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Circolare MLPS 13858 del 17.10.2022

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Circolare MLPS 13858 del 17.10.2022

Interpello n. 1/2022

Interpello relativo all’articolo 37-bis del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in sostituzione dell’articolo 1677-bis del Codice civile.

Le organizzazioni sindacali in indirizzo hanno formulato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Amministrazione in merito all’applicazione dei principi previsti a tutela dei lavoratori negli appalti e, in particolare, all’applicazione del regime di solidarietà di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nell’ipotesi di appalto di prestazione di più servizi disciplinata dall’articolo 1677-bis del Codice civile.

D.L. 30 aprile 2022, n. 36

Art. 37-bis. (Modifica dell'articolo 1677-bis del codice civile).

1. L'articolo 1677-bis del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 1677-bis (Prestazione di piu' servizi riguardanti il trasferimento di cose). - Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o piu' servizi di logistica relativi alle attivita' di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attivita' di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili".

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
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Art. 29 Appalto 

1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento e' tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
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