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Regolamento (CE) n. 183/2005

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Regolamento  CE  n  183 2005 Igiene dei mangimi

Regolamento (CE) n. 183/2005 / Igiene dei mangimi - Consolidato 01.2022

Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi.

(GU L 35 del 8.2.2005)

In allegato:

- M1 Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 (GU L 87 109 31.3.2009)
- M2 Regolamento (UE) n. 225/2012 della Commissione del 15 marzo 2012 (GU L 77 1 16.3.2012)
- M3 Regolamento (UE) 2015/1905 della Commissione del 22 ottobre 2015 (GU L 278 5 23.10.2015)
- M4 Regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 (GU L 4 1 del 7.1.2019) - Testo consolidato 01.2022
- M5 Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 241 25.7.2019) - Testo consolidato 07.2019
________

Il Regolamento (CE) 183/2005 revisiona completamente la normativa del settore mangimi e, in particolar modo, il sistema di autorizzazione degli operatori. Infatti, con lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute degli animali e dei consumatori, mediante un controllo dei mangimi lungo tutta la filiera alimentare, il regolamento stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi, a partire dalla produzione primaria fino alla somministrazione agli animali destinati alla produzione di alimenti.

Gli operatori dei mangimi sono direttamente responsabili della sicurezza dei mangimi mediante l’attuazione di procedure, basate sull’analisi dei rischi e sul controllo dei punti critici (HACCP), mediante l’applicazione di buone pratiche igieniche e l’utilizzo esclusivo di mangimi provenienti da stabilimenti registrati/riconosciuti ai sensi del citato regolamento.

Il Regolamento (CE) 183/2005 trova applicazione per le attività degli operatori di settore in tutte le fasi:

- da produzione primaria a immissione sul mercato dei mangimi;
- somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti;
- importazioni e esportazioni di mangimi da e verso paesi terzi”.

Per produzione primaria di mangimi si intende la produzione di prodotti agricoli, compresi la coltivazione, il raccolto, la mungitura e l’allevamento di animali (prima della macellazione) o la pesca da cui derivano esclusivamente prodotti che, dopo la raccolta o la cattura, non vengono sottoposti ad altre operazioni, ad eccezione di un trattamento fisico semplice, quale ad esempio pulitura, imballaggio, stoccaggio, essiccamento naturale e non artificiale con agenti fisici o chimici.

L’estrazione dei minerali non può essere assimilata alla produzione primaria di mangimi.

Si precisa che le attività di trasporto, stoccaggio e manipolazione dei prodotti primari tra gli agricoltori e un altro stabilimento sono considerate come attività associate alla produzione primaria di mangimi e quindi soggette ai requisiti dell’Allegato I del regolamento. Dal momento in cui tali prodotti sono consegnati ad un altro stabilimento per essere manipolati e lavorati non possono più essere considerati prodotti primari e, quindi, tali stabilimenti devono rispettare i requisiti dell’Allegato II.

L’attività di miscelazione dei mangimi per il fabbisogno esclusivo dell’azienda, senza utilizzare additivi o premiscele di additivi, ad eccezione degli additivi per insilaggio, ricade nella disciplina dell’art. 5, par. 1 e quindi rientra nelle attività connesse alla produzione primaria. Qualora la miscelazione sia effettuata con miscelatori mobili per conto terzi, tale operazione non può essere associata alla produzione primaria e, pertanto, gli operatori sono tenuti al rispetto dei requisiti di cui all’Allegato II.

Il Regolamento (CE) 183/2005 non si applica per la:

- produzione domestica privata di mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti per il consumo domestico privato e per gli animali non allevati per la produzione di alimenti;
- somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato o per le attività di cui all’art. 1, par. 2, let. c), del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari;
- somministrazione di mangimi agli animali non allevati per la produzione di alimenti;
- fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco;
- vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia”.

È opportuno considerare che per fornitura di piccole quantità di prodotti primari si deve intendere la cessione diretta, su richiesta del consumatore finale di prodotti primari ottenuti nell’azienda stessa; il livello locale deve essere identificato nel territorio della provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle province confinanti. Tali attività sono escluse dall’obbligo della registrazione e/o del riconoscimento.

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