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Europe, Rome

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2120

ID 22367 | | Visite: 761 | Regolamento Dispositivi mediciPermalink: https://www.certifico.com/id/22367

Decisione di esecuzione  UE  2024 2120

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2120

ID 22367 | 31.07.2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2120 della Commissione, del 30 luglio 2024, che rinnova la designazione degli organismi di rilascio incaricati di gestire un sistema di attribuzione degli identificativi unici del dispositivo (UDI) nel settore dei dispositivi medici

GU L 2024/2120 del 1° agosto 2024

Entrata in vigore: 1° agosto 2024

________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 27, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione, in particolare l’articolo 24, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) La decisione di esecuzione (UE) 2019/939 della Commissione ha designato quattro organismi di rilascio che soddisfacevano i criteri pertinenti per la designazione a norma dei regolamenti (UE) 2017/745(UE) 2017/746 quali organismi incaricati di gestire un sistema di attribuzione degli identificativi unici del dispositivo (UDI) nel settore dei dispositivi medici. A norma dell’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2019/939, tali designazioni sono valide per un periodo di cinque anni a decorrere dal 27 giugno 2019 e, trascorso tale periodo, ciascuna designazione può essere rinnovata per un ulteriore periodo di cinque anni se l’organismo di rilascio continua a soddisfare i criteri e le condizioni di designazione.

(2) Alla fine del periodo di validità di tali designazioni, la Commissione ha valutato la conformità dei quattro organismi designati ai pertinenti criteri di designazione e alle condizioni di designazione. La Commissione ha stabilito che ciascuno dei quattro organismi designati continua a soddisfare i criteri e le condizioni di designazione.

(3) È pertanto opportuno rinnovare ciascuna di tali designazioni per un ulteriore periodo di cinque anni a decorrere dalla fine della validità delle precedenti designazioni al fine di garantire la piena continuità nel funzionamento del sistema UDI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 Rinnovo della designazione degli organismi di rilascio

La designazione degli organismi di rilascio elencati nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/939 è rinnovata per un periodo di cinque anni a decorrere dal 27 giugno 2024 fino al 27 giugno 2029.

Articolo 2 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

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Tags: Marcatura CE Regolamento Dispositivi Medici

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