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Europe, Rome

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/661

ID 8271 | | Visite: 4230 | Legislazione EmissioniPermalink: https://www.certifico.com/id/8271

Regolamento di esecuzione 2019 661

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 

Registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione del 25 aprile 2019 che assicura il corretto funzionamento del registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi

GU L 112/111 del 26.04.2019

Abrogazione

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2473 della Commissione, del 19 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione nel portale F-Gas e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione. (GU L 2024/2473 del 20.9.2024). Entrata in vigore: 10.10.2024

___________

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni operative generali per l'iscrizione nel registro istituito a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014.

Articolo 2 Definizioni

Per «titolare effettivo» si intende il titolare effettivo quale definito all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 3 Obblighi di informazione per l'iscrizione nel registro

1. Le imprese stabilite nell'Unione forniscono alla Commissione le seguenti informazioni al fine di essere iscritte nel registro:

a) nome e forma giuridica dell'impresa quali figurano nei pertinenti documenti ufficiali in conformità alle leggi e alle prassi nazionali;

b) indirizzo completo dell'impresa, compresi la via e il numero civico, il codice postale, il nome della città e il paese;

c) numero di telefono dell'impresa, compreso il prefisso internazionale;

d) numero di partita IVA dell'impresa;

e) numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) dell'impresa, se del caso;

f) nome completo di un referente che soddisfi le condizioni di cui ai punti i) e ii) e un indirizzo elettronico personale utilizzato a fini professionali da tale persona che contenga, se disponibile, un chiaro collegamento con l'impresa:

i) è un titolare effettivo dell'impresa o un suo dipendente;

ii) è autorizzato ad adempiere tutti gli obblighi e svolgere le pertinenti attività connesse al registro per conto dell'impresa così che diventino giuridicamente vincolanti per l'impresa;

g) descrizione delle attività dell'impresa;

h) conferma scritta dell'intenzione dell'impresa di iscriversi nel registro, firmata da un titolare effettivo o da un dipendente dell'impresa autorizzato a formulare dichiarazioni giuridicamente vincolanti a nome dell'impresa;

i) le coordinate bancarie dell'impresa attestate da un documento firmato da un rappresentante della banca o da un estratto conto bancario originale relativo a un conto bancario nell'Unione utilizzato dall'impresa per le sue attività commerciali e che copre un periodo di tempo compreso negli ultimi 3 mesi.

2. Le imprese stabilite al di fuori dell'Unione che hanno conferito un mandato a un rappresentante esclusivo ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014 forniscono alla Commissione le seguenti informazioni al fine di essere iscritte nel registro:

a) le informazioni elencate al paragrafo 1, lettere a), b) e c), ma relative sia all'impresa che al rappresentante esclusivo, e corredate, per quanto riguarda le informazioni di cui alla lettera a), di un documento ufficiale pertinente su cui sfiguri il nome e la forma giuridica in ogni caso, unitamente a una traduzione giurata del documento in inglese;

b) le informazioni elencate al paragrafo 1, lettere d), e) e i), ma relative al rappresentante esclusivo e non all'impresa;

c) nome completo di un referente che soddisfi le condizioni di cui ai punti i) e ii) e un indirizzo elettronico personale utilizzato a fini professionali da tale persona che contenga, se disponibile, un chiaro collegamento con il rappresentante esclusivo:

i) è un titolare effettivo del rappresentante esclusivo o un suo dipendente;

ii) è autorizzato ad adempiere a tutti gli obblighi e alle pertinenti attività connesse al registro per conto dell'impresa e del rappresentante esclusivo così che diventino giuridicamente vincolanti sia per l'impresa che per il rappresentante esclusivo;

d) indirizzo elettronico per il rappresentante esclusivo;

e) descrizione delle attività dell'impresa;

f) conferma scritta di cui al paragrafo 1, lettera h), ma firmata anche da un titolare effettivo o da un dipendente del rappresentante esclusivo autorizzato a formulare dichiarazioni giuridicamente vincolanti a nome del rappresentante esclusivo.

3. Per poter presentare una dichiarazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) n. 517/2014 per un determinato anno, i termini per la presentazione e il completamento della domanda di iscrizione nel registro sono fissati come specificato nella comunicazione che la Commissione è tenuta a rilasciare a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, terzo comma, del medesimo regolamento.

4. Le imprese già registrate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, a meno che non siano già state trasmesse al registro.

Articolo 4 Obblighi di informazione supplementari per l'iscrizione nel registro

1. La Commissione può chiedere a un'impresa di fornire informazioni sull'identità del o dei titolari effettivi dell'impresa e, se del caso, del rappresentante esclusivo dell'impresa, comprese informazioni sul tipo di titolarità effettiva e sul tipo e sul livello di controllo che ciascun titolare effettivo ha il diritto di esercitare.

2. La Commissione può inoltre, ove giustificato in seguito a una valutazione preliminare delle informazioni di cui all'articolo 3 e, se del caso, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, chiedere all'impresa di trasmettere:

a) informazioni supplementari o elementi di prova atti a dimostrare l'esattezza e la completezza delle informazioni fornite a norma dell'articolo 3 o, eventualmente, del paragrafo 1 del presente articolo;

b) i rendiconti finanziari dell'impresa relativi all'esercizio precedente o, se non disponibili, prova della disponibilità di fondi sufficienti per svolgere le attività future per le quali l'impresa desidera iscriversi nel registro;

c) il piano aziendale dell'impresa per le attività future e una panoramica delle precedenti attività;

d) un documento che certifichi la struttura di gestione dell'impresa;

e) informazioni riguardanti eventuali legami, ad esempio legami giuridici, economici o fiscali, con altre imprese, o con i titolari effettivi di altre imprese, che hanno presentato una domanda di registrazione o che sono già iscritti nel registro.

3. La Commissione può chiedere, se del caso, che le informazioni supplementari o gli elementi di prova richiesti a norma del paragrafo 2 alle imprese che hanno conferito un mandato a un rappresentante esclusivo siano corredati di una traduzione autenticata in inglese.

4. Le imprese trasmettono le informazioni o gli elementi di prova richiesti a norma del presente articolo entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta o entro un termine più lungo eventualmente concordato con la Commissione a seguito di una richiesta di proroga debitamente giustificata avanzata dall'impresa.

[...]

Articolo 17, par. 1 regolamento (UE) n. 517/2014 - Registro

1. Entro il 1° gennaio 2015 la Commissione istituisce un registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi e ne assicura il funzionamento («il registro»).

...

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Tags: Ambiente Emissioni

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