CP Sez. 4 del 24.05.2025 n. 19424 / Infortunio mortale con carrello elevatore telescopico
Appunti Sicurezza lavoro | ||
Newsletter n. 102543 del 09 Giugno 2025 | ||
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CP n. 19424/2025 / Infortunio mortale carrello elevatore telescopico ID 24059 | 01.06.2025 / In allegato Cassazione Penale Sez. 4 del 24 maggio 2025 n. 19424 Iren Ambiente Spa aveva appaltato alla D.D. Impianti Srl lo smontaggio di un impianto industriale, per trasportarlo in una nuova area industriale a Torino. La D.D. Impianti Srl, a sua volta, aveva subappaltato il trasporto dei macchinari alla Mites Srl. Le operazioni da effettuare consistevano nel prelevare i tratti di nastro trasportatore presenti nell'area esterna e nel posizionarli sul pianale del rimorchio, utilizzando un sollevatore telescopico cui era stato applicato l'accessorio costituito da un gancio fisso del peso di 50 quintali, così trasformandolo in una gru mobile. Il sollevatore veniva manovrato da E.E., dipendente della D.D. Impianti Srl Il E.E., con l'aiuto dei colleghi della D.D. Impianti Srl, F.F. e G.G., provvedeva ad imbragare i pezzi (con due catene per parte, con dei ganci), a sollevarli, muoverli e scaricarli. Al termine F.F. e G.G. salivano sul cassone per svincolare le catene e permettere a E.E. di spostarsi con la gru e prelevare il secondo pezzo di nastro da caricare. La seconda operazione, tuttavia, veniva completata da C.C. e H.H., ossia i due conducenti dei mezzi di trasporto della Mites Srl, che allo scopo erano saliti sul pianale del rimorchio. Il primo, pur dando segnale al E.E. di aver sganciato l'imbragatura, non aveva tuttavia sfilato correttamente le catene, motivo per cui una di queste agganciava il nastro trasportatore che, pertanto, si sollevava e cominciava ad ondeggiare e inclinarsi. C.C., in quel frangente, cadeva dal mezzo, venendo poi colpito dal nastro trasportatore sulla gamba destra; il dipendente, a causa delle lesioni riportate al cranio, al bacino ed all'arto inferiore, perdeva la vita. I giudici di merito hanno comunque sottolineato le ragioni per le quali il giorno dell'infortunio era certamente prevedibile l'interazione lavorativa tra i dipendenti delle due aziende coinvolte, e ciò in linea con le stesse previsioni contenute nei rispettivi POS. ![]() |
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