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CPI Attività "una tantum" DM 16 febbraio 1982: rinnovo entro il 07.10.2021

ID 12898 | | Visite: 9130 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/12898

CPI Attivit   una tantum  del DM d m 16 febbraio 1982 rinnovo entro il 07 10 2021

CPI Attività "una tantum" DM 16 febbraio 1982: rinnovo entro il 07.10.2021

ID 12898 | 20.02.2021 / Documento completo allegato

Il DM 16 febbraio 1982 "Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi" (GU 9 aprile 1982, n. 98) abrogato dal DPR 1° agosto 2011 n. 151, prevedeva per le attività seguenti il C.P.I. con scadenza “una tantum”:

DM 16 febbraio 1982 Attività Scadenza C.P.I. “una tantum”

Allegato 1 Elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi (art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966)

N.

Attività

Scadenza C.P.I.

---

---

---

6

Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar

u. t.

---

---

---

82

Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre 25 addetti

u.t.

---

---

---

89

Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti

u.t.

90

Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564

u.t.

---

---

---

94

Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri

u.t.

95

Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497

u.t.

96

Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886

u.t

97

Oleodotti con diametro superiore a 100 mm

u.t

Con il DPR 1° agosto 2011 n. 151, che ha abrogato il DM 16 febbraio 1982 non è prevista più in effetti una scadenza del C.P.I..

La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio (Art. 5), che deve essere effettuata dal titolare di cui all'Allegato I da inviare al Comando è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio ed è scadenzata:

- ogni cinque anni (Art. 5. c. 1)
- ogni 10 anni (Art. 5. c. 2) per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I (sono le attività "una tantum" del DM 16 febbraio 1982).

DPR 1° agosto 2011 n. 151 relativamente alle Attività “una tantum” del DM 16 febbraio 1982

Allegato 1 (di cui all’articolo 2, comma 2)
elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi

N.

Attività

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Equiparazione Attività DM 16 Febbraio 1982 "una tantum"

 

 

 

 

 

 

6

Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5MPa

fino a 2,4 MPa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.

oltre 2,4 MPa

--

6

7

Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624

 

 

Tutti

96

8

Oleodotti con diametro superiore a 100 mm

---

tutti

---

97

--

---

---

---

---

---

64

Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti

 

fino a 50 addetti

oltre 50 addetti

82

---

---

---

---

---

---

71

Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti

fino a 500 persone

oltre 500 e fino a 800 persone

oltre 800 persone

89

72

Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonchè qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.

 

 

Tutti

90

---

---

---

---

---

---

77

Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m

fino a 32 m

oltre 32 m e fino a 54 m

oltre 54 m

94

---

---

---

---

---

95 (*)

In accordo con l’Art. 5 c. 2 del DPR 1° agosto 2011 n. 151, per le attività di cui sopra (numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77), già 6, 82, 89, 90, 94, 95(*), 96, 97 del DM 16 febbraio 1982 (una tantum) è prevista, ora, una richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio ogni 10 anni.

Infatti:

DPR 1° agosto 2011, n. 151

Art. 5. Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

2. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 è elevata a dieci anni.

Art. 11. Disposizioni transitorie e finali

6. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 2, dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:

a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988; 
b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999; 
c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento (7 Ottobre 2011 - ndr).

Attestazione di rinnovo relativamente al solo punto c), (essendo già scaduti termini per a) e b))

Tabella di equiparazione Attività con scadenza CPI “una tantum” DM 16 febbraio 1982e Attività DPR 1° agosto 2011 n. 151:

Tabella equiparazione CPI   una tantum

(*)
L’attività 95 del DM 16 febbraio 1982 Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 non è più elencata nell’Allegato I del DPR 1° agosto 2011 n. 151.
...
Esempio:

Attivita  una tantum e rinnovo   esempio

Fig. 1 - Esempio rinnovo Attività “una tantum” DM 16 febbraio 1982 (Attività 89) / DPR 1° agosto 2011 n. 151 (Attività 71)

...
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