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Recupero rifiuti inerti e Regolamento CPR

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Recupero rifiuti inerti e Regolamento CPR

Parere del CSLP Sez. Prima del 19 Ottobre 2017

Aggregati riciclati da impianti di recupero rifiuti inerti e Regolamento UE n. 305/2011 sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione

L'Adunanza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha risposto, con parere del 19 ottobre 2017, ad una richiesta di chiarimenti, giunta dalla Provincia dell'Aquila, riguardo la interrelazione tra le normative che disciplinano gli aggregati riciclati prodotti da impianti di recupero di rifiuti inerti ai fini, rispettivamente, della cessazione della qualifica di rifiuto (Direttiva 2008/98/CE, Dlgs 152/2006 e circolare MATTM 5205/2005) e della commercializzazione e impiego come prodotti di costruzione (regolamento 305/2011/UE e Dlgs 106/2017).

Il Consiglio superiore lavori pubblici, ha concluso che tra norme ambientali su recupero rifiuti inerti e le regole tecniche su qualificazione dei prodotti da costruzioni esiste un rapporto di propedeuticità e complementarità.

Difatti, gli aggregati riciclati, qualora presentino le caratteristiche richieste dalla Circolare del MATTM 5205/2005, cessano di essere "rifiuti", ma per essere immessi sul mercato come "prodotti da costruzione" devono essere qualificati mediante marcatura ai sensi del regolamento 305/2011/UE e del Dlgs 106/2017, nel rispetto delle norme europee armonizzate in materia. Gli aggregati impiegati per uso strutturale, inoltre, sono soggetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al Dm 14 gennaio 2008.

Fonte: Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

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Recuopero rifiuti inerti e Reg. CPR
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Tags: Marcatura CE Ambiente Regolamento CPR Rifiuti

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