, per conferire una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II, punto 1.3.1, del regolamento (UE) 2016/425, che mira a garantire l’adeguamento del prodotto alla morfologia dell’utilizzatore. Tale punto non figura nell’allegato ZA della norma. È pertanto opportuno pubblicare queste norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con una limitazione.
(10) Infine il Cenelec ha emesso una rettifica della norma armonizzata EN 50365:2023 relativa agli elmetti isolanti, il cui riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2023/941. Ciò ha avuto per esito la norma EN 50365:2023 quale rettificata dalla norma EN 50365:2023/AC:2024-09. La rettifica EN 50365:2023/AC:2024-09 è indispensabile per la corretta applicazione della norma EN 50365:2023 in quanto norma armonizzata. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento della norma EN 50365:2023, quale rettificata dalla norma EN 50365:2023/AC:2024-09, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(11) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/941 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità al regolamento (UE) 2016/425. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 siano elencati in un unico atto, è opportuno includere i riferimenti di tali norme e delle relative modifiche in detto allegato.
(12) È necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 352-2:2020, EN 353-2:2002, EN 958:2017, EN 17109:2020 ed EN 50365:2023 dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dato che tali norme sono state rivedute. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/941.
(13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/941.
(14) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme rivedute, è necessario rinviare il ritiro del riferimento delle norme armonizzate EN 352-2:2020, EN 353-2:2002, EN 958:2017 ed EN 17109:2020.
(15) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/941 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 1) dell’allegato si applica a decorrere dal 16 novembre 2026.
...
ALLEGATO
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/941 è così modificato:
(1) le righe 21, 31, 67 e 175 sono soppresse;
(2) sono inserite in ordine sequenziale le righe seguenti:
21 bis. |
EN 352-2:2020+A1:2024 Protettori dell’udito - Requisiti generali - parte 2: Inserti Avvertenza: questa norma non comporta l’obbligo di apporre sul prodotto un’etichettatura recante il livello di riduzione acustica. La conformità a questa norma non conferisce pertanto una presunzione di conformità all’allegato II, punto 3.5, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/425.»; |
«31 bis. |
EN 353-2:2024 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute - parte 2: Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile»; |
«67 bis. |
EN 958:2024 Attrezzatura per alpinismo - Sistemi di assorbimento di energia utilizzati nelle ascensioni per via ferrata - Requisiti di sicurezza e metodi di prova»; |
«147 bis. |
EN 14404-2:2024 Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata - parte 2: Requisiti per i protettori del ginocchio indossabili (tipo 1)»; |
«147 ter. |
EN 14404-3:2024 Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata - parte 3: Requisiti per la combinazione individuale di ginocchiere e indumenti (tipo 2) Avvertenza: oltre che ai punti 5.5.1.1, 5.5.1.2, 5.5.5.1 e 5.5.5.2, è necessaria anche la conformità al punto 5.5.1.3 per conferire una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato II, punto 1.3.1, del regolamento (UE) 2016/425.»; |
«147 quater. |
EN 14404-4:2024 Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata - parte 4: Requisiti per la combinazione di ginocchiere e indumenti interoperabili (tipo 2)»; |
«147 quinquies. |
EN 14404-6:2024 Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata - parte 6: Requisiti per i sistemi di inginocchiamento (tipo 4)»; |
«175 bis. |
EN 17109:2020+A1:2024 Attrezzatura per alpinismo - Sistemi di sicurezza individuali per percorsi acrobatici - Requisiti di sicurezza e metodi di prova»; |
«177 bis. |
EN 17487:2024 Indumenti di protezione - Indumenti trattati con permetrina come articoli che supportano la protezione contro le punture di zecche»; |
«189.I |
EN 50365:2023 Lavori sotto tensione – Elmetti isolanti da utilizzare su impianti di media e bassa tensione EN 50365:2023/AC:2024-09». |
Tags: Marcatura CE Regolamento DPI Norme armonizzate direttiva DPI