Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.155
/ Totale documenti scaricati: 29.787.020

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.155 *

/ Totale documenti scaricati: 29.787.020 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.155 *

/ Totale documenti scaricati: 29.787.020 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.155 *

/ Totale documenti scaricati: 29.787.020 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.155 *

/ Totale documenti scaricati: 29.787.020 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.155 *

/ Totale documenti scaricati: 29.787.020 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Decreto 9 dicembre 2016

ID 3906 | | Visite: 6102 | News generaliPermalink: https://www.certifico.com/id/3906

Obbligo Indicazione origine in etichetta latte e i prodotti lattieri caseari: dal 19 Aprile 2017

Decreto 9 dicembre 2016

Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

GU n.15 del 19.01.2017

_________

Art. 1. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano a tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari di cui all’allegato 1, preimballati ai sensi dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, destinati al consumo umano.

2. Per i prodotti di cui al regime di denominazioni di origine protette (DOP) e di indicazioni geografi che protette (IGP) riconosciuti ai sensi del Titolo II del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 e per i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007, nonché per il latte fresco disciplinato ai sensi del decreto interministeriale del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 maggio 2004, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Resta fermo il criterio di acquisizione dell’origine ai sensi della vigente normativa europea.

Art. 2. Indicazione in etichetta dell’origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari
1. L’indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari di cui all’allegato 1, prevede l’utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:
a) «paese di mungitura»: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;
b) «Paese di condizionamento o di trasformazione»: nome del paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.

2. Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari di cui all’allegato 1, sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo della seguente dicitura: «origine del latte»: nome del Paese.

Art. 3. Indicazione in etichetta in caso di mungitura, di condizionamento o di trasformazione del latte o dei prodotti alimentari di cui all’allegato 1 in più Paesi
1. Qualora le operazioni di cui all’art. 2, comma 1, avvengano nel territorio di più Paesi membri dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di Paesi UE» per l’operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in Paesi UE» per l’operazione di condizionamento o di trasformazione.

2. Qualora le operazioni di cui all’art. 2, comma 1, avvengano nel territorio di più Paesi situati al di fuori dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di Paesi non UE» per l’operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in Paesi non UE» per l’operazione di condizionamento o di trasformazione.

Art. 4. Disposizioni per favorire una migliore informazione dei consumatori
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell’ambito delle attività previste a legislazione vigente, può definire apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal presente decreto.

2. Le indicazioni sull’origine di cui agli articoli 2 e 3 devono essere indelebili e riportate in etichetta in modo da essere visibili e facilmente leggibili. Esse non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafi che o da altri elementi suscettibili di interferire.

Art. 5. Sanzioni applicabili
1. Per le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto si applicano le sanzioni di cui all’art. 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

Art. 6. Clausola di mutuo riconoscimento
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui all’allegato 1 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese terzo.

Art. 7. Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano in via sperimentale fino al 31 marzo 2019.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo economico trasmettono alla Commissione europea entro il 31 dicembre 2018 un rapporto sull’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

3. In caso di adozione da parte della Commissione europea di atti esecutivi ai sensi dell’art. 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativi ai prodotti alimentari di cui all’art. 1, prima del 31 marzo 2019, il presente decreto perde efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi.

4. I prodotti di cui all’art. 1, che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all’esaurimento scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso al competente Organo di controllo, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana ed entra in vigore dopo novanta giorni dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 9 dicembre 2016
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA
Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA
Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2017

ALLEGATO 1
(Art. 1)
Latte(*) e prodotti lattiero-caseari di cui all’art. 1, comma 1§
Latte e crema di latte, non concentrati né addizionati con zuccheri o altri edulcoranti.
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti.
Latticello, latte e crema coagulata, yogurt, kefi r ed altri tipi di latte e creme fermentate o acidifi cate, sia concentrate che addizionate di zucchero o di altri edulcoranti aromatizzate o con l’aggiunta di frutta o di cacao.
Siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o di altri edulcoranti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o di altri edulcoranti, non nominati né compresi altrove.
Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere spalmabili.
Formaggi, latticini e cagliate.
Latte sterilizzato a lunga conservazione.
Latte UHT a lunga conservazione.
—————
(*) Per “latte” si intende sia quello vaccino, che quello bufalino, ovi-caprino, d’asina e di altra origine animale.

Regolamento (UE) N. 1169/2011

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 9 dicembre 2016.pdf)Decreto 9 dicembre 2016
Obbligo Indicazione origine latte
IT1500 kB826

Tags: Food & Beverage

Ultimi inseriti

Registro Italiano delle Grandi Dighe
Mag 02, 2025 39

Registro Italiano delle Grandi Dighe

Registro Italiano delle Grandi Dighe / Dati 2024 ID 23830 | 02.05.2024 / Dati al 14.02.2025 Grandi dighe = dighe con altezza superiore a 15 metri o che determinano un volume superiore al 1000000 di metri cubi. Alla data del 31 dicembre 2024 le Grandi Dighe di competenza della Direzione Generale… Leggi tutto
Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari 2023
Mag 02, 2025 27

Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari - 2023

Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari - Attività 2023 ID 23919 | 02.05.2025 / In allegato La presente relazione contiene i risultati analitici dell’attività svolta nel 2023 in adempimento a quanto previsto dal “Piano nazionale riguardante il controllo ufficiale… Leggi tutto
Statistica esami patenti di guida 2024
Mag 02, 2025 46

Statistica esami patenti di guida 2024

Statistica esami patenti di guida 2024 / MIT 2025 ID 23918 | 02.05.2025 / In allegato Statistica delle attivita' svolte nel 2024 per il conseguimento delle patenti di guida Con la presente pubblicazione si espongono i risultati delle elaborazioni statistiche riguardanti l’attività svolta dagli… Leggi tutto
Mag 02, 2025 40

Decreto Dirigenziale n. 62 del 18.04.2025

Decreto Dirigenziale n. 62 del 18.04.2025 ID 23916 | 02.05.2025 Decreto Dirigenziale n. 62 del 18.04.2025Approvazione dell'elenco unico nazionale dei quesiti per lo svolgimento delle prove teoriche scritte per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1. Comunicato GU n. 100 del… Leggi tutto
Mag 02, 2025 76

Decreto Ministeriale 24 aprile 2025 n. 55

Decreto Ministeriale 24 aprile 2025 n. 55 ID 23914 | 02.05.2025 / In allegato Decreto Ministeriale 24 aprile 2025 n. 55 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 6, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Sostituzione dei rappresentanti effettivo e… Leggi tutto
Apr 30, 2025 138

Legge 10 maggio 1976 n. 321

Legge 10 maggio 1976 n. 321 (Legge Merli) ID 23913 | 30.04.2025 Legge 10 maggio 1976 n. 321Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento. (GU n.141 del 29.05.1976) [box-warning]Abrogazione Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale strutturato con tutte le tabelle… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2025 636
Apr 30, 2025 157

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/636

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/636 / Modifica Reg. di esec. (UE) 2020/2235 ID 23909 | 30.04.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/636 della Commissione, del 25 marzo 2025, che modifica gli allegati III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

UNI EN ISO 5124 2025
Apr 30, 2025 165

UNI EN ISO 5124:2025 / Carico e scarico di carri cisterna e container di GNL

ì UNI EN ISO 5124:2025 / Carico e scarico di carri cisterna e container di GNL ID 23904 | 30.04.2025 / In allegato Preview UNI EN ISO 5124:2025Carico e scarico di carri cisterna e container di gas naturale liquefatto (GNL) La norma fornisce requisiti e raccomandazioni per la progettazione,… Leggi tutto