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Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017

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Lista di controllo per la valutazione preliminare (art. 6, comma 9, D.Lgs. 152/2006)

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017, attuativo delle disposizioni di cui all’art. 25 comma 1 del D.Lgs. 104/2017 di riforma della VIA, che individua i contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo per la verifica preliminare, prevista dall’art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114;

CONSIDERATO che l’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui all’articolo 6, comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare. L’autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui all’articolo 6, commi 6 o 7;

CONSIDERATO che l’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 prevede che con uno o più decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del citato decreto legislativo, sono individuati, anche in relazione a specifiche tipologie progettuali, i contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

CONSIDERATO che la definizione degli elementi informativi necessari alla valutazione preliminare da parte dell’autorità competente garantisce una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dall’art. 6, comma 9 del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ai proponenti di disporre dei necessari strumenti operativi, per avvalersi delle citate disposizioni;

VISTA la guida metodologica della Commissione europea “Guidance on EIA – Screening” che prevede l’utilizzo di apposite liste di controllo per valutare “caso per caso” se un  progetto debba essere assoggettato a procedura di VIA ovvero possa essere escluso da tale procedura in relazione all’assenza di potenziali impatti ambientali negativi significativi;

RITENUTO che l’utilizzo di liste di controllo, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rappresenta un valido ausilio per verificare l’assenza di potenziali impatti ambientali negativi significativi determinati dalle modifiche, estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

RITENUTO opportuno individuare prioritariamente i contenuti della modulistica applicabile a tutte le tipologie progettuali indicate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per consentire una rapida ed efficace applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di individuare con successivi decreti i contenuti della modulistica da applicare a specifiche tipologie progettuali.

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 sono individuati nell’allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, i contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104.

Fonte: Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Articolo 6 comma 9 TUA

Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II -bis , III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d) , il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare. L’autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7.

Collegati:

TUA | Testo Unico Ambiente

D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 104

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