Slide background
Slide background




Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464

ID 10482 | | Visite: 2177 | Legislazione ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/10482

Regolamento di esecuzione 2020 464

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione del 26 marzo 2020 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere

GU L 98/2 del 31.03.2020

_______

Articolo 1 Documenti da presentare per il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente

1. Ai fini dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848 l’operatore presenta alle autorità competenti nello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata e nel quale l’azienda di tale agricoltore od operatore è soggetta al sistema di controllo i documenti ufficiali delle autorità competenti pertinenti che dimostrano che gli appezzamenti agricoli per cui si richiede il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente sono stati oggetto di misure definite in un programma attuato a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che su tali appezzamenti agricoli non sono stati utilizzati prodotti o sostanze diversi da quelli autorizzati per l’uso nella produzione biologica.
2. Ai fini dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848 l’operatore presenta alle autorità competenti nello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata e nel quale l’azienda di tale agricoltore od operatore è soggetta al sistema di controllo i documenti seguenti, che dimostrano che gli appezzamenti agricoli erano zone naturali o agricole che, per un periodo di almeno tre anni, non sono state trattate con prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848:
a) le mappe che identificano chiaramente ciascun appezzamento agricolo oggetto della domanda di riconoscimento retroattivo e le informazioni relative alla superficie totale di tali appezzamenti e, se del caso, alla natura e al volume della produzione in corso nonché, se disponibili, le coordinate di geolocalizzazione;
b) l’analisi dettagliata dei rischi effettuata dalle autorità di controllo o dall’organismo di controllo per valutare se un appezzamento oggetto della domanda di riconoscimento retroattivo sia stato trattato con prodotti o sostanze non autorizzati nella produzione biologica per un periodo di almeno tre anni, tenendo conto in particolare dell’estensione della superficie totale a cui si riferisce la domanda e delle pratiche agronomiche svolte in tale periodo su ciascun appezzamento oggetto della domanda;
c) i risultati delle analisi di laboratorio effettuate presso laboratori accreditati su campioni di suolo e/o vegetali prelevati dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo da ciascun appezzamento agricolo identificato come potenzialmente contaminato a causa del trattamento con prodotti e sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica a seguito dell’analisi dettagliata dei rischi di cui alla lettera b);
d) un rapporto di ispezione dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo a seguito di un’ispezione fisica dell’operatore al fine di verificare la coerenza delle informazioni raccolte sugli appezzamenti agricoli oggetto della domanda di riconoscimento retroattivo;
e) qualsiasi altro documento pertinente ritenuto necessario dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo per valutare la domanda di riconoscimento retroattivo;
f) una dichiarazione finale scritta dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo che indichi se è giustificato il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente come parte del periodo di conversione e che specifichi l’inizio del periodo a partire da cui ciascun appezzamento agricolo in questione è considerato biologico e la superficie totale degli appezzamenti che beneficiano del riconoscimento retroattivo di un periodo.

[...]

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento di esecuzione UE 2020 464.pdf)Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464
 
IT741 kB513

Tags: Chemicals Food

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Mag 26, 2023 49

Decreto Legislativo 13 aprile 1999 n. 123

Decreto Legislativo 13 aprile 1999 n. 123 Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali. (GU n.105 del 07.05.1999)… Leggi tutto
Mag 25, 2023 95

Circolare Min Salute n. 20553 del 17.05.2023

Circolare Min Salute n. 20553 del 17.05.2023 / Limiti massimi di residui (LMR) Modifiche degli allegati II, III, IV e V del Regolamento (CE) n. 396/2005 per alcune sostanze attive INDIRIZZI OPERATIVI 1. PREMESSA Nella riunione del Comitato Permanente Residui sulle piante, animali, alimenti e… Leggi tutto
Mag 25, 2023 121

Regolamento (UE) n. 574/2011

Regolamento (UE) n. 574/2011 / Livelli massimi di alcune sostanze indesiderabili nei mangimi Regolamento (UE) n. 574/2011 della Commissione, del 16 giugno 2011, che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di… Leggi tutto
Mag 03, 2023 535

Direttiva n. 2005/31/CE

Direttiva n. 2005/31/CE Direttiva 2005/31/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che modifica la direttiva 84/500/CEE del Consiglio per quanto riguarda una dichiarazione di conformità e i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con… Leggi tutto
Mag 03, 2023 157

Decreto 1° febbraio 2007

Decreto 1° febbraio 2007 Recepimento della direttiva n. 2005/31/CE della Commissione del 29 aprile 2005, che modifica la direttiva n. 84/500/CEE del Consiglio, per quanto riguarda una dichiarazione di conformita' e i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica, destinati… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 80803

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto
Notifica HACCP
Apr 05, 2022 57154

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto