Slide background
Slide background




Regolamento (UE) 2018/669

ID 6077 | | Visite: 8369 | Regolamento CLPPermalink: https://www.certifico.com/id/6077

Regolamento CLP XI adeguamento

CLP Allegato VI - XI Adeguamento al progresso tecnico (ATP)

Regolamento (UE) 2018/669

della Commissione del 16 aprile 2018 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

GUUE L 115/1 del 04.05.2018

Entrata in vigore: 24.05.2018

Applicazione: 01.12.2019

...

La Commissione Europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Le tabelle 3.1 e 3.2 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 elencano le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un’etichettatura armonizzate, ma esse sono riportate solo in lingua inglese in tutte le versioni linguistiche del regolamento.

(2) Il 2 dicembre 2008 la Commissione si è impegnata a che i nomi delle sostanze chimiche corrispondenti ai dati di identificazione internazionale riportati nelle tabelle 3.1 e 3.2 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 siano pubblicati nella medesima lingua della versione linguistica del regolamento pubblicato.

(3) La tabella 3.1 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è stata modificata più volte per rispecchiare il livello del progresso tecnico e scientifico mediante l’aggiunta, la soppressione o la modifica delle sostanze o della loro classificazione. È necessario sostituire parzialmente la tabella 3.1 affinché tutti i nomi delle sostanze chimiche della tabella 3.1 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 figurino nella medesima lingua della versione linguistica del regolamento pubblicato e si tenga conto dei cambiamenti apportati.

(4) A motivo della deroga applicabile alla traduzione verso la lingua irlandese degli atti che non sono adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, i nomi delle sostanze chimiche riportati tabella 3.1 dell’allegato VI non saranno tradotti in tale lingua.

(5) La tabella 3.2 elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un’etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui all’allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, che è stata abrogata con effetto a decorrere dal 1° giugno 2015. Occorre pertanto eliminare la tabella 3.2 conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione (5) con effetto dal 1° giugno 2017. Non è pertanto necessario modificare tale tabella. Conseguentemente, la tabella 3.1 è stata rinominata tabella 3 con effetto dal 1° giugno 2017, come da articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/776 della Commissione.

(6) I fornitori dovrebbero disporre del tempo sufficiente per adeguare l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni e per poter vendere le scorte esistenti.

(7) Perché possano beneficiare della flessibilità necessaria, i fornitori dovrebbero poter applicare il presente regolamento prima della sua data di applicazione al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e della sostenibilità ambientale.

(8) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Le voci riportate nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 corrispondenti alle voci che figurano nell’allegato del presente regolamento sono sostituite dalle voci dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° dicembre 2019.

In deroga al secondo comma, le sostanze e le miscele possono, prima del 1° dicembre 2019 essere classificate, etichettate ed imballate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato dal presente regolamento.

Tutti gli ATP del Regolamernto CLP

___________

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento UE 2018 669.pdf)Regolamento (UE) 2018/669
Regolamento CLP - XI ATP
IT16529 kB1379

Tags: Chemicals Regolamento CLP

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

PNAA Ministero della Salute 2024 2026
Mar 11, 2024 135

PNAA Ministero della Salute 2024-2026

Piano Nazionale di controllo ufficiale sull’Alimentazione degli Animali 2024-2026 ID 21478 | 11.03.2024 La programmazione dei controlli ufficiali nella filiera dei mangimi prevede un’attività di verifica ispettiva e un’attività di campionamento a sua volta distinta in MONITORAGGIO e in… Leggi tutto
Feb 28, 2024 759

Decreto 15 febbraio 2024

Decreto 15 febbraio 2024 / Elenco officine autorizzate produzione PMC al 14.02.2024 Approvazione dell'elenco delle officine che alla data del 14 febbraio 2024 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici. (GU n.49 del 28.02.2024) Collegati[box-note]I Presidi Medico Chirurgici… Leggi tutto
Feb 16, 2024 193

Rettifica regolamento delegato (UE) 2024/197 - 16.02.2024

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2024/197 - 14.02.2024 ID 21375 | 16.02.2024 Rettifica del regolamento delegato (UE) 2024/197 della Commissione, del 19 ottobre 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di… Leggi tutto
Guidance to assess the risks to bees from the use of biocides
Feb 14, 2024 248

Guidance to assess the risks to bees from the use of biocides

Guidance to assess the risks to bees from the use of biocides (02/2024) ID 21360 | 14.02.2024 This Guidance provides technical advice on how to perform the hazard and exposure assessment and risk characterisation for biocidal active substances and biocidal products with respect to assessment of… Leggi tutto
Decreto 30 gennaio 2024
Feb 08, 2024 410

Decreto 30 gennaio 2024

Decreto 30 gennaio 2024 / Produzione biologica ed etichettatura ID 21335 | 08.02.2024 Modifica del decreto 20 maggio 2022, recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei… Leggi tutto
Feb 04, 2024 152

Direttiva 81/432/CEE

Direttiva 81/432/CEE Direttiva 81/432/CEE della Commissione, del 29 aprile 1981, che stabilisce il metodo comunitario di analisi per il controllo ufficiale della quantità di cloruro di vinile ceduta ai prodotti alimentari dai materiali e dagli oggetti (GU L 167 del 24.6.1981) Abrogata… Leggi tutto
Feb 04, 2024 147

Direttiva 78/142/CEE

Direttiva 78/142/CEE ID 21297 | 04.02.2024 Direttiva 78/142/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari… Leggi tutto
Direttiva 80 766 CEE
Feb 04, 2024 173

Direttiva 80/766/CEE

Direttiva 80/766/CEE ID 21292 | 03.02.2024 Direttiva 80/766/CEE della Commissione, dell'8 luglio 1980, che fissa il metodo comunitario di analisi per il controllo ufficiale del tenore di cloruro di vinile monomero nei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. (GU… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 102386

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto
Notifica HACCP
Apr 05, 2022 69818

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto