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Direttiva PED | Dichiarazione corretta prassi costruttiva

ID 10354 | | Visite: 22775 | Documenti Marcatura CEPermalink: https://www.certifico.com/id/10354

PED articolo 4 paragrafo 3

Direttiva PED | Dichiarazione corretta prassi costruttiva

ID 10354 | 11.03.2020 - Documento completo allegato

In allegato modello di Dichiarazione di Corretta Prassi Costruttiva (CPC) di attrezzature a pressione e insiemi in accordo con l'Art. 4. c.3 della Direttiva 2014/68/UE PED.

I Fabbricanti delle attrezzature a pressione di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della Direttiva 2014/68/UE devono assicurare che siano state progettate e fabbricate conformemente ad una corretta prassi costruttiva in uso in uno degli Stati membri.

Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.

(GU L 189 del 27.6.2014)

Excursus

CAPO 2 | Obblighi degli operatori economici

Articolo 6 | Obblighi dei fabbricanti

1. All’atto dell’immissione sul mercato delle loro attrezzature a pressione o dei loro insiemi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, ovvero all’atto dell’utilizzo degli stessi a fini propri, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I.

All’atto dell’immissione sul mercato delle loro attrezzature a pressione o dei loro insiemi di cui all’articolo 4, paragrafo 3, ovvero all’atto dell’utilizzo degli stessi a fini propri, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ad una corretta prassi costruttiva in uso in uno degli Stati membri.

Direttiva 2014/68/UE

CAPO 1 | Disposizioni Generali

Articolo 4 | Requisiti tecnici

3. Le attrezzature a pressione e gli insiemi aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti fissati rispettivamente al paragrafo 1, lettere a), b) e c) e al paragrafo 2 devono essere progettati e fabbricati secondo una corretta prassi costruttiva in uso in uno degli Stati membri che assicuri la sicurezza di utilizzazione. Le attrezzature a pressione e gli insiemi devono essere corredati di sufficienti istruzioni per l’uso.

Il presente documento riporta gli obblighi dei fabbricanti di attrezzature di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della Direttiva 2014/68/UE e propone un modello di dichiarazione (non previsto formalmente della Direttiva 2014/68/UE ) da fornire agli utilizzatori insieme alle istruzioni per l’uso.

__________

2 Requisiti tecnici Direttiva 2014/68/UE 

Articolo 4 Requisiti tecnici

1. Le attrezzature a pressione indicate di seguito soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza stabiliti nell’allegato I:

a) recipienti, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b), destinati a:

i) gas, gas liquefatti, gas dissolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di almeno 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1013 mbar) entro i seguenti limiti:

- per i fluidi del gruppo 1, quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PS·V è superiore a 25 bar·L, nonché quando la pressione PS è superiore a 200 bar (allegato II, tabella 1),
- per i fluidi del gruppo 2, quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PS·V è superiore a 50 bar·L, nonché quando la pressione PS è superiore a 1000 bar, nonché per tutti gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori (allegato II, tabella 2);

ii) liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1013 mbar), entro i seguenti limiti:

- per i fluidi del gruppo 1, quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PS·V è superiore a 200 bar·L, nonché quando la pressione PS è superiore a 500 bar (allegato II, tabella 3),

- per i fluidi del gruppo 2, quando la pressione PS è superiore a 10 bar e il prodotto PS·V è superiore a 10000 bar·L, nonché quando la pressione PS è superiore a 1000 bar (allegato II, tabella 4);

b) attrezzature a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento, destinate alla generazione di vapore o acqua surriscaldata a temperature superiori a 110 °C, quando il volume è superiore a 2 litri, nonché tutte le pentole a pressione (allegato II, tabella 5);

c) tubazioni destinate a:

i) gas, gas liquefatti, gas dissolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1013 mbar), entro i seguenti limiti:

- per i fluidi del gruppo 1, quando la DN è superiore a 25 (allegato II, tabella 6),
- per i fluidi del gruppo 2, quando la DN è superiore a 32 e il prodotto PS·DN è superiore a 1000 bar (allegato II, tabella 7);

ii) liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1013 mbar) entro i seguenti limiti:

-  per i fluidi del gruppo 1, quando la DN è superiore a 25 e il prodotto PS·DN è superiore a 2 000 bar (allegato II, tabella 8),
- per i fluidi del gruppo 2, quando il PS è superiore a 10 bar, la DN è superiore a 200 e il prodotto PS·DN è superiore a 5 000 bar (allegato II, tabella 9);

d) accessori di sicurezza e accessori a pressione destinati ad attrezzature di cui alle lettere a), b) e c), anche quando tali attrezzature sono inserite in un insieme.

2. Gli insiemi seguenti comprendenti almeno un’attrezzatura a pressione di cui al paragrafo 1 soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza enunciati nell’allegato I:

a) gli insiemi previsti per la produzione di vapore o di acqua surriscaldata ad una temperatura superiore a 110 °C, contenenti almeno un’attrezzatura a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento;

b) gli insiemi diversi da quelli indicati alla lettera a), allorché il fabbricante li destina a essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio come insiemi.

In deroga al primo comma, gli insiemi previsti per la produzione di acqua calda ad una temperatura inferiore o pari a 110 °C, alimentati manualmente con combustibile solido, con un PS·V superiore a 50 bar·L soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza di cui ai punti 2.10, 2.11, 3.4, 5a) e 5d) dell’allegato I.

Corretta prassi costruttiva

Articolo 4, paragrafo 3

Le attrezzature a pressione e gli insiemi aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti fissati rispettivamente al paragrafo 1, lettere a), b) e c) e al paragrafo 2 devono essere progettati e fabbricati secondo una corretta prassi costruttiva in uso in uno degli Stati membri che assicuri la sicurezza di utilizzazione.

Le attrezzature a pressione e gli insiemi devono essere corredati di sufficienti istruzioni per l’uso. Tali attrezzature o tali insiemi non recano la marcatura CE di cui all’articolo 18, fatte salve le altre norme applicabili dell’Unione in materia di armonizzazione che ne prevedono l’affissione.

___________

4 Tabelle Categorie

Articolo 14 Procedure di valutazione della conformità

1. Le procedure di valutazione della conformità da applicare a un’attrezzatura a pressione sono determinate in base alla categoria stabilita all’articolo 13, in cui è classificata l’attrezzatura.

2. Le procedure di valutazione della conformità da applicare per le diverse categorie sono le seguenti:

Percorsi conformit

Tabelle di valutazione della conformità

Tabelle

Tabelle articolo 4 paragrafo 3

Freccia

Tabella esempio

Tabella 1 Recipienti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), primo trattino

__________

6 Sintesi obblighi attrezzature articolo 4, paragrafo 3

Sintesi applicazione articolo 4 paragrafo 3

...

segue in allegato

Fonti
Direttiva 2014/68/UE
Guideline EN v5.2 Directive 2014/68/EU PED

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020
©Copia autorizzata Abbonati

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Tags: Marcatura CE Direttiva PED Abbonati Marcatura CE

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