Revisione della Direttiva DPI: cosa cambia, cosa rimane inalterato - Fonte KAN
Appunti Marcatura CE | ||
24 Maggio 2025 |
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Revisione della Direttiva DPI: cosa cambia, cosa rimane inalterato La Commissione Europea ha pubblicato: DPI Dispositivi di Protezione Individuale: La proposta di Regolamento del 27 Marzo 2014.
Viene con ciò compiuto un grande passo nel lungo processo di revisione della Direttiva DPI 89/686/CEE. Oltre alla nuova forma giuridica - che fa sì che il documento abbia una immediata validità senza recepimento in tutti gli Stati membri - viene proposta una serie di cambiamenti di rilievo rispetto ai DPI. Nello stesso tempo il testo viene adeguato al nuovo quadro giuridico. La Direttiva DPI del 1989 è stata tra le prime a essere formulata secondo il Nuovo Approccio e disciplina la messa in circolazione nell’UE di dispositivi di protezione individuale quali calzature di sicurezza, indumenti protettivi, caschi da bicicletta e occhiali da sole. Benché discussa già pochi anni dopo il varo della direttiva1, la revisione di quest’ultima è stata intrapresa solo successivamente all’approvazione del nuovo quadro giuridico. Cosa cambia per i DPI ? Il campo di applicazione del regolamento si estende ai DPI contro umidità, acqua e calore (p. es. guanti per rigovernare e da forno) destinati all’uso privato. Gli stessi prodotti per uso commerciale vi erano finora già compresi. Una novità è costituita dalla formulazione di definizioni e dalle procedure di valutazione della conformità modificate per i DPI su misura e sottoposti ad adeguamenti individuali. Per questi tipi di DPI viene così creata una chiara base giuridica. Viene altresì introdotto il termine “categoria” che, usato in via generica, è finora stato oggetto di delucidazioni solo nella guida alla Direttiva DPI. Le definizioni delle singole categorie sono formulate in modo semplice e si basano sull’entità del rischio da cui il DPI di volta in volta considerato deve proteggere. La categoria III viene estesa a ulteriori rischi. In futuro vari tipi supplementari di DPI dovranno dunque essere sottoposti alla più severa delle procedure di valutazione della conformità. La proposta di regolamento prevede la possibilità di modificare l’attribuzione a una determinata categoria mediante un atto delegato. A tal proposito viene dunque meno la necessità di affrontare il lungo e complicato processo di revisione del regolamento. In futuro i certificati di esame del tipo dovranno avere una validità massima di cinque anni. Nella proposta viene inoltre descritto l’iter per la proroga di un certificato nonché stabilito quali informazioni minime quest’ultimo debba contenere. La dichiarazione di conformità dovrà in futuro essere allegata a ciascun DPI messo a disposizione sul mercato. Questo requisito potrà essere soddisfatto ricorrendo a una “dichiarazione di conformità semplificata” composta da un’unica frase e dal rimando a una pagina Internet in cui è riportata la regolare dichiarazione di conformità. I requisiti essenziali in materia di sicurezza e salute hanno subito solo modifiche minime. Oltre ad apportare alcuni miglioramenti sul piano linguistico si è provveduto a rivedere tre requisiti in materia di protezione da vibrazioni, rumore e radiazioni non ionizzanti che in passato erano risultati inattuabili.
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