Regolamento CLP Testo Consolidato 2021
Il Testo Consolidato 2021 tiene conto delle seguenti modifiche e rettifiche:
Modifiche:
(**) Vedi atto
(**) Il testo dell'atto è inserito nell'ultima parte dall'ebook, ma non nel testo consolidato, in quanto entrato in vigore, ma ancora non applicabile, elenco degli atti in "pending":
- Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018 (GU L 251/1 del 05.10.2018). Applicazione: Il punto 1) e il punto 2), lettera a), dell'allegato a decorrere dal 1° dicembre 2019 e il punto 2), lettere b), c), d) ed e) dell'allegato a decorrere dal 1° maggio 2020 [7.0 Febbraio 2019](**)
Rettifiche:
Decreti IT:
Update 12.1
Modifica:
Regolamento delegato (UE) 2021/797 della Commissione dell’8 marzo 2021 che rettifica alcune versioni linguistiche degli allegati II e VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 176/1 del 19.05.2021).
Update 12.0
Modifica:
Regolamento delegato (UE) 2021/643 della Commissione del 3 febbraio 2021 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. (GU L 133/5 del 20.4.2021)
Update 11.0
Modifiche:
- Regolamento delegato (UE) 2020/1677 della Commissione del 31 agosto 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele al fine di migliorare la praticabilità delle prescrizioni di informazione in materia di risposta di emergenza sanitaria (GU L 379/3 del 13.11.2020)
- Regolamento delegato (UE) 2020/1676 della Commissione del 31 agosto 2020 che modifica l’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda le pitture personalizzate (GU L 379/1 del 13.11.2020)
Update 10.0
Modifica:
- Regolamento (UE) 2019/521 della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L86/1 del 28.03.2019)
Update 9.0
Modifica:
- Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento (GU L 44/1 del 18.2.2020)
Update Ed. 8.0
Modifica:
- Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione del 16 aprile 2018 (L 115/1 04.05.2018)
- Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018 (L 251/1 05.10.2018)
- Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019)
- Regolamento (UE) n. 2017/542 della Commissione del 22 marzo 2017 (L 78 23.03.2017)
- Regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione del 29 ottobre 2019 (GU L 6/8 del 10.01.2020)
- Inserito ALLEGATO VII Tabella di conversione dalla classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE alla classificazione secondo il presente regolamento
Update Ed. 7.0
Modifica:
- Comunicazione relativa alla classificazione di «pece, catrame di carbone, alta temperatura» tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/C 239/03;
Rettifica:
- Rettifica, GU L 090, 6.4.2018, pag. 121 (2016/1179);
- Nell'ultima parte dell'ebook sono inseriti:
- Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione del 16 aprile 2018 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUUE L 115/1 del 04.05.2018), che si applica dal 1° dicembre 2019.
- Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (GU L 251/1 del 05.10.2018). Applicazione: Il punto 1) e il punto 2), lettera a), dell'allegato a decorrere dal 1° dicembre 2019 e il punto 2), lettere b), c), d) ed e) dell'allegato a decorrere dal 1° maggio 2020
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.
Il regolamento CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio) (CE) 1272/2008 adegua la precedente normativa UE al GHS (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche), un sistema delle Nazioni Unite volto a individuare le sostanze chimiche pericolose e a informare gli utenti dei relativi pericoli. Presenta anche nessi con la normativa REACH:
Regolamento (CE) 1906/2006 REACH
Il GHS (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche) è stato adottato da molti paesi in tutto il mondo ed è ora utilizzato anche come base per le norme internazionali e nazionali in materia di trasporto di merci pericolose.
I pericoli che le sostanze chimiche comportano sono comunicati attraverso indicazioni e pittogrammi standard sulle etichette e nelle schede di dati di sicurezza.
Nuovi termini hanno sostituito quelli obsoleti:
- "mixtures" (miscele) invece di "preparations" (preparati);
- "hazardous" (pericoloso) invece di "dangerous" (pericoloso);
- pittogrammi invece di simboli;
- indicazioni di pericolo invece di frasi di rischio;
- consigli di prudenza invece di istruzioni di sicurezza;
- le avvertenze (ad es. Pericolo, Attenzione) sostituiscono le indicazioni di pericolo.
Nuovi pittogrammi in un riquadro rosso sostituiscono gradualmente i tradizionali simboli di pericolo arancioni.
Classificazione
Nella maggior parte dei casi, i fornitori devono decidere in merito alla classificazione di una sostanza o miscela. Si tratta della cosiddetta autoclassificazione.
In alcuni casi, la decisione sulla classificazione di una sostanza chimica è adottata a livello di UE per garantire un'adeguata gestione dei rischi. Solitamente questo avviene per le sostanze più pericolose: cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione o sensibilizzanti delle vie respiratorie, biocidi o prodotti fitosanitari. Tutte le classificazioni delle sostanze armonizzate in passato in conformità alla normativa precedente (direttiva sulle sostanze pericolose) sono state convertite in classificazioni armonizzate ai sensi del regolamento CLP. I fornitori sono obbligati ad applicare le suddette classificazione ed etichettatura armonizzate.
I Punti chiave:
- Prestare attenzione alle nuove etichette e alle schede di dati di sicurezza (SDS)
- Formare i lavoratori affinché comprendano e riconoscano le informazioni riportate sulle nuove etichette
- Verificare che l'uso della sostanza o miscela sia riportato nelle SDS e che non sia sconsigliato
- Seguire le indicazioni fornite sulle nuove etichette e nelle schede di dati di sicurezza
- Verificare se la classificazione è stata modificata
- Valutare i rischi per i lavoratori e aggiornare le valutazioni dei rischi relative al luogo di lavoro, se necessario
- Per i datori di lavoro, comunicare tali modifiche ai lavoratori
- In caso di domande circa la nuova etichetta o la scheda di dati di sicurezza, rivolgersi al proprio fornitore
Etichettatura
I fornitori sono tenuti a etichettare una sostanza o miscela contenuta in un imballaggio ai sensi del regolamento CLP prima di immetterla sul mercato quando:
- una sostanza è classificata come pericolosa;
- una miscela contiene una o più sostanze classificate come pericolose, al di sopra di una determinata soglia.
Timeline
Il regolamento CLP è entrato in vigore il 20 gennaio 2009 e sostituirà gradualmente la classificazione e l'etichettatura della direttiva sulle sostanze pericolose (67/548/CEE) e della direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE). Entrambe le direttive saranno abrogate il 1° giugno 2015.
Date chiave:
1° dicembre 2010: obbligo di riclassificazione delle sostanze
1° dicembre 2012: obbligo di etichettatura delle sostanze già presenti sul mercato in conformità al regolamento CLP
1° giugno 2015 : obbligo di classificazione delle miscele (in precedenza denominate preparati) ai sensi del regolamento CLP
1° giugno 2017 obbligo di rietichettatura e reimballaggio dei prodotti già immessi sul mercato
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