Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 39.930 *

/ Totale documenti scaricati: 25.554.692 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 39.930 *

/ Totale documenti scaricati: 25.554.692 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.930 *

/ Totale documenti scaricati: 25.554.692 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.930 *

/ Totale documenti scaricati: 25.554.692 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 39.930 *

/ Totale documenti scaricati: 25.554.692 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.930 *

/ Totale documenti scaricati: 25.554.692 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.930 *

/ Totale documenti scaricati: 25.554.692 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.930 *

/ Totale documenti scaricati: 25.554.692 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Direttiva PED | Dichiarazione corretta prassi costruttiva

ID 10354 | | Visite: 25249 | Documenti Marcatura CEPermalink: https://www.certifico.com/id/10354

PED articolo 4 paragrafo 3

Direttiva PED | Dichiarazione corretta prassi costruttiva

ID 10354 | 11.03.2020 - Documento completo allegato

In allegato modello di Dichiarazione di Corretta Prassi Costruttiva (CPC) di attrezzature a pressione e insiemi in accordo con l'Art. 4. c.3 della Direttiva 2014/68/UE PED.

I Fabbricanti delle attrezzature a pressione di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della Direttiva 2014/68/UE devono assicurare che siano state progettate e fabbricate conformemente ad una corretta prassi costruttiva in uso in uno degli Stati membri.

Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.

(GU L 189 del 27.6.2014)

Excursus

CAPO 2 | Obblighi degli operatori economici

Articolo 6 | Obblighi dei fabbricanti

1. All’atto dell’immissione sul mercato delle loro attrezzature a pressione o dei loro insiemi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, ovvero all’atto dell’utilizzo degli stessi a fini propri, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I.

All’atto dell’immissione sul mercato delle loro attrezzature a pressione o dei loro insiemi di cui all’articolo 4, paragrafo 3, ovvero all’atto dell’utilizzo degli stessi a fini propri, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ad una corretta prassi costruttiva in uso in uno degli Stati membri.

Direttiva 2014/68/UE

CAPO 1 | Disposizioni Generali

Articolo 4 | Requisiti tecnici

3. Le attrezzature a pressione e gli insiemi aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti fissati rispettivamente al paragrafo 1, lettere a), b) e c) e al paragrafo 2 devono essere progettati e fabbricati secondo una corretta prassi costruttiva in uso in uno degli Stati membri che assicuri la sicurezza di utilizzazione. Le attrezzature a pressione e gli insiemi devono essere corredati di sufficienti istruzioni per l’uso.

Il presente documento riporta gli obblighi dei fabbricanti di attrezzature di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della Direttiva 2014/68/UE e propone un modello di dichiarazione (non previsto formalmente della Direttiva 2014/68/UE ) da fornire agli utilizzatori insieme alle istruzioni per l’uso.

__________

2 Requisiti tecnici Direttiva 2014/68/UE 

Articolo 4 Requisiti tecnici

1. Le attrezzature a pressione indicate di seguito soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza stabiliti nell’allegato I:

a) recipienti, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b), destinati a:

i) gas, gas liquefatti, gas dissolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di almeno 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1013 mbar) entro i seguenti limiti:

- per i fluidi del gruppo 1, quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PS·V è superiore a 25 bar·L, nonché quando la pressione PS è superiore a 200 bar (allegato II, tabella 1),
- per i fluidi del gruppo 2, quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PS·V è superiore a 50 bar·L, nonché quando la pressione PS è superiore a 1000 bar, nonché per tutti gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori (allegato II, tabella 2);

ii) liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1013 mbar), entro i seguenti limiti:

- per i fluidi del gruppo 1, quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PS·V è superiore a 200 bar·L, nonché quando la pressione PS è superiore a 500 bar (allegato II, tabella 3),

- per i fluidi del gruppo 2, quando la pressione PS è superiore a 10 bar e il prodotto PS·V è superiore a 10000 bar·L, nonché quando la pressione PS è superiore a 1000 bar (allegato II, tabella 4);

b) attrezzature a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento, destinate alla generazione di vapore o acqua surriscaldata a temperature superiori a 110 °C, quando il volume è superiore a 2 litri, nonché tutte le pentole a pressione (allegato II, tabella 5);

c) tubazioni destinate a:

i) gas, gas liquefatti, gas dissolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1013 mbar), entro i seguenti limiti:

- per i fluidi del gruppo 1, quando la DN è superiore a 25 (allegato II, tabella 6),
- per i fluidi del gruppo 2, quando la DN è superiore a 32 e il prodotto PS·DN è superiore a 1000 bar (allegato II, tabella 7);

ii) liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1013 mbar) entro i seguenti limiti:

-  per i fluidi del gruppo 1, quando la DN è superiore a 25 e il prodotto PS·DN è superiore a 2 000 bar (allegato II, tabella 8),
- per i fluidi del gruppo 2, quando il PS è superiore a 10 bar, la DN è superiore a 200 e il prodotto PS·DN è superiore a 5 000 bar (allegato II, tabella 9);

d) accessori di sicurezza e accessori a pressione destinati ad attrezzature di cui alle lettere a), b) e c), anche quando tali attrezzature sono inserite in un insieme.

