Slide background




Regolamento delegato (UE) 2021/642

ID 13374 | | Visite: 1620 | Legislazione chemicals foodPermalink: https://www.certifico.com/id/13374

Regolamento delegato UE 2021 642

Regolamento delegato (UE) 2021/642

della Commissione del 30 ottobre 2020 che modifica l’allegato III del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate informazioni da indicare sull’etichetta dei prodotti biologici 

GU L 133 del 20.4.2021

Applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022.

______

Articolo 1

L’allegato III, punto 2.1, del regolamento (UE) 2018/848 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.
...

ALLEGATO

L’allegato III, punto 2.1, del regolamento (UE) 2018/848 è sostituito dal seguente:
«2.1. Informazioni da fornire
2.1.1.
Gli operatori garantiscono che i prodotti biologici e in conversione siano trasportati ad altri operatori o unità, compresi i grossisti e i dettaglianti, solo in idonei imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo che il contenuto non possa essere alterato né sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli e che siano provvisti di un’etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dal diritto dell’Unione, riporti:
a) il nome e l’indirizzo dell’operatore e, se diverso da quest’ultimo, del proprietario o del venditore del prodotto;
b) il nome del prodotto;
c) il nome o il codice numerico dell’autorità o dell’organismo di controllo a cui è assoggettato l’operatore;
d) se del caso, l’identificazione del lotto attraverso un sistema di marcatura approvato a livello nazionale o concordato con l’autorità di controllo o l’organismo di controllo, che permetta di mettere in relazione il lotto con le registrazioni di cui all’articolo 34, paragrafo 5.

2.1.2.
Gli operatori garantiscono che i mangimi composti autorizzati nella produzione biologica trasportati ad altri operatori o aziende, compresi i grossisti e i dettaglianti, siano provvisti di un’etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dal diritto dell’Unione, riporti:
a) le informazioni di cui al punto 2.1.1;
b) se del caso, per peso di sostanza secca:
i) la percentuale totale di materie prime biologiche per mangimi;
ii) la percentuale totale di materie prime in conversione per mangimi;
iii) la percentuale totale di materie prime che non rientrano nei punti i) e ii);
iv) la percentuale totale di mangimi di origine agricola;
c) se del caso, i nomi delle materie prime biologiche per mangimi;
d) se del caso, i nomi delle materie prime in conversione per mangimi;
e) per i mangimi composti che non possono essere etichettati conformemente all’articolo 30, paragrafo 6, l’indicazione che tali mangimi possono essere utilizzati nella produzione biologica a norma del presente regolamento.

2.1.3.
Fatta salva la direttiva 66/401/CEE, gli operatori assicurano che sull’etichetta dell’imballaggio di una miscela di sementi di piante foraggere contenente sementi biologiche e in conversione o non biologiche di determinate specie di piante diverse per le quali sia stata rilasciata un’autorizzazione in base alle condizioni pertinenti di cui all’allegato II, parte I, punto 1.8.5, del presente regolamento siano fornite informazioni sui componenti esatti della miscela, indicati in percentuale di peso per ciascuna specie e, se del caso, varietà che la compongono.
In aggiunta ai requisiti pertinenti di cui all’allegato IV della direttiva 66/401/CEE, tali informazioni comprendono, oltre alle indicazioni richieste al primo comma del presente punto, anche l’elenco delle specie etichettate come biologiche o in conversione che compongono la miscela. La percentuale totale minima in peso delle sementi biologiche e in conversione presenti nella miscela è almeno pari al 70 %.
Nel caso in cui la miscela contenga sementi non biologiche, l’etichetta riporta anche la seguente dicitura: «L’uso della miscela è consentito esclusivamente nell’ambito dell’autorizzazione e nel territorio dello Stato membro dell’autorità competente che ne ha autorizzato l’uso conformemente all’allegato II, punto 1.8.5, del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici.»

Le informazioni di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2 possono figurare unicamente in un documento di accompagnamento, purché quest’ultimo sia inequivocabilmente correlato all’imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto. Il documento di accompagnamento contiene informazioni sul fornitore o sul trasportatore.

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato UE 2021 642.pdf)Regolamento delegato (UE) 2021/642
 
IT531 kB217

Tags: Chemicals Food

Articoli correlati

Ultimi archiviati HACCP

Apr 03, 2024 118

Regolamento delegato (UE) 2024/1004

Regolamento delegato (UE) 2024/1004 ID 21611 | 03.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/1004 della Commissione, del 22 gennaio 2024, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per i miglioratori… Leggi tutto
Decreto 21 marzo 2024
Mar 30, 2024 472

Decreto 21 marzo 2024

Decreto 21 marzo 2024 ID 21603 | 30.03.2024 Decreto 21 marzo 2024 Designazione del laboratorio nazionale di riferimento nonche' definizione dei requisiti dei laboratori che intendono proporsi come laboratori ufficiali per l'effettuazione di prove di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2024 399
Feb 12, 2024 342

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/399

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/399 ID 21348 | 12.02.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/399 della Commissione, del 29 gennaio 2024, che modifica l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i… Leggi tutto
Decreto 30 gennaio 2024
Feb 08, 2024 777

Decreto 30 gennaio 2024

Decreto 30 gennaio 2024 / Produzione biologica ed etichettatura ID 21335 | 08.02.2024 Modifica del decreto 20 maggio 2022, recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei… Leggi tutto
Feb 04, 2024 239

Direttiva 81/432/CEE

Direttiva 81/432/CEE Direttiva 81/432/CEE della Commissione, del 29 aprile 1981, che stabilisce il metodo comunitario di analisi per il controllo ufficiale della quantità di cloruro di vinile ceduta ai prodotti alimentari dai materiali e dagli oggetti (GU L 167 del 24.6.1981) Abrogata… Leggi tutto
Feb 04, 2024 232

Direttiva 78/142/CEE

Direttiva 78/142/CEE ID 21297 | 04.02.2024 Direttiva 78/142/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari… Leggi tutto
Direttiva 80 766 CEE
Feb 04, 2024 280

Direttiva 80/766/CEE

Direttiva 80/766/CEE ID 21292 | 03.02.2024 Direttiva 80/766/CEE della Commissione, dell'8 luglio 1980, che fissa il metodo comunitario di analisi per il controllo ufficiale del tenore di cloruro di vinile monomero nei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. (GU… Leggi tutto
Decreto 9 novembre 2023
Gen 26, 2024 384

Decreto 9 novembre 2023

Decreto 9 novembre 2023 / Modifica Decreto fertilizzanti ID 21249 | 26.01.2024 Aggiornamento degli allegati 6, 7 e 13 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione delle disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n.… Leggi tutto
Gen 22, 2024 517

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/334

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/334 ID 21219 | 22.01.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/334 della Commissione, del 19 gennaio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi con un piano di controllo approvato e da cui è… Leggi tutto
Gen 22, 2024 383

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 ID 21218 | 22.01.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione del 24 marzo 2021 che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano… Leggi tutto

Più letti HACCP

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 105189

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto
Apr 26, 2021 55869

Regolamento (CE) n. 2023/2006 (Regolamento GMP)

Regolamento (CE) n. 2023/2006 Regolamento (CE) N. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (Regolamento GMP - Good Manufacturing Practices) ... Il presente regolamento… Leggi tutto
Regolamento  CE  852 2004
Set 23, 2022 49993

Regolamento (CE) 852/2004

Regolamento (CE) 852/2004 / Consolidato Marzo 2021 Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari(GU L 139/1 del 30.4.2004)________ Testo consolidatiModifiche: M1 - Regolamento (CE) n. 1019/2008 della Commissione del 17… Leggi tutto