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Decreto 10 gennaio 2020

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Marchio storico di interesse nazionale

Marchio storico d’interesse nazionale: istituito il logo per la tutela del made in Italy

Decreto 10 gennaio 2020

Ministero dello Sviluppo Economico

Disciplina dell'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale nonche' di individuazione del logo «Marchio storico di interesse nazionale».

(GU Serie Generale n.46 del 24-02-2020)

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Art. 1. Iscrizione al registro speciale dei marchi storiciì di interesse nazionale

1. L’iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale di cui all’art. 185 -bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è effettuata attraverso istanza recante le seguenti indicazioni:
a) i dati anagrafici del richiedente;
b) la qualifica dell’istante, precisando se si tratta del titolare del marchio o del licenziatario esclusivo;
c) gli estremi della prima registrazione nonché dei rinnovi successivi, ove si tratti di un marchio registrato, oppure la documentazione di cui all’art. 178, comma 4 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e all’art. 53, comma 4 del decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33, ove si tratti di un marchio non registrato, a dimostrazione del suo uso effettivo e continuativo per almeno cinquanta anni, precisando i prodotti e servizi cui lo stesso si riferisce secondo la classificazione internazionale dell’Accordo di Nizza; detta documentazione può consistere nella presentazione di campioni di imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni su giornali e dichiarazioni scritte e mezzi similari;
d) una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti che il marchio di impresa di cui si chiede l’iscrizione nel registro speciale sia utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale.
2. L’istanza può essere depositata anche a mezzo di un rappresentante secondo quanto previsto dall’art. 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 2. Contraddittorio

1. Qualora l’istanza di cui all’art. 1 sia presentata dal solo licenziatario esclusivo e non vi sia evidenza dell’assenso del titolare del marchio, l’Ufficio italiano brevetti e marchi, prima di decidere sull’iscrizione, acquisisce elementi da entrambi i soggetti, assicurando in ogni caso prevalenza all’orientamento del titolare.

Art. 3. Tempi di esame delle domande di iscrizione

1. L’esame delle istanze di iscrizione al registro speciale si conclude entro sessanta giorni, nel caso di marchio registrato, o entro centottanta giorni, nel caso di marchio non registrato.

Art. 4. Durata dell’iscrizione

1. L’iscrizione ha durata illimitata, non è soggetta a rinnovo e può essere oggetto di richiesta di cancellazione da parte del titolare o del licenziatario tramite apposta istanza di rinuncia, da depositare con le medesime modalità di deposito dell’istanza di iscrizione.

Art. 5. Logo «Marchio storico di interesse nazionale»

1. Con l’iscrizione al registro speciale si acquisisce la facoltà di utilizzare, per finalità commerciali e promozionali, il logo «Marchio storico di interesse nazionale», di cui all’art. 11 -ter , comma 2 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il cui esemplare è raffigurato nell’allegato A al presente decreto.

Art. 6. Criteri di utilizzo del logo «Marchio storico di interesse nazionale»

1. Il logo «Marchio storico di interesse nazionale», che non costituisce un titolo di proprietà industriale, può, per le finalità indicate dall’art. 5, essere affiancato al marchio iscritto nel registro speciale senza alterarne la rappresentazione.
2. Il logo può essere utilizzato solo con riferimento ai prodotti e servizi cui si riferisce il marchio iscritto nel registro speciale e deve essere esattamente riprodotto secondo il manuale d’uso riportato nell’allegato A al presente decreto.

Art. 7. Modalità applicative

1. Specifiche disposizioni aventi ad oggetto ulteriori criteri applicativi dell’art. 31, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, gli aspetti procedurali nonché il termine di decorrenza per la presentazione delle istanze di iscrizione al registro speciale sono definite con provvedimento del direttore generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico.

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Allegato A

Marchio

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