2. Gli insiemi seguenti comprendenti almeno un’attrezzatura a pressione di cui al paragrafo 1 soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza enunciati nell’allegato I:

a) gli insiemi previsti per la produzione di vapore o di acqua surriscaldata ad una temperatura superiore a 110 °C, contenenti almeno un’attrezzatura a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento;

b) gli insiemi diversi da quelli indicati alla lettera a), allorché il fabbricante li destina a essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio come insiemi.

In deroga al primo comma, gli insiemi previsti per la produzione di acqua calda ad una temperatura inferiore o pari a 110 °C, alimentati manualmente con combustibile solido, con un PS·V superiore a 50 bar·L soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza di cui ai punti 2.10, 2.11, 3.4, 5a) e 5d) dell’allegato I.

Corretta prassi costruttiva

Articolo 4, paragrafo 3

Le attrezzature a pressione e gli insiemi aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti fissati rispettivamente al paragrafo 1, lettere a), b) e c) e al paragrafo 2 devono essere progettati e fabbricati secondo una corretta prassi costruttiva in uso in uno degli Stati membri che assicuri la sicurezza di utilizzazione.

Le attrezzature a pressione e gli insiemi devono essere corredati di sufficienti istruzioni per l’uso. Tali attrezzature o tali insiemi non recano la marcatura CE di cui all’articolo 18, fatte salve le altre norme applicabili dell’Unione in materia di armonizzazione che ne prevedono l’affissione.

___________

4 Tabelle Categorie

Articolo 14 Procedure di valutazione della conformità

1. Le procedure di valutazione della conformità da applicare a un’attrezzatura a pressione sono determinate in base alla categoria stabilita all’articolo 13, in cui è classificata l’attrezzatura.

2. Le procedure di valutazione della conformità da applicare per le diverse categorie sono le seguenti:

Percorsi conformit

Tabelle di valutazione della conformità

Tabelle

Tabelle articolo 4 paragrafo 3

Freccia

Tabella esempio

Tabella 1 Recipienti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), primo trattino

__________

6 Sintesi obblighi attrezzature articolo 4, paragrafo 3

Sintesi applicazione articolo 4 paragrafo 3

...

segue in allegato

Fonti
Direttiva 2014/68/UE
Guideline EN v5.2 Directive 2014/68/EU PED

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020
©Copia autorizzata Abbonati

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Dichiarazione articolo 4, paragrafo 3 Direttiva 2014 68 UE PED.docx
Certifico Srl - Rev. 00 2020
19 kB 139
Allegato riservato Direttiva PED Dichiarazione corretta prassi costruttiva Rev. 0.0 2020.pdf
Certifico Srl - Rev. 00 2020
471 kB 251

Tags: Marcatura CE Direttiva PED Abbonati Marcatura CE

Ultimi inseriti

Report ACI ISTAT incidenti stradali 2023
Lug 26, 2024 34

Report ACI-ISTAT incidenti stradali 2023

Report ACI-ISTAT incidenti stradali 2023 (Data pubblicazione: 25 Luglio 2024) ID 22328 | 26.07.2024 / Documenti allegati Il 2023 è caratterizzato da una stabilizzazione nella mobilità rispetto al 2022, anno nel quale era stato rilevato un netto incremento, in termini di spostamenti registrati,… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2024 1975
Lug 26, 2024 40

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1975

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1975 ID 22236 | 26.07.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1975 della Commissione, del 19 luglio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di progettazione,… Leggi tutto
Strategia Italiana per l Intelligenza Artificiale 2024 2026   AGID
Lug 25, 2024 51

Strategia Italiana per l’Intelligenza Artificiale 2024-2026

Strategia Italiana per l’Intelligenza Artificiale 2024-2026 / AGID 2024 ID 22324 | 25.07.2024 / In allegato Il testo è stato elaborato da un Comitato di esperti per supportare il Governo nella definizione di una normativa nazionale e delle politiche sull’IA. A seguito della pubblicazione dell’AI… Leggi tutto
Monitoraggio dei LEA attraverso il Nuovo Sistema di Garanzia
Lug 25, 2024 52

Monitoraggio dei LEA attraverso il Nuovo Sistema di Garanzia

in News
Monitoraggio dei LEA attraverso il Nuovo Sistema di Garanzia / Min Salute 2024 (Dati 2022) ID 22323 | 25.07.2024 / In allegato Il Sistema di Garanzia rappresenta lo strumento attraverso il quale il Governo assicura a tutti i cittadini italiani che l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza… Leggi tutto
Measuring Europe s plastics circularity EEA 2024
Lug 25, 2024 53

Measuring Europe’s plastics circularity EEA

Measuring Europe’s plastics circularity - through the lenses of the EEA Circularity Metrics Lab ID 22322 | 25.07.2024 The unsustainable production, consumption, and end-of-life management of plastics lead to significant environmental and climate impacts. However, evidence concerning the circular… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Linee guida requisiti di sicurezza e prestazione dispositivi per uso veterinario
Lug 21, 2024 86

Linee guida requisiti di sicurezza e prestazione dispositivi per uso veterinario

Linee guida sui requisiti di sicurezza e prestazione dei dispositivi per uso veterinario / 2024 ID 22299 | 21.07.2024 / In allegato Linee guida sui requisiti di sicurezza e prestazione dei dispositivi per uso veterinario Ministero della salute - Anno 2024 ... Fonte: Ministero della salute… Leggi tutto