Slide background
Slide background




Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464

ID 10482 | | Visite: 3005 | Legislazione ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/10482

Regolamento di esecuzione 2020 464

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione del 26 marzo 2020 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere

GU L 98/2 del 31.03.2020

_______

Articolo 1 Documenti da presentare per il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente

1. Ai fini dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848 l’operatore presenta alle autorità competenti nello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata e nel quale l’azienda di tale agricoltore od operatore è soggetta al sistema di controllo i documenti ufficiali delle autorità competenti pertinenti che dimostrano che gli appezzamenti agricoli per cui si richiede il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente sono stati oggetto di misure definite in un programma attuato a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che su tali appezzamenti agricoli non sono stati utilizzati prodotti o sostanze diversi da quelli autorizzati per l’uso nella produzione biologica.
2. Ai fini dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848 l’operatore presenta alle autorità competenti nello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata e nel quale l’azienda di tale agricoltore od operatore è soggetta al sistema di controllo i documenti seguenti, che dimostrano che gli appezzamenti agricoli erano zone naturali o agricole che, per un periodo di almeno tre anni, non sono state trattate con prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848:
a) le mappe che identificano chiaramente ciascun appezzamento agricolo oggetto della domanda di riconoscimento retroattivo e le informazioni relative alla superficie totale di tali appezzamenti e, se del caso, alla natura e al volume della produzione in corso nonché, se disponibili, le coordinate di geolocalizzazione;
b) l’analisi dettagliata dei rischi effettuata dalle autorità di controllo o dall’organismo di controllo per valutare se un appezzamento oggetto della domanda di riconoscimento retroattivo sia stato trattato con prodotti o sostanze non autorizzati nella produzione biologica per un periodo di almeno tre anni, tenendo conto in particolare dell’estensione della superficie totale a cui si riferisce la domanda e delle pratiche agronomiche svolte in tale periodo su ciascun appezzamento oggetto della domanda;
c) i risultati delle analisi di laboratorio effettuate presso laboratori accreditati su campioni di suolo e/o vegetali prelevati dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo da ciascun appezzamento agricolo identificato come potenzialmente contaminato a causa del trattamento con prodotti e sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica a seguito dell’analisi dettagliata dei rischi di cui alla lettera b);
d) un rapporto di ispezione dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo a seguito di un’ispezione fisica dell’operatore al fine di verificare la coerenza delle informazioni raccolte sugli appezzamenti agricoli oggetto della domanda di riconoscimento retroattivo;
e) qualsiasi altro documento pertinente ritenuto necessario dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo per valutare la domanda di riconoscimento retroattivo;
f) una dichiarazione finale scritta dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo che indichi se è giustificato il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente come parte del periodo di conversione e che specifichi l’inizio del periodo a partire da cui ciascun appezzamento agricolo in questione è considerato biologico e la superficie totale degli appezzamenti che beneficiano del riconoscimento retroattivo di un periodo.

[...]

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento di esecuzione UE 2020 464.pdf)Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464
 
IT741 kB620

Tags: Chemicals Food

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Regolamento delegato  UE  2024 1141
Apr 19, 2024 17

Regolamento delegato (UE) 2024/1141

Regolamento delegato (UE) 2024/1141 ID 21720 | 19.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/1141 della Commissione, del 14 dicembre 2023, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda requisiti specifici in materia di… Leggi tutto
Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche
Apr 17, 2024 89

Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche

Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche / 2024 ID 21697 | 17.04.2024 Report EEA 02/2024 Le politiche dell’UE in materia di sostanze chimiche mirano ad affrontare la sfida di produrre e utilizzare sostanze chimiche per soddisfare le esigenze della società, rispettando i confini del… Leggi tutto
Apr 15, 2024 63

Linea guida Min. della Salute del 19 marzo 2024 - Istanze usi minori

Linea guida Ministero della Salute del 19 marzo 2024 - Istanze usi minori ID 21690 | 15.04.2024 / In allegato La Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (ex D.G.I.S.A.N. - Ufficio 7 - Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari) ha predisposto un… Leggi tutto
Decreto 4 aprile 2024
Apr 12, 2024 108

Decreto 4 aprile 2024 | Suppl. 11.4 Farmacopea europea 11ª ed.

Decreto 4 aprile 2024 | Suppl. 11.4 Farmacopea europea 11ª ed. ID 21684 | 12.04.2024 Decreto 4 aprile 2024 Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 11.4 della Farmacopea europea 11ª edizione. (GU n.86 del 12.04.2024) ... Decreta: 1. I testi nelle… Leggi tutto
Apr 10, 2024 88

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1045

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1045 ID 21669 | 10.04.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1045 della Commissione, del 9 aprile 2024, recante modifica del regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di nichel nei… Leggi tutto
Piano di controllo nazionale pluriennale Sicurezza alimentare 2020 2022   Relazione 2021
Mar 27, 2024 190

PCNP pluriennale Sicurezza alimentare 2020-2022 | Relazione 2021

Piano di controllo nazionale pluriennale Sicurezza alimentare 2020-2022 | Relazione 2021 ID 21585 | 27.03.2024 / In allegato Il Ministero della Salute, in qualità di punto di contatto nazionale per la Commissione europea per il Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) ha predisposto la… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 104740

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto
Notifica HACCP
Apr 05, 2022 71459

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto