Circolare 8 maggio 2025 n. 300/STRAD/1/0000014027.U/2025
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Circolare 8 maggio 2025 n. 300/STRAD/1/0000014027.U/2025
ID 23954 | 09.05.2025 / In allegato
Circolare 8 maggio 2025 n. 300/STRAD/1/0000014027.U/2025
Decreto-legge 11 aprile 2025 n. 48 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”.
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 85, del’11 aprile 2025, è stato pubblicato il decreto-legge in oggetto recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”.
In particolare, per i profili di interesse, si illustrano di seguito le modifiche attinenti al settore della circolazione stradale, relative agli oneri degli esercenti l’attività di noleggio di autoveicoli, agli impedimenti della libera circolazione su strada e all’inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge i servizi di polizia stradale.
- Articolo 2 recante “Modifiche all’articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132 concernente le prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo”.
La novella riguarda gli oneri di comunicazione cui sono tenuti gli esercenti l’attività di noleggio senza conducente dei veicoli. Con l’introduzione del riferimento all’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, il legislatore aggiunge alla prevenzione del terrorismo, quale finalità delle predette comunicazioni, anche la prevenzione di una serie di reati di particolare gravità mutando anche la rubrica dell’art. 17 decreto-legge n. 113 del 2018 in “Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per la prevenzione di reati di particolare gravità”.
Nel segno di tale chiave preventiva, la novella introduce, altresì, l’obbligo per gli esercenti l’attività di noleggio senza conducente di veicoli, di comunicare anche i dati identificativi del veicolo, quali targa e numero di telaio, nonché gli eventuali intervenuti mutamenti della proprietà e gli eventuali contratti di subnoleggio.
La novità di maggior rilievo è, tuttavia, costituita dall’introduzione di una specifica sanzione per il mancato adempimento delle formalità prescritte: chi omette di inserire nella banca dati CaRGOS i dati richiesti dalla norma risponde di un reato contravvenzionale punito con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 206.
- Articolo 14 recante “Modifiche all’articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948 n.66, relativo all’impedimento della libera circolazione su strada”.
Per effetto della modifica intervenuta in capo all’art. 1-bis del d. lgs. n. 66 del 1948, assume rilievo penale la condotta di chi impedisce la libera circolazione su strada ordinaria o ferrata ostruendo la stessa con il proprio corpo.
Il delitto di blocco stradale attuato con il proprio corpo è punito con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro, e con la reclusione da sei mesi a due anni se realizzato da più persone riunite.
Il reato può essere consumato da chiunque, purché sia dimostrata la sua intenzione di impedire o ostacolare la libera circolazione sulla strada ordinaria o ferrata attraverso la citata condotta.
Per quel che concerne l’ambito di applicazione, in considerazione della ratio della norma, tesa a garantire la liberta e la sicurezza della circolazione sulle strade, si evidenzia che, come per il reato di blocco stradale realizzato mediante congegni o oggetti di qualsiasi specie, previsto dall’art. 1 del d. lgs. n. 66 del 1948, per strada ordinaria deve intendersi qualsiasi strada diversa da quella ferrata e, in particolare, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2, comma 1, cds, l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
- Articolo 25 recante “Modifiche al Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in materia di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge i servizi di polizia stradale”.
L’intervento normativo introduce un diversa graduazione delle sanzioni in ragione delle condotte previste dall’art. 192 cds, anche attraverso un inasprimento delle stesse, con particolare riferimento all’inosservanza dell’obbligo di fermarsi, di esibire, se richiesti, i prescritti documenti di circolazione e di guida, nonché di altre prescrizioni impartite dagli organi di polizia stradale.
Nello specifico, la modifica del comma 6 incrementa il previgente importo della sanzione amministrativa pecuniaria, prevedendo la sua applicazione alle sole violazioni degli obblighi previsti dai commi 2, 3 e 5. Mentre, la violazione del comma 1, relativa all’obbligo di fermarsi all’invito del personale che espleta i servizi di polizia stradale, è stata valutata con maggior rigore e costituisce oggetto di una specifica sanzione prevista dal comma 6-bis che, oltre ad una sanzione pecuniaria più grave, prevede anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni in caso di recidiva nel biennio.
Con la modifica del comma 7, oltre ad incrementare i limiti edittali della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione del posto di blocco, si introduce la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Da ultimo, si evidenzia la modifica della tabella dei punteggi prevista dall’art. 126-bis cds, apportata dalla lett. b) dell’art. 25 in argomento al fine di adeguare l’entità della decurtazione al mutamento dell’apparato sanzionatorio.
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