Slide background
  File CEM

I File con estensione .CEM sono file importabili in CEM4 relativi a norme tecniche, check list, altro,
sulle quali effettuare Valutazioni dei Rischi personalizzate.

I File possono essere anche costruiti da parte dell'Utente nell'apposita sezione di editor di CEM4.


Vedi altro
Slide background
  File CEM

I File con estensione .CEM sono file importabili in CEM4 relativi a norme tecniche, check list, altro,
sulle quali effettuare Valutazioni dei Rischi personalizzate.

I File possono essere anche costruiti da parte dell'Utente nell'apposita sezione di editor di CEM4.


Vedi altro
Slide background
      File CEM

I File con estensione .CEM sono file importabili in CEM4 relativi a norme tecniche, check list, altro,
sulle quali effettuare Valutazioni dei Rischi personalizzate.

I File possono essere anche costruiti da parte dell'Utente nell'apposita sezione di editor di CEM4.


Vedi altro
Slide background
      File CEM

I File con estensione .CEM sono file importabili in Certifico Macchine 4 relativi a norme tecniche, check list, altro,
sulle quali effettuare Valutazioni dei Rischi personalizzate.

I File possono essere anche costruiti da parte dell'Utente nell'apposita sezione di editor di CEM4.


Vedi altro

 

Slide background
      File CEM

I File con estensione .CEM sono file importabili in Certifico Macchine 4 relativi a norme tecniche, check list, altro,
sulle quali effettuare Valutazioni dei Rischi personalizzate.

I File possono essere anche costruiti da parte dell'Utente nell'apposita sezione di editor di CEM4.


Vedi altro

 

Check list controlli apparecchi di sollevamento fissi

ID 3771 | | Visite: 16005 | File CEMPermalink: https://www.certifico.com/id/3771

Check list controlli Apparecchi di sollevamento di tipo fisso [N. 02]

Check list controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso e relativi accessori di sollevamento” [Articolo 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 s.m.i.] (Fonte INAIL)

Formato CEM importabile CEM4 / PDF

La presente Checklist si propone di offrire utili indicazioni a carattere volontario al datore di lavoro per garantire gli interventi di controllo, non straordinari (cfr. art. 71 comma 8 lett. b) punto 2), da condurre, secondo frequenze prestabilite, ad opera di personale formato, competente ed informato, per assicurare la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza e garantire un uso ininterrotto dell’attrezzatura, ove la documentazione del fabbricante a corredo dell’apparecchio di sollevamento ovvero dell’accessorio di sollevamento utilizzato risulti non disponibile (perché trattasi di macchina immessa sul mercato o messa in servizio prima del 21 settembre 1996, data di entrata in vigore in Italia della direttiva Macchine, o perché il manuale risulta smarrito ed il fabbricante dell’attrezzatura non è in grado di fornirne copia). Laddove, infatti, il manuale del fabbricante risulti disponibile o comunque reperibile, le indicazioni in esso contenute costituiscono il riferimento per il datore di lavoro. Si precisa che per quanto riguarda gli adempimenti di cui all’art. 71 comma 8 lett. a) per gli apparecchi di sollevamento di tipo fisso questi debbano ritenersi comunque già soddisfatti trattandosi di macchine già in servizio. Il documento riporta anche indicazioni sui controlli da effettuarsi sugli accessori di sollevamento, come di seguito definiti.

Si riporta di seguito una schematica presentazione delle principali figure coinvolte nelle attività di controllo, manutenzione ed ispezione degli apparecchi di sollevamento, un elenco delle diverse tipologie di intervento che possono essere condotte sugli apparecchi di cui trattasi, prevalentemente in base alla frequenza degli stessi e la descrizione dei principali metodi di intervento. Le figure sotto descritte non devono necessariamente essere distinte tra loro: più controlli, infatti, possono essere eseguiti dalla stessa persona, purché in possesso di tutte le competenze specifiche per eseguirli, come previsto dall’art. 71 comma 8 lett. c). Si precisa inoltre che dette figure non devono essere appositamente reclutate dal datore di lavoro, ma possono coincidere, previo possesso dei requisiti necessari all’espletamento dei compiti previsti, con il personale in forza presso il datore di lavoro. Questo anche in considerazione di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 69 e 71 comma 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che prevede che il datore di lavoro assicuri una qualificazione del personale commisurata agli specifici rischi che le attrezzature di lavoro in uso presentano. Le definizioni sotto riportate sono riprese dalle norme tecniche di riferimento.

Definizioni delle figure coinvolte nelle attività di controllo, manutenzione ed ispezione degli apparecchi di sollevamento EN 12480-1 e ISO 9927.

CONDUTTORE DI GRU:
(identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) persona che fa funzionare la gru al fine di posizionare dei carichi. È responsabile della manovra corretta dell’attrezzatura. Deve essere adeguatamente addestrato per la specifica tipologia di gru ed avere una sufficiente conoscenza della gru, dei suoi comandi e dei suoi dispositivi di sicurezza. [EN 12480-1].

