Decreto attuativo Riforma CdS - Installazione dispositivo di tipo alcolock
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Newsletter n. 101159 del 03 Maggio 2025 | ||
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Decreto attuativo Riforma CdS - Installazione dispositivo alcolock ID 23654 | 19.03.2025 / In allegato Schema di DM inviato CE Schema di DM Caratteristiche e modalità di installazione del dispositivo di tipo alcolock. Numero di notifica: 2025/0149/IT (Italy) L’intervento normativo si rende necessario al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 125, comma 3-ter, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, per disciplinare le caratteristiche del dispositivo di tipo alcolock, delle modalità di installazione e delle officine autorizzate al suo montaggio. Il «dispositivo alcolock»: dispositivo che funge da immobilizzatore del veicolo e che, una volta installato, può essere portato in stato di non blocco solo dopo la presentazione e l’analisi di un campione di alito accettato con una Il provvedimento in argomento consta di 9 articoli e di 6 allegati, che ne costituiscono parte integrante. Art. 1. Ambito di applicazione; Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 Articolo 125 comma 3-ter 3-ter. I titolari di patente rilasciata in Italia, recante i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, possono guidare, nel territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N solo se su questi veicoli è stato installato, a loro spese, ed è funzionante un dispositivo che impedisca l'avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del guidatore sia superiore a zero. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione e le officine che svolgono le attività di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, autorizzate al montaggio dello stesso. Ogni dispositivo deve essere munito di un sigillo che ne impedisca l'alterazione o la manomissione dopo l'installazione. Fonte: CE Collegati ![]() |
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