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Decreto MITE 6 ottobre 2021

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Decreto MITE 6 ottobre 2021

Decreto MITE 6 ottobre 2021

Disposizioni attuative del credito di imposta sui prodotti da riciclo e riuso.

(GU n.297 del 15.12.2021)

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Art. 1. Finalità ed oggetto

1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione, nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 26 -ter , comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 2. Agevolazione concedibile

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono riconosciute per l’anno 2020 in relazione all’acquisto di:
a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.
2. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che impiegano i beni di cui al comma 1 nell’esercizio dell’attività economica o professionale spetta un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 25% del costo di acquisto di detti beni fino ad un importo massimo di euro 10.000 per ciascun beneficiario.
3. L’effettività del sostenimento delle spese e dell’impiego o della destinazione dei beni di cui al comma 2 nell’esercizio dell’attività economica e professionale risultano da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
4. Il credito d’imposta di cui al comma 2 non è cumulabile con il credito d’imposta previsto dall’art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 3. Requisiti tecnici e certificazioni

1. Ai fini del presente decreto i beni di cui all’art. 2, comma 1, possiedono i seguenti requisiti tecnici:
a) il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 75% proveniente da rifiuti o da rottami per i beni di cui alla lettera a) ;
b) la conformità ai requisiti e alle caratteristiche dell’ammendante compostato misto e dell’ammendante compostato verde, stabiliti dalla disciplina in materia di fertilizzanti di cui all’allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni, per il bene di cui alla lettera b).
2. Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettera a) , è dimostrato mediante:
a) un’etichetta di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008, nell’ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato o di una norma tecnica nazionale o Prassi di riferimento UNI;
b) una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 che validi, sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa, il contenuto di riciclato autodichiarato dal produttore in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;
c) una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, che attesti il contenuto di riciclato. 3. Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettera b) consistenti nella conformità ai requisiti ed alle
caratteristiche dettate in materia di fertilizzanti di cui all’allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e successive modificazioni, è dimostrato attraverso una certificazione rilasciata da un ente certificatore.
4. Il credito d’imposta di cui all’art. 2, comma 2 è riconosciuto, da parte del Ministero della transizione ecologica, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti e secondo l’ordine di presentazione delle domande, fino ad un importo massimo di euro 10.000 per ciascun soggetto beneficiario e fino all’esaurimento delle risorse nel limite complessivo di 10 milioni di euro.
5. Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole domande di cui al comma 1, il Ministero della transizione ecologica comunica ai soggetti interessati il riconoscimento oppure il diniego dell’agevolazione.

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