Slide background
  File CEM

I File con estensione .CEM sono file importabili in CEM4 relativi a norme tecniche, check list, altro,
sulle quali effettuare Valutazioni dei Rischi personalizzate.

I File possono essere anche costruiti da parte dell'Utente nell'apposita sezione di editor di CEM4.


Vedi altro
Slide background
  File CEM

I File con estensione .CEM sono file importabili in CEM4 relativi a norme tecniche, check list, altro,
sulle quali effettuare Valutazioni dei Rischi personalizzate.

I File possono essere anche costruiti da parte dell'Utente nell'apposita sezione di editor di CEM4.


Vedi altro
Slide background
      File CEM

I File con estensione .CEM sono file importabili in CEM4 relativi a norme tecniche, check list, altro,
sulle quali effettuare Valutazioni dei Rischi personalizzate.

I File possono essere anche costruiti da parte dell'Utente nell'apposita sezione di editor di CEM4.


Vedi altro
Slide background
      File CEM

I File con estensione .CEM sono file importabili in Certifico Macchine 4 relativi a norme tecniche, check list, altro,
sulle quali effettuare Valutazioni dei Rischi personalizzate.

I File possono essere anche costruiti da parte dell'Utente nell'apposita sezione di editor di CEM4.


Vedi altro

 

Slide background
      File CEM

I File con estensione .CEM sono file importabili in Certifico Macchine 4 relativi a norme tecniche, check list, altro,
sulle quali effettuare Valutazioni dei Rischi personalizzate.

I File possono essere anche costruiti da parte dell'Utente nell'apposita sezione di editor di CEM4.


Vedi altro

 

Sentenza CS n. 2964 dell’11 maggio 2020

ID 11237 | | Visite: 2059 | Giurisprudenza ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/11237

Sentenza Consiglio di Stato n  2964 11 maggio 2020

Sentenza Consiglio di Stato n. 2964 dell’11 maggio 2020

Industrie insalubri e potere di valutazione del Sindaco

Le disposizioni degli artt. 216 e 217 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico in materia sanitaria), attribuiscono al Sindaco ausiliato dalla struttura sanitaria competente, il cui parere tecnico ha funzione consultiva, un ampio potere di valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie, classificate “insalubri” per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle pur rispettabili dell'attività produttiva, anche prescindendo da situazioni di emergenza.

Inoltre, l’autorizzazione per l'esercizio di un'industria classificata insalubre è concessa e può essere mantenuta a condizione che l'esercizio non superi i limiti della più stretta tollerabilità.

Quindi, in base a tale disciplina, il Comune può valutare tutte le circostanze relative alla vicinanza dell’impianto all’abitato, anche indipendentemente dalla previsione urbanistica, tenuto conto che l’art. 216 cit. riferisce la valutazione ad un concetto, quello di “lontananza dalle abitazioni”, “spiccatamente duttile avuto riguardo, in particolare, alla tipologia di industria di cui concretamente si tratta” e che la discrezionalità che si esercita in questa materia è ampia.

Di conseguenza, nel caso di specie, il diniego del Comune non si può ritenere illegittimo, essendo basato sul parere della Azienda sanitaria, che aveva classificato l’impianto quale industria insalubre di prima classe e aveva invitato il Comune proprio a considerare la localizzazione dell’impianto in relazione alla vicinanza dell’abitato e alla situazione complessiva di inquinamento dell’area, situazione di inquinamento complessiva confermata dai rilievi dell’Arpa.

...

In allegato Testo della Sentenza CS n. 2964 dell’11 maggio 2020 riservato Abbonati

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Sentenza Consiglio di Stato n. 2964 11 maggio 2020.pdf
 
364 kB 8

Tags: Ambiente Emissioni Abbonati Ambiente