IMBRACATORE:
(identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) responsabile dell’attacco e dello sgancio del carico al e dall’organo di presa della gru, così pure dell’utilizzo della corretta attrezzatura di sollevamento in conformità con la pianificazione della manovra per il buon posizionamento dei carichi. [EN 12480-1].

PERSONALE DI MANUTENZIONE:
[identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. se specificatamente qualificato secondo quanto previsto all’art. 71 comma 7 lett. b)] personale responsabile della manutenzione della gru e del suo sicuro e soddisfacente funzionamento. È tenuto ad effettuare ogni manutenzione necessaria. Deve avere piena familiarità con l’attrezzatura ed i rischi che essa presenta e con le procedure di intervento previste. [EN 12480-1].

TECNICO ESPERTO:
[identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. se in possesso delle competenze necessarie come previsto all’art. 71 comma 8 lett. c)] persona che, per la sua preparazione ed esperienza, possiede capacità e conoscenze nel campo delle gru e sufficiente familiarità con le principali regolamentazioni per poter determinare eventuali scostamenti dalle condizioni previste. [ISO 9927].

Registro di controllo

Tutti i controlli condotti sull’attrezzatura devono essere riportati su apposito registro (di cui si riporta un fac simile nell’appendice B), ad eccezione di quelli giornalieri, per i quali è sufficiente la registrazione solo in caso in cui dovessero evidenziare eventuali difetti, al fine anche di ottemperare a quanto previsto dall’art. 71 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che prevede la registrazione dei risultati dei controlli condotti e la loro conservazione per almeno tre anni.

Alcuni esempi di apparecchi di sollevamento di tipo mobile (apparecchi destinati a sollevare e movimentare. nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa, in grado di muoversi senza vie di corsa o binari) sono:

Definizione di apparecchio di sollevamento tratta dalla ISO 4306:

"Apparecchio di sollevamento: apparecchio a funzionamento discontinuo, destinato a sollevare e movimentare nello spazio carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa".

Alcuni esempi di apparecchi di sollevamento di tipo fisso (apparecchi destinati a sollevare e movimentare nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa, trasferibili in più installazioni) sono:

Apparecchi di sollevamento di tipo fisso:
Gru a ponte: gru fissa o in grado di muoversi lungo vie di corsa avente almeno una trave prevalentemente orizzontale e provvista di almeno un meccanismo di sollevamento [EN 15011].
Gru a bandiera del tipo a colonna: gru in grado di ruotare su un pilastro fissato alla base di una fondazione, o fissata ad un pilastro che può ruotare nella sua fondazione [ISO 4306].
Gru a bandiera del tipo a mensola: gru fissata ad una parete [ISO 4306].
Gru a bandiera del tipo a bicicletta: gru in grado di muoversi su binari assicurati in posizione elevata ad una parete o ad una struttura portante [ISO 4306].
Gru a cavalletto: gru fissa o in grado di muoversi lungo vie di corsa / binari avente almeno una trave prevalentemente orizzontale sostenuta da almeno una gamba e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento [EN 15011].
Gru Derrick: gru girevole con un braccio incernierato nella parte inferiore di un montante verticale che è supportato in alto e nella parte inferiore. (può presentarsi in installazione anche di tipo trasferibile)
Gru a braccio rotante: gru motorizzata progettata per installazione permanente, montata in postazione fissa o libera di traslare su rotaie orizzontali, dotata di un braccio che può ruotare intorno all’asse verticale [EN14985]. (solitamente utilizzata come gru da container nei porti o nei cantieri navali)

Accessori di sollevamento:
Braca di nastro tessuto piatto
Brache a fune di acciaio per usi generali nel sollevamento
Brache di catena
Golfari
Occhielli di corda
Gancio a C
Pinza
Trave di sollevamento
Forche di sollevamento
Morse per piastre
Magnete di sollevamento
Ventosa
Orecchio di sollevamento
Occhielli di sollevamento
Dinamometro per il sollevamento (dinamometro)

Accessori di sollevamento integrati con il carico:
Ancora di sollevamento
Blocchi d’angolo
Occhielli per contenitore

Fonte: INAIL

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-iso-12480-1-2012.html

La classificazione delle gru prevista dalla norma ISO 4306-1:2007

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato FAC-Simile Registro di controllo Rev. 00 2017.docx
Certifico Srl. - Rev. 00 2017
795 kB 145
Allegato riservato Check list manutenzione apparecchi sollevamento fissi 2017.PDF
Certifico Srl. - Rev. 00 2017
97 kB 201
Allegato riservato Check list manutenzione Apparecchi di sollevamento fissi.zip
Certifico Srl. - Rev. 00 2017
29 kB 171

Tags: Sicurezza lavoro File CEM Abbonati Sicurezza