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Europe, Rome

Decisione (UE) 2025/868

ID 23963 | | Visite: 48 | News NormazionePermalink: https://www.certifico.com/id/23963

Decisione (UE) 2025/868 / Posizione UE Emendamento Conv. Rotterdam

ID 23963 | 12.05.2025

Decisione (UE) 2025/868 del Consiglio, del 23 aprile 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti riguardo alle richieste di proroga di deroghe specifiche e alle proposte di modifica dell’allegato A della convenzione

GU L 2025/868 del 12.5.2025

Entrata in vigore: 12.05.2025

_______

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) La convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») è entrata in vigore il 17 maggio 2004 ed è stata conclusa dall’Unione con la decisione 2006/507/CE del Consiglio.

(2) A norma dell’articolo 8 della convenzione, alla conferenza delle parti della convenzione («conferenza delle parti») è conferito il potere di includere sostanze chimiche negli allegati A, B e/o C della convenzione e specificare le relative misure di controllo.

(3) Si prevede che, nella sua dodicesima riunione, la conferenza delle parti adotti decisioni volte a includere altre sostanze chimiche nell’allegato A della convenzione.

(4) Al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente da ulteriori emissioni di paraffine clorurate con lunghezza della catena del carbonio nell’intervallo C14-17 e livelli di clorazione pari o superiori al 45 % di cloro in peso, clorpirifos e acidi perfluorocarbossilici a catena lunga, loro sali e composti a essi correlati, è necessario ridurre o eliminare la produzione e l’uso di tali sostanze chimiche a livello mondiale e sostenere la loro inclusione negli elenchi dei relativi allegati della convenzione.

(5) Poiché il comitato d’esame degli inquinanti organici persistenti («POPRC») ha ravvisato la necessità di deroghe specifiche per tutt’e tre le sostanze chimiche in modo da consentire un certo tempo per cessarne gradualmente l’uso, anche individuando alternative, è opportuno prevedere alcune deroghe specifiche limitate nel tempo, alcune delle quali necessarie per l’Unione.

(6) L’ambito di applicazione delle deroghe specifiche raccomandato dal POPRC per le paraffine clorurate con lunghezza della catena del carbonio nell’intervallo C14-17 e livelli di clorazione pari o superiori al 45 % di cloro in peso non contempla tutti gli usi che servono all’Unione prima di passare completamente a soluzioni alternative, ragion per cui l’Unione dovrebbe chiedere l’aggiunta di deroghe specifiche per l’uso in alcune applicazioni aerospaziali e di difesa, quali rivestimenti, lubrificanti, munizioni e relativi imballaggi e, laddove necessario, tempi più lunghi per poter individuare le alternative e sostituire con queste le suddette sostanze in questi settori altamente regolamentati.

(7) Al fine di prevedere un periodo di tempo ragionevole per individuare le alternative e utilizzare determinati pezzi di ricambio nel settore dell’aviazione, può essere necessario consentire di continuare a utilizzare l’UV-328 negli aeromobili civili e militari, compresi i relativi pezzi di ricambio. L’Unione dovrebbe pertanto sostenere la proposta della Repubblica federale democratica di Etiopia di aggiungere, nell’allegato A della convenzione, la deroga specifica alla voce UV-328, che dovrebbe durare il minor tempo possibile per garantire la rapida cessazione graduale dell’uso dell’UV-328.

(8) La Repubblica di Corea ha informato le parti che, a seguito del divieto di fabbricazione, importazione e immissione sul mercato dell’acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati, dell’acido perfluorottano sulfonico (PFOS), dei suoi sali e del fluoruro di perfluorottano e sulfonile destinati a essere usati nelle schiume antincendio in Corea, essa possiede ancora scorte di tali schiume e potrebbe necessitare di più tempo per gestire tali scorte in modo ecologicamente razionale. Dette scorte possono essere utilizzate durante tale periodo in impianti petrolchimici, aeroporti o altri siti, quando si verifica un incendio di grandi dimensioni e le alternative disponibili non sono abbastanza efficaci. Al fine di concedere alla Repubblica di Corea più tempo per introdurre gradualmente alternative, e considerando che la richiesta della Repubblica di Corea di prorogare la data di scadenza di tali deroghe specifiche, che si applicherà solo alla Repubblica di Corea in quanto parte richiedente, è conforme al processo di riesame adottato con le decisioni SC 4/3 e SC 7/1, l’Unione dovrebbe sostenere tale richiesta.

(9) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione alla dodicesima riunione della conferenza delle parti, poiché le decisioni vincoleranno l’Unione o saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sul regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione alla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («conferenza delle parti»), tenendo debitamente conto delle pertinenti raccomandazioni del comitato di esame degli inquinanti organici persistenti («POPRC»), è la seguente:

a) sostenere l’inclusione nell’allegato A delle paraffine clorurate con lunghezza della catena del carbonio nell’intervallo C14-17 e livelli di clorazione pari o superiori al 45 % di cloro in peso, con le deroghe specifiche raccomandate dal POPRC, e chiedere ulteriori deroghe specifiche per l’uso in alcune applicazioni aerospaziali e di difesa, quali rivestimenti, lubrificanti, munizioni e relativi imballaggi, nonché proroghe delle date di scadenza di alcune deroghe per le applicazioni aerospaziali e di difesa fino al 2041, con un’eventuale proroga di tale data di scadenza fino al termine della vita dell’attrezzatura e dei pezzi di ricambio se tali sostanze sono utilizzate in tali applicazioni;

b) sostenere l’inclusione del clorpirifos nell’allegato A, con le deroghe specifiche raccomandate dal POPRC;

c) sostenere l’inclusione nell’allegato A degli acidi perfluorocarbossilici a catena lunga, dei loro sali e dei composti a essi correlati, con le deroghe specifiche raccomandate dal POPRC.

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell’Unione alla dodicesima riunione della conferenza delle parti consiste nel sostenere la proposta presentata dalla Repubblica federale democratica di Etiopia intesa a modificare l’allegato A della convenzione aggiungendo una deroga specifica per alcuni usi limitati dell’UV-328 negli aeromobili civili e militari, compresi i relativi pezzi di ricambio, a condizione che la deroga si applichi per un periodo quanto più breve possibile e non superiore a cinque anni.

Articolo 3

La posizione da adottare a nome dell’Unione alla dodicesima riunione della conferenza delle parti è di accogliere la richiesta presentata dalla Repubblica di Corea intesa a prorogare la data di scadenza delle deroghe specifiche, che si applicherà solo alla Repubblica di Corea in quanto parte richiedente, per l’uso dell’acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati, dell’acido perfluorottano sulfonico (PFOS), dei suoi sali e del fluoruro di perfluorottano e sulfonile nelle schiume antincendio per l’eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già presenti in sistemi, sia mobili sia fissi.

Articolo 4

Alla luce dell’andamento della dodicesima riunione della conferenza delle parti, i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono perfezionare la posizione di cui agli articoli 1, 2 e 3 nel corso di riunioni di coordinamento sul posto, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

...

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