Regolamento delegato (UE) 2025/645
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Regolamento delegato (UE) 2025/645
ID 24128 | 18.06.2025
Regolamento delegato (UE) 2025/645 della Commissione, del 1° aprile 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni per un’interfaccia comune per programmi applicativi
GU L 2025/645 del 18.6.2025
Entrata in vigore: 08.07.2025
Applicazione a decorrere dal 14 aprile 2025
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Articolo 1 Requisiti tecnici comuni per un’interfaccia comune per programmi applicativi
1. Un’interfaccia per programmi applicativi (API) di cui all’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1804 è conforme ai seguenti requisiti tecnici comuni:
a) è tecnicamente compatibile, se del caso, con i sistemi di gestione del software per i punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi e con i punti di accesso nazionali;
b) agevola l’utilizzabilità da parte degli utenti dei dati al fine di sostenere lo sviluppo di servizi informativi di alta qualità sui combustibili alternativi;
c) è scalabile e in grado di gestire quantità crescenti di dati in tempo reale nel corso del tempo;
d) è solida e in grado di far fronte agli errori durante l’esecuzione;
e) è sicura e comprende misure di protezione pertinenti per impedire l’accesso involontario ai dati;
f) è sottoposta a prove e convalide periodiche per garantire compatibilità e affidabilità costanti;
g) è scalabile per sostenere l’integrazione in un portale web dedicato di un punto di accesso europeo comune che funga da portale per facilitare l’accesso ai dati di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804.
2. Qualora i gestori dei punti di ricarica e di rifornimento per combustibili alternativi accessibili al pubblico o, conformemente agli accordi presi tra di loro, i proprietari di tali punti, si affidino a una soluzione di protocollo per l’API di cui all’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1804 sviluppata da un altro attore del mercato o fornitore terzo, essi garantiscono, in aggiunta al paragrafo 1, che tale soluzione di protocollo sia conforme ai seguenti requisiti tecnici comuni:
a) contiene un piano di sviluppo tecnico dettagliato e accessibile al pubblico con calendari trasparenti per orientare l’attuazione tecnica e la continuità nel tempo;
b) fornisce documentazione e orientamenti aggiornati e accessibili al pubblico per la continuità dell’integrazione e dell’utilizzo da parte degli utenti dei dati;
c) fornisce materiali di formazione e di supporto tecnico completi agli utenti dei dati per facilitare lo sviluppo e l’attuazione efficace dei servizi informativi;
d) è tecnicamente compatibile, se del caso, con i requisiti architettonici dei punti di accesso nazionali;
e) è scalabile in vista dell’integrazione in un portale web dedicato di un punto di accesso europeo comune per i dati sui combustibili alternativi.
3. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri abbiano già prescritto l’uso di un’API specifica sulla base di requisiti tecnici nazionali nel loro territorio, tali requisiti tecnici nazionali per l’API si applicano solo nella misura in cui sono conformi al presente regolamento.
Articolo 2 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 aprile 2025.
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